IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135; Visti in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d) e l'art. 4, comma 3, di detta legge, riguardanti lo svolgimento annuale di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero di malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS; Ritenuto di disciplinare l'istituzione e l'effettuazione di detti corsi, nonche' le modalita' di erogazione dell'assegno da corrispondere ai partecipanti, secondo quanto previsto dal citato art. 4, comma 3; Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 3 agosto 1990; Sentito il Consiglio sanitario nazionale nelle seduta del 24 ottobre 1990; Decreta: Art. 1. I corsi di formazione previsti dall'art. 1, comma 1, lettera d) e dall'art. 4, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135, sono organizzati annualmente dalle unita' sanitarie locali, con il coordinamento delle regioni e province autonome, sulla base di criteri e programmi predisposti dal Ministero della sanita' mediante apposite linee-guida, tenendo conto delle strutture di cui all'art. 3 operanti nel loro territorio.