Con decreto ministeriale 25 ottobre 1990 ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennita' di carica spettante al presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a decorrere dalla data del presente decreto, e' stata determinata in lire 180 milioni annui lordi da corrispondere in dodici mensilita' per l'attivita' svolta, oltre alla medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti per legge, per statuto o per regolamento di importo pari a L. 50.000 lorde. Non e' consentito il cumulo di piu' medaglie di presenza per una medesima giornata. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennita' di carica spettante ai vice presidenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con delega permanente di funzioni, a decorrere dalla stessa data di cui sopra e' stata determinata nella misura lorda del 50% di quella sopra indicata e secondo le modalita' ivi previste, oltre alla medaglia di presenza nella stessa misura e secondo le modalita' e condizioni stabilite nel precedente comma. Le indennita' previste per il presidente, i vice presidenti ed i consiglieri di amministrazione non sono cumulabili.