IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
3 gennaio 1976, n. 32;
  Visto il proprio decreto n. 2949 del 5 novembre 1987, registrato il
2 giugno 1988, registro n. 5, foglio n. 393, con il  quale  e'  stato
ricostituito  il comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi;
  Ritenuta   la   necessita'  di  stabilire  la  misura  annuale  del
contributo per l'anno 1991 ai sensi dell'art. 63 della legge 6 giugno
1974, n. 298, per le persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo e
che  abbiano  presentato  domanda  di  iscrizione  all'albo   e   che
legittimamente  esercitano  autotrasporto  di cose per conto di terzi
alla data del 31 ottobre 1990;
  Tenuto  conto  che  i  mezzi  finanziari  necessari  per  la tenuta
dell'albo per l'anno 1991  ammontano,  secondo  le  previsioni  a  L.
2.250.000.000;
  Rilevato  che  al  fine di determinare la misura del contributo per
ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata dei circa  200.000
veicoli   in   circolazione   nel   Paese  e'  opportuno  operare  un
raggruppamento di veicoli del  tipo  omologato  nelle  due  categorie
degli  autoveicoli e rimorchi (o semirimorchi), differenziando ancora
i singoli veicoli, per fasce di portata;
  Sentito  il  comitato  centrale  per l'albo riunitosi il 25 ottobre
1990;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le  persone  fisiche e giuridiche iscritte o che abbiano presentato
domanda  di  iscrizione  all'albo,  che   esercitano   legittimamente
l'autotrasporto  di cose per conto di terzi alla data del 31 dicembre
1990, devono corrispondere entro la data  stessa  il  contributo  per
l'anno  1991  di  cui al successivo art. 2 per ciascun veicolo con il
quale viene esercitato l'anzidetto autotrasporto.
  In  applicazione  dell'art.  13,  secondo  comma,  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  3  gennaio  1976,  n.  32,  la   prova
dell'avvenuto  pagamento  del  contributo  di cui al comma precedente
deve essere fornita al competente  comitato  provinciale  per  l'albo
entro il 30 gennaio 1991.