AVVERTENZA:
   Il  testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai  sensi  dell'art.
11,  comma  2, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,
al  solo  fine  di  facilitare  la lettura sia delle disposizioni del
decreto,  integrate  con   le   modifiche   apportate   dalle   nuove
disposizioni,  che  di  quelle  modificate  o  richiamate nel decreto
stesso,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore   e
l'efficacia degli atti amministrativi qui riportati.
   (Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
   Nel  testo di detto decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 1 del  2  gennaio  1984,  sono  state,  pertanto,
inserite  le  modifiche  (evidenziate  con caratteri corsivi) ad esso
apportate dalle seguenti disposizioni, intervenute successivamente:
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
    1)  D.M.  22  aprile  1989  (pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 5);
    2)  D.M.  10  agosto  1990  (pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 5).
                             Art. 1 (a).
  A  decorrere  dal  (( 1› novembre 1990 )) le spese per il trasporto
personale e dei campioni  e  strumenti  necessari  ad  effettuare  le
operazioni  di  verifica  degli strumenti metrici presso il domicilio
dei fabbricanti e  degli  utenti  in  localita'  distanti  oltre  tre
chilometri  dalla  sede  dell'Ufficio metrico permanente o temporaneo
sono liquidate ai singoli ispettori metrici che eseguono  i  relativi
sopralluoghi sulla base della tariffa di L. (( 210 )) per chilometro,
oltre all'indennita' chilometrica di cui all'art. 8  della  legge  26
luglio 1978, n. 417 (b), citata nelle premesse.
(( Per le verificazioni effettuate nel territorio del comune sede  ))
(( dell'ufficio permanente la tariffa di L. 210 di cui al comma    ))
(( precedente e' ulteriormente aumentata a L. 230.                 ))
 Per  carico,  scarico  e movimentazione del materiale metrico spetta
per ogni sopralluogo la somma di L. (( 1.150. ))
 
             (a)  Il  presente articolo e' stato cosi' modificato per
          effetto dell'articolo unico del D.M. 10 agosto 1990.
             (b)  Il  testo  dell'art.  8  della  legge  n.  417/1978
          (Adeguamento del trattamento economico  di  missione  e  di
          trasferimento dei dipendenti statali) e' il seguente:
             "Art. 8. - La misura dell'indennita' chilometrica di cui
          al primo comma dell'articolo 15  della  legge  18  dicembre
          1973, n. 836, e' ragguagliata ad un quinto del prezzo di un
          litro di benzina super vigente nel tempo.
             Sulle  misure risultanti va operato l'arrotondamento per
          eccesso a lira intera.
             Il  dipendente  statale  trasferito di autorita', per il
          trasporto di mobili e masserizie puo' servirsi, nei  limiti
          di     peso     consentiti    e    previa    autorizzazione
          dell'amministrazione  di  appartenenza,  di  mezzi  diversi
          dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con
          una indennita' chilometrica di L. 60 a quintale o  frazione
          di  quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo
          di 40 quintali per  i  mobili  e  le  masserizie  e  di  un
          quintale  a persona per il bagaglio. Il rimborso non potra'
          comunque  superare  la  spesa  effettivamente  sostenuta  e
          documentata.
             Al  dipendente  e'  rimborsata inoltre l'eventuale spesa
          sostenuta per pedaggio autostradale.
             L'indennita'   dovuta  per  i  percorsi  o  frazioni  di
          percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e
          quella  per  i percorsi effettuati a piedi in zone prive di
          strade, a norma degli articoli 12,  settimo  comma,  e  19,
          terzo  comma,  della  lgge  18 dicembre 1973, n.  836, sono
          elevate,  rispettivamente,  a  L.  100  ed  a  L.   150   a
          chilometro.
             L'indennita'  prevista  dall'articolo  19, comma quarto,
          della stessa legge e' elevata a L. 150 a chilometro.
             Le  indennita' di cui ai commi terzo, quinto e sesto del
          presente articolo sono rideterminate annualmente  ai  sensi
          del   precedente   articolo   1,  nei  limiti  dell'aumento
          percentuale apportato all'indennita' di trasferta".