Si  fa  seguito  alla  circolare n. 9 del 20 marzo 1990, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  71  del 26 marzo 1990 e relativa alle
autorizzazioni    automatiche    di    importazione:    domande   per
l'importazione di taluni prodotti originari di Paesi terzi ed immessi
in libera pratica comunitaria in altri Stati membri.
  Al  riguardo si comunica che per i prodotti indicati in oggetto, le
domande  di  importazione  devono  essere  redatte esclusivamente sui
modelli di autorizzazione, composti di nove esemplari, sulla base del
fac-simile  in  allegato  (allegato  A).  I  suddetti modelli possono
essere  reperiti presso le locali camere di commercio e devono essere
compilati  in  forma  dattiloscritta,  a cura dell'importatore, nelle
parti non riservate al Ministero; caselle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;
le  caselle  da  n.  10 a n. 17 sono riservate esclusivamente all'uso
ufficiale.  Nella  casella  n.  15,  in alto, a cura dell'importatore
dovra'   essere   dattiloscritta  la  seguente  frase:  "La  suddetta
importazione  e'  effettuata  in  quanto  la  merce risulta in libera
pratica  nei  Paesi  CEE  ed  e'  scortata da documenti attestanti la
posizione comunitaria".
  Le  istanze,  alle  scadenze previste dalle relative decisioni CEE,
dovranno  essere presentate al Ministero del commercio con l'estero -
Direzione generale importazioni ed esportazioni - Divisione V - Viale
Boston - 00144 Roma. Sulle stesse il Ministero provvedera' ad apporre
un timbro a calendario attestante la data di arrivo.
  Le istanze dovranno contenere i seguenti elementi:
    a)   nome   o   ragione   sociale  e  indirizzo  dell'importatore
(comprensivo  del  c.a.p.  ed  eventuale  numero telex) (casella 2) e
dell'esportatore dello Stato membro di provenienza (casella 5);
    b) codice fiscale e partita IVA della ditta richiedente;
    c) Paese d'origine del prodotto con l'indicazione:
    della denominazione commerciale;
    numero tariffa CODICE S.A.;
    d)  dogana presso la quale sara' effettuata l'operazione (casella
1);
    e) valore e quantitativo del prodotto.
  Le ditte debbono allegare contestualmente alla domanda:
    f)  dichiarazione  sostitutiva  atto  notorio resa ai sensi della
legge n. 15/1968 attestante che la societa' stessa e' iscritta presso
la  camera di commercio di................... (specificare la citta')
dal.................  (specificare  la  data  di  iscrizione)  con il
numero...............  (specificare  il  numero di iscrizione) e che,
come  risulta  da  tale  iscrizione,  l'attivita'  svolta dalla ditta
medesima riguarda................... (specificare l'attivita');
    g)  copia  dell'ultima  dichiarazione  annuale  dell'imposta  sul
valore  aggiunto debitamente autenticata dal competente ufficio IVA o
recante  la  firma del legale rappresentante della ditta, autenticata
da  un  notaio  o  da  un  altro  ufficio  all'uopo  preposto, ovvero
documentazione  probatoria  dalla  quale risulti che la ditta non era
tenuta  a  presentare  tale  dichiarazione  nell'anno considerato. Le
copie  della  dichiarazione  IVA  non  autenticate  dall'ufficio  IVA
dovranno   recare,   in   calce,   la   seguente  dichiarazione:  "Il
sottoscritto  dichiara,  sotto  la  propria  responsabilita',  che la
presente   dichiarazione  e'  conforme  all'originale  presentato  al
competente ufficio IVA".
  La  mancata  presentazione  dei documenti previsti ai punti f) e g)
comportera' il rigetto della domanda.
  Qualora la Commissione CEE, a seguito di accoglimento di un ricorso
all'art.  115  del  Trattato  di  Roma, stabilisca che un determinato
quantitativo  di  prodotti  debba  comunque  essere importato, per la
ripartizione  di  detto  quantitativo,  fatte  salve  le disposizioni
previste  dalla  stessa Commissione, si terra' conto del numero delle
richieste   regolarmente  presentate  e  dell'ordine  cronologico  di
presentazione  delle domande; detta ripartizione sara' effettuata con
i seguenti criteri:
    a)  50%  a tutte le societa' che dimostrino di avere un contratto
in esclusiva di importazione e distribuzione con le case costruttrici
(a   tal   fine   dovra'  essere  allegata  fotocopia  del  contratto
autenticata  per copia conforme all'originale legalizzata nei modi di
legge) in parti uguali;
    b) 50% alle ditte del settore in relazione all'ammontare dell'IVA
relativo    alle    operazioni    imponibili,   desunto   dall'ultima
dichiarazione  IVA, con esclusivo riferimento alle aliquote di cui si
tratta.
 L'assegnazione  dei pezzi di cui al punto b) sara' subordinata ad un
criterio  di  ripartizione basato sulla divisione dei richiedenti, in
funzione  della dichiarazione IVA, in tre categorie aventi diritto ad
un'assegnazione massima, media, minima. Nella prima categoria saranno
classificate  le  ditte  che hanno dichiarato un volume di affari, ai
fini  dell'imposta  stessa,  superiore  a  lire  due  miliardi, nella
seconda quelle con un volume di affari compreso tra oltre un miliardo
a  due miliardi di lire e nella terza quelle oltre cinquecento mila a
un miliardo di lire.
  Alla  suddetta  quota  del  50% partecipano anche, in ragione di un
pezzo  a  richiedente, i privati, le ditte non del settore e le ditte
del settore che hanno una IVA inferiore a 500.000 lire.
  Qualora  il quantitativo previsto dalla decisione CEE sia inferiore
al  numero  delle  domande di cui al citato 50%, si procedera' ad una
estrazione a sorte.
  Tutte  le  domande  presentate  ai  sensi  della presente circolare
dovranno  essere sottoscritte dall'organo che in base all'ordinamento
societario  e'  in  grado  di  assumersi  la responsabilita' civile e
penale  dell'operazione.  Tale  firma dovra' essere autenticata nelle
forme  di  legge  cosi'  come  autenticate devono essere le firme dei
privati cittadini.
  I privati e le ditte non del settore possono avanzare richieste per
un  solo  autoveicolo  e/o  un solo motociclo una volta l'anno e sono
tenuti ad immatricolare a proprio nome l'autoveicolo e/o il motociclo
assegnato.
  Detti  operatori  sono altresi' tenuti ad inserire nella casella 15
la  seguente  clausola: "Ai fini della successiva immatricolazione la
dogana  annotera'  sulla  bolletta  di  importazione  ed equipollente
documento  doganale  che  l'importatore  intestatario  della  licenza
immatricolera' l'autovettura (o motociclo) a proprio nome".
  Il  divieto  di cessione delle autorizzazioni e' disciplinato dagli
articoli  12  e  13 del regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 1923,
convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495.
  Le  domande  di importazione devono contenere un solo tipo di merce
(autoveicolo o motociclo).
  Particolare   cura   dovra'  essere  posta  dagli  operatori  nella
compilazione  dei  modelli  in  questione,  sia  perche'  trattasi di
speciale  carta autocopiante che viene utilizzata per il rilascio del
provvedimento  amministrativo,  sia perche' le domande prive di uno o
di  alcuni elementi previsti da questa circolare non saranno prese in
considerazione.
  Le  autorizzazioni saranno rilasciate con validita' di sei mesi; le
richieste di modifica e di proroga non saranno di regola accolte.
  La circolare n. 35 del 13 maggio 1987 e' abrogata.
                                                Il Ministro: RUGGIERO