IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135;
  Visti  in  particolare  l'art.  1,  comma 1, lettera d) e l'art. 4,
comma 3, di detta legge, riguardanti lo svolgimento annuale di  corsi
di  formazione  e di aggiornamento professionale per il personale dei
reparti di ricovero di malattie infettive e degli altri  reparti  che
ricoverano ammalati di AIDS;
  Ritenuto  di  disciplinare l'istituzione e l'effettuazione di detti
corsi,  nonche'  le   modalita'   di   erogazione   dell'assegno   da
corrispondere  ai  partecipanti,  secondo  quanto previsto dal citato
art. 4, comma 3;
  Sentita  la  conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome nella seduta del 3 agosto 1990;
  Sentito  il  Consiglio  sanitario  nazionale  nelle  seduta  del 24
ottobre 1990;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I  corsi  di formazione previsti dall'art. 1, comma 1, lettera d) e
dall'art. 4, comma 3,  della  legge  5  giugno  1990,  n.  135,  sono
organizzati   annualmente  dalle  unita'  sanitarie  locali,  con  il
coordinamento delle  regioni  e  province  autonome,  sulla  base  di
criteri  e programmi predisposti dal Ministero della sanita' mediante
apposite linee-guida, tenendo conto delle strutture di cui all'art. 3
operanti nel loro territorio.