IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1982, n. 889, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 333 del 1 dicembre 1982; Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 1990 concernente il mantenimento delle importazioni di animali vivi e di carni fresche in provenienza da alcuni Paesi terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1990; Visto il decreto ministeriale del 7 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990, concernente la sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali e' ammessa l'importazione di animali della specie suina e di carni fresche di cui all'allegato F del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889; Vista l'ordinanza ministeriale 24 giugno 1989 concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1989; Vista la decisione della commissione del 27 settembre 1990 che abroga la decisione n. 89/222 CEE e modifica le decisioni n. 79/542 CEE, n. 89/15 CEE e n. 90/135 CEE in seguito all'unificazione della Germania; Ritenuto necessario conformarsi alle disposizioni della suddetta decisione; Decreta: Art. 1. 1. Il riferimento alla Repubblica democratica tedesca e' soppresso: a) nell'allegato al decreto ministeriale 30 luglio 1990 nelle premesse citato; b) nell'allegato al decreto ministeriale 7 settembre 1990 nelle premesse citato.