IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con il quale si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri puo' essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni prodotti petroliferi fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 30 ottobre 1990, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1990; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1. 1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi, ridotte con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1990 e 5 settembre 1990, sono stabilite fino al 31 dicembre 1990 nelle seguenti misure: a) da L. 84.259 a L. 85.714 per ettolitro, alla temperatura di 15 C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da L. 8.425,90 a L. 8.571,40 per ettolitro, alla temperatura di 15 C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina; c) da L. 50.395 a L. 52.889 e da L. 22.289 a L. 24.783 per ettolitro, alla temperatura di 15 C, rispettivamente per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alla lettera F), punto 1), e D), punto 3, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32; d) da L. 21.838 a L. 22.585, da L. 24.406 a L. 25.302 e da L. 57.785 a L. 60.623 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B. 2. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, stabilite con il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, sono aumentate fino al 31 dicembre 1990 nelle seguenti misure: da L. 21.838 a L. 22.585, da L. 24.406 a L. 25.302 e da L. 57.785 a L. 60.623 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1- b) , 1- c) e 1- d), della predetta tabella B. 3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo stimate in lire 27 miliardi si fa fronte mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dai precedenti provvedimenti adottati in applicazione dell'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e dalla legge 4 marzo 1989, n. 76.