IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli studi della Basilicata,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983,
n. 412, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste le rispettive deliberazioni degli organi accademici;
  Vista  la legge 8 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi   accademici   e
convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata, approvato
e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art.  58  sono  aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi
all'inclusione della normativa generale delle scuole dirette  a  fini
speciali, la normativa specifica delle scuole dirette a fini speciali
in "tecnologie  dell'allevamento  ovino  e  caprino",  "utilizzazione
zootecnica  delle aree difficili", "tecnologia della produzione della
carne",   "meccanizzazione   agricola",    "agriturismo",    "tecnica
dell'irrigazione", "agrometeorologia".
                            NORME GENERALI
           COMUNI A TUTTE LE SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI
  Art.  59. - Nell'Universita' degli studi della Basilicata - Potenza
sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:
   1) tecnologia dell'allevamento ovino e caprino;
   2) utilizzazione zootecnica delle aree difficili;
   3) tecnologia della produzione della carne;
   4) meccanizzazione agricola;
   5) agriturismo;
   6) tecnica dell'irrigazione;
   7) agrometeorologia.
  Art.  60.  -  Sono  ammessi  alle  scuole dirette a fini speciali i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in
conformita'  con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di
laurea, fatto salvo l'eventuale  ulteriore  requisito  di  ammissione
previsto  per  le  singole  scuole, cioe' il possesso della specifica
qualifica di base.
  Il   numero  massimo  degli  iscrivibili  per  ciascuna  scuola  e'
determinato dalla normativa specifica.
  Art. 61. - Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello
dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei  limiti  dei  posti
disponibili, e' subordinato al superamento di un esame consistente in
una prova scritta che potra' svolgersi mediante  domande  e  risposte
multiple,   integrata   eventualmente   da   un   colloquio  e  dalla
valutazione,  in  misura  non  superiore  al  30%  del  punteggio   a
disposizione  della  commissione  esaminatrice,  dei titoli di studio
richiesti per l'ammissione.
  Le  modalita'  e  il  programma  di tali prove vengono indicate nel
bando di concorso per ciascuna scuola.
  Sono  ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle
iscrizioni disponibili si siano collocati in  posizione  utile  nella
graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
  La  commissione  per  l'esame di ammissione e' costituita da cinque
professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.
  Art. 62. - L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti
alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
  I  contributi  sono  stabiliti  anno  per  anno  dal  consiglio  di
amministrazione dell'Universita', sentito il consiglio della  scuola.
  Art.  63.  -  Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio
della scuola.
  Art.  64.  - Il direttore ha la responsabilita' della scuola. E' un
professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia.  In  caso
di  motivato  impedimento dei professori di prima fascia la direzione
e' affidata a professori di seconda fascia.
  Il  direttore  e'  eletto  dal  consiglio  della  scuola, di cui al
successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede;
ha  nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei
presidenti di consiglio di corso di laurea.
  Il  direttore  promuove,  per la stipula attraverso il consiglio di
amministrazione ed il rettore,  le  convenzioni  per  lo  svolgimento
delle attivita' di formazione.
  Per  la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano
le   norme   dettate   per   gli   istituti   dal   regolamento   per
l'amministrazione e la contabilita' generale dell'Universita'.
  Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 65. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti
di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto,  da  una
rappresentanza  di  tre  studenti,  eletti  secondo  quanto  previsto
dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80  e
ai  sensi  dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 382/80.
  In  ogni  caso  al  consiglio  della  scuola  partecipa  anche  una
rappresentanza dei ricercatori che svolgono attivita'  nella  scuola,
secondo  quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/82.
  Art.  66.  -  Il  consiglio  della  scuola ne conduce e coordina le
attivita'  con  i  consigli  dei  dipartimenti   e   delle   facolta'
interessate, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli
insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.
  In  prima  istituzione,  i  docenti  che costituiscono il consiglio
della scuola vengono  designati  in  rapporto  agli  insegnamenti  da
attivare  con  apposita delibera dei consigli di facolta' interessate
sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.
  Art. 67. - Lo studente e' tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni
e a partecipare a tutte le attivita' pratiche ed  alle  esercitazioni
previste,  per  ciascun  anno  di  corso,  dal  manifesto degli studi
pubblicato annualmente dal consiglio della scuola  nel  quadro  delle
norme piu' sotto indicate.
  La frequenza della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti.
  Le  modalita'  di accertamento della frequenza sono determinate nel
manifesto degli studi.
  Art.  68.  - L'organizzazione didattica della scuola avviene con le
modalita' e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano
le disposizioni di legge e di regolamento  riguardanti  gli  studenti
universitari  ai  sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/82.
  Art. 69. - Il corso si conclude con un esame di diploma consistente
nella presentazione e discussione di un  elaborato  finalizzato  alla
professionalita'  specifica predisposto sotto la guida di un docente.
                    Scuola diretta a fini speciali
            in tecnologie dell'allevamento ovino e caprino
  Art.  70.  -  E'  istituita  una  scuola diretta a fini speciali in
"tecnologie dell'allevamento ovino e  caprino"  presso  l'Universita'
degli studi della Basilicata - Potenza.
  La  scuola  ha  il  compito  di  preparare personale con competenze
tecniche qualificate nel settore della produzione ovina e caprina.
  La scuola rilascia il diploma in "tecnologie dell'allevamento ovino
e caprino".
  Art. 71. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede
trecento  ore  di  insegnamento  e  centosessanta  ore  di  attivita'
pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture gia' disponibili la scuola e' in grado di
accettare un numero massimo di iscritti determinati in  quindici  per
ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti.
  Art.  72.  - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di
agraria cui afferiscono gli insegnamenti  specificati  al  successivo
art.  73.  Nel  manifesto  annuale degli studi viene indicata la sede
della direzione della scuola.
  Art.  73.  -  Gli  insegnamenti  impartiti,  tutti  annuali, sono i
seguenti:
  1  Anno:
   1) anatomia e fisiologia degli ovini e dei caprini;
   2)  etnologia  e  valutazione  morfo-funzionale  degli ovini e dei
caprini;
   3) principi di nutrizione e tecnica dell'alimentazione;
   4) miglioramento genetico e organizzazione della selezione;
   5) foraggicoltura e gestione razionale dei pascoli;
   6)  strutture  ed  impianti  per  l'allevamento  degli ovini e dei
caprini.
  2  Anno:
   1) tecnologie dell'allevamento per la produzione
del latte;
   2)  tecnologie  dell'allevamento  per  la produzione della carne e
della lana;
   3) igiene dell'allevamento;
   4) patologia ovina e caprina;
   5) tecnologia casearia;
   6) economia dell'azienda ovina e di quella caprina.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art. 74. - l'attivita' pratica comporta esercitazioni sulla materia
trattata nel corso e attivita' sperimentali.
  Art. 75. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente
designato dal consiglio  della  scuola,  consiste  in  esercitazioni,
sopralluoghi e stages pratici e ha durata di centosessanta ore.
  Art.  76.  -  La  frequenza  ai  corsi  e  del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami degli insegnamenti e del tirocinio pratico si
svolgono  alla  presenza  di  una  commissione  composta  secondo  le
disposizioni universitarie vigenti.
  Art.  77.  -  L'esame  di  diploma  consiste  nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della  scuola  e' composta secondo le norme universitarie vigenti, di
un  elaborato   predisposto   durante   il   tirocinio   e   relativo
all'attivita' svolta.
  Art.  78.  - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e  di utilizzazione di strutture extrauniversitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai  sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
                    Scuola diretta a fini speciali
           in utilizzazione zootecnica delle aree difficili
  Art.  79.  -  E'  istituita  una  scuola diretta a fini speciali in
"utilizzazione zootecnica delle aree difficili" presso  l'Universita'
degli studi della Basilicata - Potenza.
  La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nelle
tecniche di allevamento di animali di interesse zootecnico nelle aree
difficili.
  La  scuola  rilascia  il diploma in "utilizzazione zootecnica delle
aree difficili".
  Art. 80. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede
duecentocinquanta ore di  insegnamento  e  duecentocinquanta  ore  di
attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di iscritti determinati in  quindici  per
ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti.
  Art.  81.  - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di
agraria cui afferiscono gli insegnamenti  specificati  al  successivo
art.  82.  Nel  manifesto  annuale degli studi viene indicata la sede
della direzione della scuola.
  Art.  82.  - Gli insegnamenti impartiti, annuali o semestrali, come
per ciascuno indicato:
 1  Anno:
   1) ecologia zootecnica (semestrale);
   2)   istituzioni   di  anatomia  e  fisiologia  degli  animali  in
produzione zootecnica (semestrale);
   3)    istituzioni   di   statistica   e   informatica   zootecnica
(semestrale);
   4) legislazione zootecnica (semestrale);
   5)  miglioramento  e  gestione  dei  pascoli erbacei, arbustivi ed
arborati (semestrale);
   6)   nutrizione   e  alimentazione  degli  animali  in  produzione
zootecnica (semestrale);
   7) produzione e conservazione dei foraggi (semestrale);
   8) zootecnica (semestrale).
  2  Anno:
   1) igiene e profilassi degli allevamenti (semestrale);
   2) ingegneria genetica (semestrale);
   3) organizzazione e gestione dell'azienda agraria (semestrale);
   4) tecnica della riproduzione (semestrale);
   5) tecniche di rilevamento topografico (semestrale);
   6) zootecnia e agriturismo (semestrale),
ed inoltre quattro corsi opzionali di tipo semestrale.
  Elenco corsi opzionali (semestrali):
   1) tecnica di produzione del latte nei bovini;
   2) tecnica di produzione della carne nei bovini;
   3) tecnica di produzione del latte negli ovini;
   4) tecnica di produzione della carne negli ovini;
   5) tecnica di produzione del latte nei caprini;
   6) tecnica di produzione della carne nei caprini;
   7)  tecnica di allevamento degli animali di interesse faunistico e
venatorio;
   8)  tecnica  di  allevamento degli ungulati selvatici di interesse
zootecnico;
   9) tecnica di allevamento del tacchino;
   10) acquacoltura;
   11) tecnica di allevamento di specie minori;
   12) tecnica di allevamento del cavallo;
   13) elicicoltura.
  Per  la  scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun
anno gli studenti dovranno  presentare  un  piano  sulla  base  delle
indicazioni  contenute  nel  manifesto  degli  studi,  che indichera'
l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione  in
aree culturali omogenee.
  I piani sono approvati dal consiglio della scuola.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art. 83. - L'attivita' pratica comporta esercitazioni sulla materia
trattata nel corso e attivita' sperimentali.
  Art. 84. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente
designato  dal  consiglio  della  scuola,  consiste  in  periodi   di
permanenza  presso aziende agro-zootecniche, zootecniche e turistiche
con  esercitazioni  pratiche  di  "management"  e  ha  la  durata  di
duecentocinquanta ore.
  Art.  85.  -  La  frequenza  ai  corsi  e  del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami degli insegnamenti e del tirocinio pratico si
svolgono  alla  presenza  di  una  commissione  composta  secondo  le
disposizioni universitarie vigenti.
  Art.  86.  -  L'esame  di  diploma  consiste  nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un
elaborato predisposto durante il tirocinio e  relativo  all'attivita'
svolta.
  Art.  87.  - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e  di utilizzazione di strutture extrauniversitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai  sensi  del  decreto
del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
                    Scuola diretta a fini speciali
              in tecnologia della produzione della carne
  Art.  88.  -  E'  istituita  una  scuola diretta a fini speciali in
"tecnologia della produzione della carne", presso l'Universita' degli
studi della Basilicata - Potenza.
  La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nelle
metodologie,  nelle  tecniche  e  nella  gestione  degli  allevamenti
animali con prevalente indirizzo verso la produzione della carne.
  La scuola rilascia il diploma in "tecnologia della produzione della
carne".
  Art. 89. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede
duecentosettanta ore di insegnamento e centottanta ore  di  attivita'
pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di iscritti determinato in  quindici  per
ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti.
  Art.  90.  - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di
agraria cui afferiscono gli insegnamenti  specificati  al  successivo
art.  91.  Nel  manifesto  annuale degli studi viene indicata la sede
della direzione della scuola.
  Art.  91.  -  Gli  insegnamenti impartiti, tutti semestrali, sono i
seguenti:
 1  Anno:
   1) anatomia;
   2) fisiologia e biochimica delle produzioni animali;
   3) miglioramento genetico;
   4) istituzioni di nutrizione e alimentazione;
   5) metodologia sperimentale e statistica;
   6) conoscenza e valutazione degli animali;
   7) chimica bromatologica e analisi;
   8) produzione e conservazione dei foraggi;
   9) lingua inglese.
  2  Anno:
   1) tecnologia della produzione bovina;
   2) tecnologia della produzione suina;
   3) tecnologia della produzione avicola;
   4) tecnologia della produzione degli allevamenti minori;
   5) mangimistica e legislazione;
   6) igiene e profilassi negli allevamenti;
   7) ostetricia, ginecologia e inseminazione artificiale;
   8) zooeconomia e contabilita';
   9) gestione.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art. 92. - L'attivita' pratica comporta esercitazioni sulla materia
trattata nel corso e attivita' sperimentali.
  Art. 93. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente
designato  dal  consiglio  della  scuola,  consiste  in  periodi   di
permanenza  presso aziende agro-zootecniche, zootecniche e turistiche
con  esercitazioni  pratiche  di  "management"  e  ha  la  durata  di
duecentotrenta ore.
  Art.  94.  -  La  frequenza  ai  corsi  e  del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami degli insegnamenti e del tirocinio pratico si
svolgono  alla  presenza  di  una  commissione  composta  secondo  le
disposizioni universitarie vigenti.
  Art.  95.  -  L'esame  di  diploma  consiste  nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un
elaborato predisposto durante il tirocinio e  relativo  all'attivita'
svolta.
  Art.  96.  - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e  di utilizzazione di strutture extrauniversitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai  sensi  del  decreto
del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
                    Scuola diretta a fini speciali
                     in meccanizzazione agricola
  Art.  97.  -  E'  istituita  una  scuola diretta a fini speciali in
"meccanizzazione agricola" presso  l'Universita'  degli  studi  della
Basilicata - Potenza.
  La  scuola  ha  il  compito  di  preparare personale con competenze
professionali specifiche nel campo delle problematiche relative  alla
meccanizzazione in agricoltura.
  La scuola rilascia il diploma in "meccanizzazione agricola".
  Art. 98. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede
duecentocinquanta  ore  di  insegnamento  e  centocinquanta  ore   di
attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture gia' disponibili la scuola e' in grado di
accettare un numero massimo di iscritti determinato in  quindici  per
ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti.
  Art.  99.  - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di
agraria cui afferiscono gli insegnamenti  specificati  al  successivo
art.  100.  Nel  manifesto annuale degli studi viene indicata la sede
della direzione della scuola.
  Art.  100.  -  Gli  insegnamenti impartiti sono i seguenti ed hanno
tutti durata semestrale:
 1  Anno:
   1) matematica;
   2) elementi di fisica applicata;
   3) agronomia generale;
   4) coltivazioni erbacee ed arboree;
   5) elementi fondamentali di meccanica agraria;
   6) motori e macchine motrici agricole;
   7) macchine operatrici agricole.
  2  Anno:
   1) macchine ed impianti per l'irrigazione;
   2) meccanizzazione degli impianti zootecnici;
   3) strutture ed impianti per le colture protette;
   4) macchine per la lavorazione e conservazione dei prodotti;
   5) risorse energetiche dell'azienda agricola;
   6) economia e gestione dell'azienda agricola.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  101.  -  L'attivita'  pratica  comporta  esercitazioni  sulle
materie trattate nel corso e attivita' sperimentali.
  Art.  102.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente designato dal consiglio della scuola, consiste in  un  lavoro
personale  di  progettazione  per  la  meccanizzazione  di un'azienda
agricola ed ha la durata di ottanta ore.
  Art.  103.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami degli insegnamenti e del tirocinio pratico si
svolgono  alla  presenza  di  una  commissione  composta  secondo  le
disposizioni universitarie vigenti.
  Art.  104.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della   scuola  e  composta  secondo  le  disposizioni  universitarie
vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e  relativo
all'attivita' svolta.
  Art.  105. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e  di utilizzazione di strutture extrauniversitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai  sensi  del  decreto
del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
                    Scuola diretta a fini speciali
                            in agriturismo
  Art.  106.  -  E'  istituita  una scuola diretta a fini speciali in
"agriturismo" presso l'Universita' degli  studi  della  Basilicata  -
Potenza.
  La  scuola  ha  il  compito  di  preparare personale con competenze
professionali  specifiche  nel  campo  delle  problematiche  relative
all'agriturismo.
  La scuola rilascia il diploma in "agriturismo".
  Art.  107.  -  La  scuola  ha  la  durata di due anni. Ciascun anno
prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di
attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di iscritti determinato in  quindici  per
ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti.
  Art.  108.  - Concorrono alla costituzione della scuola le facolta'
di agraria e lettere e filosofia  cui  afferiscono  gli  insegnamenti
specificati al successivo art. 109.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  109.  -  Gli  insegnamenti impartiti sono i seguenti ed hanno
tutti durata semestrale:
 1  Anno:
   1) fitogeografia;
   2) elementi di paesaggistica;
   3) tecnica alberghiera;
   4) itinerari turistico-culturali;
   5)  tipologie  e  possibilita'  di  riuso  del patrimonio edilizio
rurale;
   6) giardinaggio;
   7) legislazione nazionale e regionale sull'agriturismo;
   8) inglese.
  2  Anno:
   1) gestione e compatibilita' aziendale;
   2) valorizzazione dei prodotti aziendali;
   3) tecnica e conservazione dei prodotti aziendali;
   4) tecnica della ristorazione;
   5) frutticoltura;
   6) spazi ricreativi attrezzati;
   7) cartografia tematica;
   8) inglese.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  110.  -  L'attivita'  pratica  comporta  esercitazioni  sulle
materie trattate nel corso e attivita' sperimentali.
  Art.  111.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente designato dal consiglio della scuola, consiste in  un  lavoro
personale   di   progettazione  per  l'organizzazione  di  un'azienda
agricola per l'agriturismo, ed ha la durata di ottanta ore.
  Art.  112.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami degli insegnamenti e del tirocinio pratico si
svolgono  alla  presenza  di  una  commissione  composta  secondo  le
disposizioni universitarie vigenti.
  Art.  113.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della   scuola   e   composta   secondo   le   vigenti   disposizioni
universitarie, di un elaborato predisposto  durante  il  tirocinio  e
relativo all'attivita' svolta.
  Art.  114. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e  di utilizzazione di strutture extrauniversitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai  sensi  del  decreto
del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
                    Scuola diretta a fini speciali
                     in tecnica dell'irrigazione
  Art.  115.  -  E'  istituita  una scuola diretta a fini speciali in
"tecnica dell'irrigazione" presso  l'Universita'  degli  studi  della
Basilicata - Potenza.
  La  scuola  ha  il  compito  di  preparare personale con competenze
specifiche nel settore delle tecniche irrigue delle specie coltivate.
  La scuola rilascia il diploma in "tecnica dell'irrigazione".
  Art.  116.  -  La  scuola  ha  la  durata di due anni. Ciascun anno
prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore
di attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di  iscritti  determinato  in  venti  per
ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti.
  Art.  117. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di
agraria cui afferiscono gli insegnamenti  specificati  al  successivo
art. 118.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  118.  -  Gli insegnamenti impartiti, tutti semestrali, sono i
seguenti:
 1  Anno:
   1) elementi di matematica;
   2) elementi di fisica del terreno;
   3) elementi di chimica del terreno agrario;
   4) elementi di agronomia generale;
   5) elementi di idraulica agraria;
   6) agrometeorologia;
   7) biologia delle piante coltivate;
   8) insegnamento opzionale.
  2  Anno:
   1) fisiologia delle piante coltivate;
   2) coltivazioni irrigue;
   3) fabbisogni idrici ed irrigui delle colture;
   4) irrigazione e drenaggio;
   5) metodi irrigui e qualita' delle acque;
   6) cartografia;
   7) macchine ed automatismi per l'irrigazione;
   8) insegnamento opzionale;
   9) insegnamento opzionale.
  Corsi opzionali (tutti semestrali):
   1) patologia delle colture irrigue;
   2) telerilevamento applicato all'agricoltura;
   3) idrologia e pianificazione delle risorse idriche;
   4) approvvigionamento, trasporto e consegna delle acque irrigue;
   5) disegno tecnico per la progettazione irrigua.
  Per  la  scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun
anno gli studenti dovranno  presentare  un  piano  sulla  base  delle
indicazioni  contenute  nel  manifesto  degli  studi,  che indichera'
l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione  in
aree culturali omogenee.
  I piani sono approvati dal consiglio della scuola.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art. 119. - L'attivita' pratica comporta: esercitazioni relative ai
singoli corsi, visite tecniche e viaggi di studio guidati.
  Art.  120.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente  designato  dal  consiglio  della  scuola,  consiste  in  una
esperienza  tecnica  pratica  nel  settore ed ha la durata di ottanta
ore.
  Art.  121.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami degli insegnamenti e del tirocinio pratico si
svolgono  alla  presenza  di  una  commissione  composta  secondo  le
disposizioni universitarie vigenti.
  Art.  122.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della   scuola  e  composta  secondo  le  disposizioni  universitarie
vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e  relativo
all'attivita' svolta.
  Art.  123. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e  di utilizzazione di strutture extrauniversitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai  sensi  del  decreto
del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
                    Scuola diretta a fini speciali
                         in agrometeorologia
  Art.  124.  -  E'  istituita  una scuola diretta a fini speciali in
"agrometeorologia" presso l'Universita' degli studi della  Basilicata
- Potenza.
  La  scuola  ha  il  compito  di  preparare personale con competenze
specifiche in materia, in grado  di  affrontare  i  problemi  pratici
connessi all'agrometeorologia.
  La scuola rilascia il diploma in "agrometeorologia".
  Art.  125.  -  La  scuola  ha  la  durata di due anni. Ciascun anno
prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di
attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili,  la  scuola  e' in grado di
accettare un numero massimo di iscritti determinato in  quindici  per
ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti.
  Art.  126. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di
agraria cui afferiscono gli insegnamenti previsti dall'art. 127.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  127.  -  Gli  insegnamenti impartiti sono i seguenti ed hanno
tutti durata semestrale:
 1  Anno:
   1) matematica e statistica;
   2) fisica sperimentale;
   3) meteorologia e climatologia;
   4) agroinformatica;
   5) agronomia generale;
   6) elettronica per misure fisiche e biologiche.
  2  Anno:
   1) coltivazioni erbacee;
   2) coltivazioni arboree;
   3) agrometeorologia;
   4) micrometeorologia delle piante agrarie e forestali;
   5) ecologia vegetale agraria e forestale;
   6)   epidemiologia,   diagnostica  e  terapia  vegetale  piu'  due
discipline opzionali.
  Le  discipline  opzionali,  tutte  di  durata  semestrale,  sono le
seguenti:
   1) pedologia;
   2) fisiologia delle piante agrarie e forestali;
   3) classificazione agronomica e cartografia del suolo;
   4)   micrometeorologia   e   microclimatologia   degli  ecosistemi
forestali;
   5) strumentazione per misure meteorologiche e biofisiche.
  Per  la  scelta  delle  discipline opzionali, all'inizio di ciascun
anno gli studenti dovranno  presentare  un  piano  sulla  base  delle
indicazioni  contenute  nel  manifesto  degli  studi,  che indichera'
l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione  in
aree culturali omogenee.
  I piani sono approvati dal consiglio della scuola.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  128.  -  L'attivita'  pratica  comporta  esercitazioni  sulle
materie trattate nel corso e attivita' sperimentali.
  Art.  129.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un  periodo
di lavoro e di studio presso un centro (o stazione) agrometeorologica
ed ha la durata di cento ore.
  Art.  130.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami degli insegnamenti e del tirocinio pratico si
svolgono  alla  presenza  di  una  commissione  composta  secondo  le
disposizioni universitarie vigenti.
  Art.  131.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un
elaborato predisposto durante il tirocinio e  relativo  all'attivita'
svolta.
  Art.  132. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e  di utilizzazione di strutture extrauniversitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai  sensi  del  decreto
del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  Il  presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Potenza, 4 aprile 1990
                                           Il pro rettore: TRANFAGLIA