IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visto  il  primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede
l'istituzione di un "Fondo sanitario nazionale" il cui importo  viene
stanziato,  per  la  parte  corrente, nello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro e, per la  parte  in  conto  capitale,
nello  stato  di  previsione della spesa del Ministero del bilancio e
della programmazione economica;
  Visto  il  secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il
quale stabilisce che le somme di cui  al  Fondo  sanitario  nazionale
vengono  ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) fra tutte le regioni, comprese quelle
a  statuto speciale, su proposta del Ministero della sanita', sentito
il Consiglio sanitario  nazionale,  tenuto  conto  delle  indicazioni
contenute  nei  piani  sanitari nazionale e regionali e sulla base di
indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e
per la spesa in conto capitale;
  Visto  il  decreto legislativo del 16 dicembre 1989, n. 418, con il
quale sono state trasferite alla conferenza permanente per i rapporti
fra  lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome le attribuzioni
consultive del Consiglio sanitario  nazionale,  di  cui  alla  citata
legge   n.   833/1978,   in   ordine  agli  aspetti  istituzionali  e
ordinamentali  inerenti  alla   gestione   del   Servizio   sanitario
nazionale, comprese la ripartizione del Fondo sanitario e la politica
del personale;
  Tenuto  conto  che  la predetta conferenza Stato-regioni, in data 6
marzo  1990,  ha  espresso  parere  favorevole  sulla  proposta   del
Ministero  della  sanita'  di ripartizione, fra le regioni e province
autonome, del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, per il 1990;
  Visto  il  primo  comma  dell'art.  6 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito nella legge 29  febbraio  1980,  n.  33,  il
quale  dispone,  tra  l'altro,  che  le assegnazioni trimestrali alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano  da  effettuarsi
con   decreti  dei  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza,  non
possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;
   Visto  il  secondo  comma  dell'art. 6 del citato decreto-legge n.
663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che,
fino  a  quando non sara' approvato il piano sanitario nazionale, per
la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici
e  dagli  standards  previsti  dal  secondo  comma dell'art. 51 della
stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  che il CIPE con delibera del 15 marzo 1990 ha determinato in
L. 59.788.000.000.000 la quota annua  1990  da  assegnare  in  favore
delle  regioni  e  delle  province autonome di Trento e di Bolzano in
quote trimestrali di L. 14.947.000.000.000;
  Visto  che  il  CIPE  con  la stessa delibera del 15 marzo 1990, ha
determinato in L. 110.000.000.000 la quota annua 1990 da assegnare  a
favore   dell'Associazione   italiana  della  Croce  rossa  in  quote
trimestrali di L. 27.500.000.000;
  Visti  i  propri  decreti numeri 118463 del 20 marzo, 128965 del 26
aprile e 155243 del 16 luglio 1990, registrati alla Corte dei  conti,
con i quali e' stato erogato per le necessita' finanziarie del primo,
secondo  e  terzo  trimestre  1990  l'importo   complessivo   di   L.
44.841.000.000.000  in favore delle regioni e delle province autonome
di
Trento  e di Bolzano, nonche' quello complessivo di L. 82.500.000.000
in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;
  Visto  il  quarto  comma  dell'art.  51  della  legge  n. 833/1978,
modificato ed integrato dall'art. 6 della legge  7  agosto  1982,  n.
526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio
ai Ministeri della sanita' e del tesoro, da  parte  delle  regioni  e
province  autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale
di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/1978, la
quota  di  propria  spettanza,  deliberata dal CIPE, viene trasferita
alle  medesime   in   misura   uguale   alla   corrispondente   quota
dell'esercizio precedente;
  Preso  atto  che  sono pervenuti i rendiconti del secondo trimestre
1990 da tutte le regioni e dalle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano;
  Ritenuto  necessario provvedere all'assegnazione ed all'erogazione,
per  il  quarto  trimestre  1990,  della  somma  complessiva  di   L.
14.947.000.000.000  in favore delle regioni e delle province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano,  e  di  L.   27.500.000.000   in   favore
dell'Associazione italiana della Croce rossa;
  Visto  il  cap.  5941 dello stato di previsione di questo Ministero
per   l'anno   finanziario   1990,   che   presenta   la   necessaria
disponibilita' sia in termini di competenza che di cassa;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  assegnata  per il quarto trimestre 1990, alle regioni a statuto
ordinario ed a statuto speciale, nonche' alle  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano, la somma complessiva di L. 14.947.000.000.000
ripartita come appresso:
 
Regione Piemonte   . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.174.518.500.000
Regione Valle d'Aosta  . . . . . . . . . . . . . "     22.530.250.000
Regione Lombardia  . . . . . . . . . . . . . . . "  2.344.946.250.000
Prov. autonoma di Bolzano  . . . . . . . . . . . "     90.810.750.000
Prov. autonoma di Trento   . . . . . . . . . . . "     97.970.250.000
Regione Veneto   . . . . . . . . . . . . . . . . "  1.168.656.250.000
Regione Friuli-Venezia Giulia  . . . . . . . . . "    326.061.750.000
Regione Liguria  . . . . . . . . . . . . . . . . "    523.737.750.000
Regione Emilia-Romagna   . . . . . . . . . . . . "  1.143.304.250.000
Regione Toscana  . . . . . . . . . . . . . . . . "    995.813.500.000
Regione Umbria   . . . . . . . . . . . . . . . . "    230.890.250.000
Regione Marche   . . . . . . . . . . . . . . . . "    386.208.250.000
Regione Lazio  . . . . . . . . . . . . . . . . . "  1.445.680.750.000
Regione Abruzzo  . . . . . . . . . . . . . . . . "    330.146.000.000
Regione Molise   . . . . . . . . . . . . . . . . "     90.063.750.000
Regione Campania   . . . . . . . . . . . . . . . "  1.401.003.000.000
Regione Puglia   . . . . . . . . . . . . . . . . "    993.087.000.000
Regione Basilicata   . . . . . . . . . . . . . . "    146.169.250.000
Regione Calabria   . . . . . . . . . . . . . . . "    505.945.000.000
Regione Sicilia  . . . . . . . . . . . . . . . . "  1.143.111.750.000
Regione Sardegna   . . . . . . . . . . . . . . . "    386.345.500.000
                                                  ___________________
                                    Totale. . . L. 14.947.000.000.000
  E'  assegnato,  inoltre, in favore dell'Associazione italiana della
Croce  rossa  l'importo  di  L.  27.500.000.000  per  le   necessita'
finanziarie del quarto trimestre 1990.