IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 2, nono comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175; Visto l'art. 15, commi terzo e quarto, della predetta legge 20 settembre 1980, n. 576; Esaminata la delibera n. 160/90 del 27 aprile 1990 con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa ha proposto l'elevazione da 75 a 100 della percentuale di cui all'art. 15, terzo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, e l'elevazione da 1,50 a 1,60 della percentuale di cui all'art. 2, primo comma, della stessa legge; Vista la richiesta formulata dalla Cassa con nota n. 317/P del 14 maggio 1990; Viste le condizioni tecnico-finanziarie della Cassa; Decreta: A decorrere dal 1 gennaio 1988 le percentuali di cui all'art. 2, primo e quinto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, sono aumentate, rispettivamente: da 1,50 a 1,60; da 1,30 a 1,39; da 1,15 a 1,23; da 1 a 1,07. A decorrere dal 1 gennaio 1991 la percentuale di cui all'art. 15, terzo comma, e' elevata dal 75 al 100 per cento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 settembre 1990 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale DONAT CATTIN Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI