AVVERTENZA: Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, che di quelle modificate o richiamate nel decreto stesso, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti amministrativi qui riportati. (Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) Nel testo di detto decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1984, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad esso apportate dalle seguenti disposizioni, intervenute successivamente: Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) 1) D.M. 22 aprile 1989 (pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5); 2) D.M. 10 agosto 1990 (pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5). Art. 1 (a). A decorrere dal (( 1 novembre 1990 )) le spese per il trasporto personale e dei campioni e strumenti necessari ad effettuare le operazioni di verifica degli strumenti metrici presso il domicilio dei fabbricanti e degli utenti in localita' distanti oltre tre chilometri dalla sede dell'Ufficio metrico permanente o temporaneo sono liquidate ai singoli ispettori metrici che eseguono i relativi sopralluoghi sulla base della tariffa di L. (( 210 )) per chilometro, oltre all'indennita' chilometrica di cui all'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (b), citata nelle premesse. (( Per le verificazioni effettuate nel territorio del comune sede )) (( dell'ufficio permanente la tariffa di L. 210 di cui al comma )) (( precedente e' ulteriormente aumentata a L. 230. )) Per carico, scarico e movimentazione del materiale metrico spetta per ogni sopralluogo la somma di L. (( 1.150. ))
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato per effetto dell'articolo unico del D.M. 10 agosto 1990. (b) Il testo dell'art. 8 della legge n. 417/1978 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) e' il seguente: "Art. 8. - La misura dell'indennita' chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e' ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo. Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera. Il dipendente statale trasferito di autorita', per il trasporto di mobili e masserizie puo' servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennita' chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potra' comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata. Al dipendente e' rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale. L'indennita' dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della lgge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro. L'indennita' prevista dall'articolo 19, comma quarto, della stessa legge e' elevata a L. 150 a chilometro. Le indennita' di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente articolo 1, nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennita' di trasferta".