Si fa seguito alla circolare n. 9 del 20 marzo 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1990 e relativa alle autorizzazioni automatiche di importazione: domande per l'importazione di taluni prodotti originari di Paesi terzi ed immessi in libera pratica comunitaria in altri Stati membri. Al riguardo si comunica che per i prodotti indicati in oggetto, le domande di importazione devono essere redatte esclusivamente sui modelli di autorizzazione, composti di nove esemplari, sulla base del fac-simile in allegato (allegato A). I suddetti modelli possono essere reperiti presso le locali camere di commercio e devono essere compilati in forma dattiloscritta, a cura dell'importatore, nelle parti non riservate al Ministero; caselle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; le caselle da n. 10 a n. 17 sono riservate esclusivamente all'uso ufficiale. Nella casella n. 15, in alto, a cura dell'importatore dovra' essere dattiloscritta la seguente frase: "La suddetta importazione e' effettuata in quanto la merce risulta in libera pratica nei Paesi CEE ed e' scortata da documenti attestanti la posizione comunitaria". Le istanze, alle scadenze previste dalle relative decisioni CEE, dovranno essere presentate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni ed esportazioni - Divisione V - Viale Boston - 00144 Roma. Sulle stesse il Ministero provvedera' ad apporre un timbro a calendario attestante la data di arrivo. Le istanze dovranno contenere i seguenti elementi: a) nome o ragione sociale e indirizzo dell'importatore (comprensivo del c.a.p. ed eventuale numero telex) (casella 2) e dell'esportatore dello Stato membro di provenienza (casella 5); b) codice fiscale e partita IVA della ditta richiedente; c) Paese d'origine del prodotto con l'indicazione: della denominazione commerciale; numero tariffa CODICE S.A.; d) dogana presso la quale sara' effettuata l'operazione (casella 1); e) valore e quantitativo del prodotto. Le ditte debbono allegare contestualmente alla domanda: f) dichiarazione sostitutiva atto notorio resa ai sensi della legge n. 15/1968 attestante che la societa' stessa e' iscritta presso la camera di commercio di................... (specificare la citta') dal................. (specificare la data di iscrizione) con il numero............... (specificare il numero di iscrizione) e che, come risulta da tale iscrizione, l'attivita' svolta dalla ditta medesima riguarda................... (specificare l'attivita'); g) copia dell'ultima dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto debitamente autenticata dal competente ufficio IVA o recante la firma del legale rappresentante della ditta, autenticata da un notaio o da un altro ufficio all'uopo preposto, ovvero documentazione probatoria dalla quale risulti che la ditta non era tenuta a presentare tale dichiarazione nell'anno considerato. Le copie della dichiarazione IVA non autenticate dall'ufficio IVA dovranno recare, in calce, la seguente dichiarazione: "Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilita', che la presente dichiarazione e' conforme all'originale presentato al competente ufficio IVA". La mancata presentazione dei documenti previsti ai punti f) e g) comportera' il rigetto della domanda. Qualora la Commissione CEE, a seguito di accoglimento di un ricorso all'art. 115 del Trattato di Roma, stabilisca che un determinato quantitativo di prodotti debba comunque essere importato, per la ripartizione di detto quantitativo, fatte salve le disposizioni previste dalla stessa Commissione, si terra' conto del numero delle richieste regolarmente presentate e dell'ordine cronologico di presentazione delle domande; detta ripartizione sara' effettuata con i seguenti criteri: a) 50% a tutte le societa' che dimostrino di avere un contratto in esclusiva di importazione e distribuzione con le case costruttrici (a tal fine dovra' essere allegata fotocopia del contratto autenticata per copia conforme all'originale legalizzata nei modi di legge) in parti uguali; b) 50% alle ditte del settore in relazione all'ammontare dell'IVA relativo alle operazioni imponibili, desunto dall'ultima dichiarazione IVA, con esclusivo riferimento alle aliquote di cui si tratta. L'assegnazione dei pezzi di cui al punto b) sara' subordinata ad un criterio di ripartizione basato sulla divisione dei richiedenti, in funzione della dichiarazione IVA, in tre categorie aventi diritto ad un'assegnazione massima, media, minima. Nella prima categoria saranno classificate le ditte che hanno dichiarato un volume di affari, ai fini dell'imposta stessa, superiore a lire due miliardi, nella seconda quelle con un volume di affari compreso tra oltre un miliardo a due miliardi di lire e nella terza quelle oltre cinquecento mila a un miliardo di lire. Alla suddetta quota del 50% partecipano anche, in ragione di un pezzo a richiedente, i privati, le ditte non del settore e le ditte del settore che hanno una IVA inferiore a 500.000 lire. Qualora il quantitativo previsto dalla decisione CEE sia inferiore al numero delle domande di cui al citato 50%, si procedera' ad una estrazione a sorte. Tutte le domande presentate ai sensi della presente circolare dovranno essere sottoscritte dall'organo che in base all'ordinamento societario e' in grado di assumersi la responsabilita' civile e penale dell'operazione. Tale firma dovra' essere autenticata nelle forme di legge cosi' come autenticate devono essere le firme dei privati cittadini. I privati e le ditte non del settore possono avanzare richieste per un solo autoveicolo e/o un solo motociclo una volta l'anno e sono tenuti ad immatricolare a proprio nome l'autoveicolo e/o il motociclo assegnato. Detti operatori sono altresi' tenuti ad inserire nella casella 15 la seguente clausola: "Ai fini della successiva immatricolazione la dogana annotera' sulla bolletta di importazione ed equipollente documento doganale che l'importatore intestatario della licenza immatricolera' l'autovettura (o motociclo) a proprio nome". Il divieto di cessione delle autorizzazioni e' disciplinato dagli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495. Le domande di importazione devono contenere un solo tipo di merce (autoveicolo o motociclo). Particolare cura dovra' essere posta dagli operatori nella compilazione dei modelli in questione, sia perche' trattasi di speciale carta autocopiante che viene utilizzata per il rilascio del provvedimento amministrativo, sia perche' le domande prive di uno o di alcuni elementi previsti da questa circolare non saranno prese in considerazione. Le autorizzazioni saranno rilasciate con validita' di sei mesi; le richieste di modifica e di proroga non saranno di regola accolte. La circolare n. 35 del 13 maggio 1987 e' abrogata. Il Ministro: RUGGIERO