IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto  l'art. 2, nono comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576,
modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175;
  Visto  l'art.  15,  commi  terzo  e quarto, della predetta legge 20
settembre 1980, n. 576;
  Esaminata  la delibera n. 160/90 del 27 aprile 1990 con la quale il
consiglio di amministrazione della Cassa ha proposto l'elevazione  da
75  a  100  della  percentuale di cui all'art. 15, terzo comma, della
legge 20 settembre 1980, n. 576, e l'elevazione da 1,50 a 1,60  della
percentuale di cui all'art. 2, primo comma, della stessa legge;
  Vista  la  richiesta formulata dalla Cassa con nota n. 317/P del 14
maggio 1990;
  Viste le condizioni tecnico-finanziarie della Cassa;
                               Decreta:
  A  decorrere  dal 1  gennaio 1988 le percentuali di cui all'art. 2,
primo e  quinto  comma,  della  legge  20  settembre  1980,  n.  576,
modificato  dall'art.  2  della  legge  2  maggio  1983, n. 175, sono
aumentate, rispettivamente:
   da 1,50 a 1,60;
   da 1,30 a 1,39;
   da 1,15 a 1,23;
   da 1 a 1,07.
  A  decorrere dal 1  gennaio 1991 la percentuale di cui all'art. 15,
terzo comma, e' elevata dal 75 al 100 per cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 settembre 1990
                                            Il Ministro del lavoro
                                          e della previdenza sociale
                                                  DONAT CATTIN
Il Ministro di grazia e giustizia
             VASSALLI