IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349; Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298; Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che ha modificato l'art. 41 della citata legge n. 298/1974; Visto l'art. 1, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale si e' stabilito che fino al 31 dicembre 1985 non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo terzo comma del medesimo art. 1; Visto il successivo decreto ministeriale 18 gennaio 1986, con il quale il suddetto termine e' stato prorogato al 31 marzo 1986; Visto l'art. 1, comma 10- ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 44, con il quale il predetto termine del 31 marzo 1986 e' stato prorogato al 31 marzo 1987; Visto l'art. 20 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, con il quale, a modifica dell'art. 1, comma 10-ter, del citato decreto-legge n. 786/1985, il termine e' stato fissato al 31 dicembre 1986, data di entrata in vigore della medesima legge 1 dicembre 1986, n. 870; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1986, con il quale e' stato prorogato al 31 dicembre 1987 il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 sopra indicato; Visto l'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, cosi' come modificato dalla legge n. 132/1987, ai sensi del quale il Ministro dei trasporti adotta provvedimenti necessari affinche' l'offerta del trasporto merci su strada sia adeguata alla domanda; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1987, con il quale e' stato prorogato al 31 marzo 1988 il termine del 31 dicembre 1987, di cui all'art. 1 del predetto decreto ministeriale 23 dicembre 1986; Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1988, con il quale e' stato prorogato al 30 settembre 1988 il termine del 31 marzo 1988, di cui all'art. 1 del predetto decreto ministeriale 30 dicembre 1987; Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1988, con il quale e' stato prorogato al 15 novembre 1988 il termine del 30 settembre 1988, di cui al predetto decreto ministeriale 28 marzo 1988; Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1988, con il quale e' stato prorogato al 31 gennaio 1989 il termine del 15 novembre 1988, di cui al predetto decreto ministeriale 21 settembre 1988; Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1989, con il quale e' stato prorogato al 31 ottobre 1989 il termine del 31 gennaio 1989, di cui al predetto decreto ministeriale 8 novembre 1988; Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1989, con il quale e' stato prorogato al 30 aprile 1990 il termine del 31 ottobre 1989, di cui al predetto decreto ministeriale 25 gennaio 1989; Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1990, con il quale e' stato prorogato al 31 ottobre 1990 il termine del 30 aprile 1990, di cui al predetto decreto ministeriale 26 ottobre 1989; Ritenuta l'opportunita', in attesa della emanazione dei provvedimenti di definitiva ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, di prorogare ulteriormente il termine di sospensione di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985; Visto l'art. 9, primo comma, del decreto ministeriale 4 luglio 1985, con il quale sono state sospese fino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, le disposizioni sulla trasferibilita' delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1984, salvo le eccezioni indicate al secondo comma dello stesso art. 9; Visto il citato decreto ministeriale 18 gennaio 1986, con il quale e' stato prorogato al 31 marzo 1986 il termine di cui al predetto decreto ministeriale 4 luglio 1985; Visto il citato decreto ministeriale 27 marzo 1986, con il quale e' stato prorogato al 30 giugno 1986 il termine del 31 marzo 1986, di cui al decreto ministeriale 18 gennaio 1986; Visto il citato decreto ministeriale 23 dicembre 1986, art. 2, con il quale e' stato prorogato al 31 dicembre 1987 il termine del 30 giugno 1986, di cui al citato decreto ministeriale 27 marzo 1986; Visto il citato decreto ministeriale 30 dicembre 1987, art. 2, con il quale e' stato prorogato al 31 marzo 1988 il termine del 31 dicembre 1987, di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1986, art. 2; Visto il citato decreto ministeriale 28 marzo 1988, con il quale e' stato prorogato al 30 settembre 1988 il termine del 31 marzo 1988, di cui al citato decreto ministeriale 30 dicembre 1987, art. 2; Visto il citato decreto ministeriale 21 settembre 1988, con il quale e' stato prorogato al 15 novembre 1988 il termine del 30 settembre 1988, di cui al citato decreto ministeriale 28 marzo 1988, art. 2; Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1988, con il quale e' stato prorogato al 31 gennaio 1989 il termine del 15 novembre 1988, di cui al citato decreto ministeriale 21 settembre 1988, art. 2; Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1989, con il quale e' stato prorogato al 31 ottobre 1989 il termine del 31 gennaio 1989, di cui al citato decreto ministeriale 8 novembre 1988, art. 2; Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1989, con il quale e' stato prorogato al 30 aprile 1990 il termine del 31 ottobre 1989, di cui al citato decreto ministeriale 25 gennaio 1989, art. 2; Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1990, con il quale e' stato prorogato al 31 ottobre 1990 il termine del 30 aprile 1990, di cui al predetto decreto ministeriale 26 ottobre 1989; Considerata la necessita' di un piu' attento monitoraggio del settore ottenibile sia attraverso il funzionamento "a regime" dell'"Osservatorio", sia attraverso un'intensificazione dei controlli sulle situazioni abusive in tema di titoli autorizzativi; Tenuto conto che occorre una verifica dei risultati dell'istituto dell'"esodo" previsto nel provvedimento legislativo di ristrutturazione del settore dell'autotrasporto; Ritenuta l'opportunita' - in attesa della definitiva ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto - di mantenere in vigore fino al 31 gennaio 1991 le disposizioni di cui agli articoli 1 e 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1990; Sentito il parere del comitato centrale per l'albo; Decreta: Art. 1. Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 e' prorogato al 31 gennaio 1991. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'intero art. 1 del D.M. 4 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto 1985, concernente fra l'altro, disposizioni transitorie in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi senza vincoli e limiti, nonche' di autorizzazioni speciali: "Art. 1. - Dall'entrata in vigore del presente decreto e sino alla fine dell'anno 1985, entro il quale saranno emanati i provvedimenti concernenti il riassetto del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si procede all'incremento delle autorizzazioni senza vincoli e limiti in atto per veicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali. Inoltre si sospende il rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982, salvo quelle indicate nel successivo comma. In attesa della ristrutturazione di cui al primo comma continua ad essere ammesso, oltre che nei casi previsti dall'art. 12, paragrafo 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, il rilascio delle autorizzazioni speciali per i seguenti veicoli: veicoli per trasporti eccezionali, come definiti al secondo comma, lettere a ) e b), dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, 15 giugno 1959, n. 393; veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani; veicoli adibiti al trasporto di liquami per spurgo pozzi neri; autobetoniere, anche se non eccedenti i pesi legali". - Il D.M. 18 gennaio 1986 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1986. - Il D.L. n. 786/1985, concerne misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1986). - La legge n. 870/1986 reca: "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti". - Il testo dell'intero art. 9 del gia' citato D.M. 4 luglio 1985 e' il seguente: "Art. 9. - Dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono sospese, in via temporanea e sino all'emanazione dei provvedimenti di ristrutturazione del mercato, le disposizioni sulla trasferibilita' delle singole autorizzazioni di cui al decreto ministeriale n. 475 del 16 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 12 marzo 1984). Tali disposizioni saranno applicate solo nei seguenti casi: a) procedura concorsuale o esecuzione giudiziale individuale riguardante l'impresa; b) trasferimento dell'attivita' del titolare dell'impresa individuale ad eredi in linea diretta o collaterali; c) trasferimento ad altra impresa gia' iscritta all'albo degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto e gia' munita di autorizzazioni; d) ristrutturazione di azienda in corso alla data di pubblicazione del presente decreto. In tal caso l'impresa interessata deve presentare entro trenta giorni dalla data stessa, una relazione documentata sul precesso di ristrutturazione, con l'indicazione dei termini entro i quali sono ceduti gli autoveicoli, con rinuncia alle autorizzazioni. Restano ferme le norme dell'art. 43 della legge 6 giugno 1974, n. 298, commi terzo, quarto, quinto e sesto". - Il D.M. 27 marzo 1986 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1986. - Il D.M. 23 dicembre 1986 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 1986. - Il D.M. 28 marzo 1988 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 77 del 1 aprile 1988. - Il D.M. 21 settembre 1988 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 226 del 26 settembre 1988. - Il D.M. 8 novembre 1988 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 166 del 12 novembre 1988. - Il D.M. 25 gennaio 1989 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1989. - Il D.M. 26 ottobre 1989 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1989. - Il D.M. 19 aprile 1990 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 96 del 26 aprile 1990. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 1 del D.M. 4 luglio 1985 si veda nelle note alle premesse.