IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica del 10
settembre 1982, n. 889, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 333 del 1  dicembre 1982;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 30 luglio 1990 concernente il
mantenimento delle importazioni di animali vivi e di carni fresche in
provenienza   da   alcuni  Paesi  terzi,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1990;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  7 settembre 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990, concernente la
sostituzione  dell'elenco  dei  Paesi  terzi  dai  quali  e'  ammessa
l'importazione di animali della specie suina e di  carni  fresche  di
cui  all'allegato  F  del  decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 889;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  24  giugno  1989  concernente  le
condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche
da alcuni Paesi terzi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del
15 luglio 1989;
  Vista  la  decisione  della  commissione  del 27 settembre 1990 che
abroga la decisione n. 89/222 CEE e modifica le decisioni  n.  79/542
CEE,  n.  89/15 CEE e n. 90/135 CEE in seguito all'unificazione della
Germania;
  Ritenuto  necessario  conformarsi  alle disposizioni della suddetta
decisione;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il riferimento alla Repubblica democratica tedesca e' soppresso:
    a)  nell'allegato  al  decreto  ministeriale 30 luglio 1990 nelle
premesse citato;
    b)  nell'allegato  al decreto ministeriale 7 settembre 1990 nelle
premesse citato.