IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le rispettive deliberazioni degli organi accademici; Vista la legge 8 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 58 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'inclusione della normativa generale delle scuole dirette a fini speciali, la normativa specifica delle scuole dirette a fini speciali in "tecnologie dell'allevamento ovino e caprino", "utilizzazione zootecnica delle aree difficili", "tecnologia della produzione della carne", "meccanizzazione agricola", "agriturismo", "tecnica dell'irrigazione", "agrometeorologia". NORME GENERALI COMUNI A TUTTE LE SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI Art. 59. - Nell'Universita' degli studi della Basilicata - Potenza sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali: 1) tecnologia dell'allevamento ovino e caprino; 2) utilizzazione zootecnica delle aree difficili; 3) tecnologia della produzione della carne; 4) meccanizzazione agricola; 5) agriturismo; 6) tecnica dell'irrigazione; 7) agrometeorologia. Art. 60. - Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformita' con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioe' il possesso della specifica qualifica di base. Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola e' determinato dalla normativa specifica. Art. 61. - Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, e' subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potra' svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalita' e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione e' costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola. Art. 62. - L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Universita', sentito il consiglio della scuola. Art. 63. - Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola. Art. 64. - Il direttore ha la responsabilita' della scuola. E' un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione e' affidata a professori di seconda fascia. Il direttore e' eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea. Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attivita' di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale dell'Universita'. Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 65. - Il consiglio della scuola e' composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attivita' nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82. Art. 66. - Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attivita' con i consigli dei dipartimenti e delle facolta' interessate, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facolta' interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti. Art. 67. - Lo studente e' tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni e a partecipare a tutte le attivita' pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme piu' sotto indicate. La frequenza della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalita' di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi. Art. 68. - L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalita' e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82. Art. 69. - Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalita' specifica predisposto sotto la guida di un docente. Scuola diretta a fini speciali in tecnologie dell'allevamento ovino e caprino Art. 70. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in "tecnologie dell'allevamento ovino e caprino" presso l'Universita' degli studi della Basilicata - Potenza. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze tecniche qualificate nel settore della produzione ovina e caprina. La scuola rilascia il diploma in "tecnologie dell'allevamento ovino e caprino". Art. 71. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede trecento ore di insegnamento e centosessanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture gia' disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti. Art. 72. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di agraria cui afferiscono gli insegnamenti specificati al successivo art. 73. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 73. - Gli insegnamenti impartiti, tutti annuali, sono i seguenti: 1 Anno: 1) anatomia e fisiologia degli ovini e dei caprini; 2) etnologia e valutazione morfo-funzionale degli ovini e dei caprini; 3) principi di nutrizione e tecnica dell'alimentazione; 4) miglioramento genetico e organizzazione della selezione; 5) foraggicoltura e gestione razionale dei pascoli; 6) strutture ed impianti per l'allevamento degli ovini e dei caprini. 2 Anno: 1) tecnologie dell'allevamento per la produzione del latte; 2) tecnologie dell'allevamento per la produzione della carne e della lana; 3) igiene dell'allevamento; 4) patologia ovina e caprina; 5) tecnologia casearia; 6) economia dell'azienda ovina e di quella caprina. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 74. - l'attivita' pratica comporta esercitazioni sulla materia trattata nel corso e attivita' sperimentali. Art. 75. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in esercitazioni, sopralluoghi e stages pratici e ha durata di centosessanta ore. Art. 76. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami degli insegnamenti e del tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 77. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e' composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Art. 78. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Scuola diretta a fini speciali in utilizzazione zootecnica delle aree difficili Art. 79. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in "utilizzazione zootecnica delle aree difficili" presso l'Universita' degli studi della Basilicata - Potenza. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nelle tecniche di allevamento di animali di interesse zootecnico nelle aree difficili. La scuola rilascia il diploma in "utilizzazione zootecnica delle aree difficili". Art. 80. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti. Art. 81. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di agraria cui afferiscono gli insegnamenti specificati al successivo art. 82. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 82. - Gli insegnamenti impartiti, annuali o semestrali, come per ciascuno indicato: 1 Anno: 1) ecologia zootecnica (semestrale); 2) istituzioni di anatomia e fisiologia degli animali in produzione zootecnica (semestrale); 3) istituzioni di statistica e informatica zootecnica (semestrale); 4) legislazione zootecnica (semestrale); 5) miglioramento e gestione dei pascoli erbacei, arbustivi ed arborati (semestrale); 6) nutrizione e alimentazione degli animali in produzione zootecnica (semestrale); 7) produzione e conservazione dei foraggi (semestrale); 8) zootecnica (semestrale). 2 Anno: 1) igiene e profilassi degli allevamenti (semestrale); 2) ingegneria genetica (semestrale); 3) organizzazione e gestione dell'azienda agraria (semestrale); 4) tecnica della riproduzione (semestrale); 5) tecniche di rilevamento topografico (semestrale); 6) zootecnia e agriturismo (semestrale), ed inoltre quattro corsi opzionali di tipo semestrale. Elenco corsi opzionali (semestrali): 1) tecnica di produzione del latte nei bovini; 2) tecnica di produzione della carne nei bovini; 3) tecnica di produzione del latte negli ovini; 4) tecnica di produzione della carne negli ovini; 5) tecnica di produzione del latte nei caprini; 6) tecnica di produzione della carne nei caprini; 7) tecnica di allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio; 8) tecnica di allevamento degli ungulati selvatici di interesse zootecnico; 9) tecnica di allevamento del tacchino; 10) acquacoltura; 11) tecnica di allevamento di specie minori; 12) tecnica di allevamento del cavallo; 13) elicicoltura. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 83. - L'attivita' pratica comporta esercitazioni sulla materia trattata nel corso e attivita' sperimentali. Art. 84. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in periodi di permanenza presso aziende agro-zootecniche, zootecniche e turistiche con esercitazioni pratiche di "management" e ha la durata di duecentocinquanta ore. Art. 85. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami degli insegnamenti e del tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 86. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Art. 87. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Scuola diretta a fini speciali in tecnologia della produzione della carne Art. 88. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in "tecnologia della produzione della carne", presso l'Universita' degli studi della Basilicata - Potenza. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nelle metodologie, nelle tecniche e nella gestione degli allevamenti animali con prevalente indirizzo verso la produzione della carne. La scuola rilascia il diploma in "tecnologia della produzione della carne". Art. 89. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentosettanta ore di insegnamento e centottanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti. Art. 90. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di agraria cui afferiscono gli insegnamenti specificati al successivo art. 91. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 91. - Gli insegnamenti impartiti, tutti semestrali, sono i seguenti: 1 Anno: 1) anatomia; 2) fisiologia e biochimica delle produzioni animali; 3) miglioramento genetico; 4) istituzioni di nutrizione e alimentazione; 5) metodologia sperimentale e statistica; 6) conoscenza e valutazione degli animali; 7) chimica bromatologica e analisi; 8) produzione e conservazione dei foraggi; 9) lingua inglese. 2 Anno: 1) tecnologia della produzione bovina; 2) tecnologia della produzione suina; 3) tecnologia della produzione avicola; 4) tecnologia della produzione degli allevamenti minori; 5) mangimistica e legislazione; 6) igiene e profilassi negli allevamenti; 7) ostetricia, ginecologia e inseminazione artificiale; 8) zooeconomia e contabilita'; 9) gestione. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 92. - L'attivita' pratica comporta esercitazioni sulla materia trattata nel corso e attivita' sperimentali. Art. 93. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in periodi di permanenza presso aziende agro-zootecniche, zootecniche e turistiche con esercitazioni pratiche di "management" e ha la durata di duecentotrenta ore. Art. 94. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami degli insegnamenti e del tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 95. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Art. 96. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Scuola diretta a fini speciali in meccanizzazione agricola Art. 97. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in "meccanizzazione agricola" presso l'Universita' degli studi della Basilicata - Potenza. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze professionali specifiche nel campo delle problematiche relative alla meccanizzazione in agricoltura. La scuola rilascia il diploma in "meccanizzazione agricola". Art. 98. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture gia' disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti. Art. 99. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di agraria cui afferiscono gli insegnamenti specificati al successivo art. 100. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 100. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti ed hanno tutti durata semestrale: 1 Anno: 1) matematica; 2) elementi di fisica applicata; 3) agronomia generale; 4) coltivazioni erbacee ed arboree; 5) elementi fondamentali di meccanica agraria; 6) motori e macchine motrici agricole; 7) macchine operatrici agricole. 2 Anno: 1) macchine ed impianti per l'irrigazione; 2) meccanizzazione degli impianti zootecnici; 3) strutture ed impianti per le colture protette; 4) macchine per la lavorazione e conservazione dei prodotti; 5) risorse energetiche dell'azienda agricola; 6) economia e gestione dell'azienda agricola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 101. - L'attivita' pratica comporta esercitazioni sulle materie trattate nel corso e attivita' sperimentali. Art. 102. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un lavoro personale di progettazione per la meccanizzazione di un'azienda agricola ed ha la durata di ottanta ore. Art. 103. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami degli insegnamenti e del tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 104. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Art. 105. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Scuola diretta a fini speciali in agriturismo Art. 106. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in "agriturismo" presso l'Universita' degli studi della Basilicata - Potenza. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze professionali specifiche nel campo delle problematiche relative all'agriturismo. La scuola rilascia il diploma in "agriturismo". Art. 107. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti. Art. 108. - Concorrono alla costituzione della scuola le facolta' di agraria e lettere e filosofia cui afferiscono gli insegnamenti specificati al successivo art. 109. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 109. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti ed hanno tutti durata semestrale: 1 Anno: 1) fitogeografia; 2) elementi di paesaggistica; 3) tecnica alberghiera; 4) itinerari turistico-culturali; 5) tipologie e possibilita' di riuso del patrimonio edilizio rurale; 6) giardinaggio; 7) legislazione nazionale e regionale sull'agriturismo; 8) inglese. 2 Anno: 1) gestione e compatibilita' aziendale; 2) valorizzazione dei prodotti aziendali; 3) tecnica e conservazione dei prodotti aziendali; 4) tecnica della ristorazione; 5) frutticoltura; 6) spazi ricreativi attrezzati; 7) cartografia tematica; 8) inglese. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 110. - L'attivita' pratica comporta esercitazioni sulle materie trattate nel corso e attivita' sperimentali. Art. 111. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un lavoro personale di progettazione per l'organizzazione di un'azienda agricola per l'agriturismo, ed ha la durata di ottanta ore. Art. 112. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami degli insegnamenti e del tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 113. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le vigenti disposizioni universitarie, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Art. 114. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Scuola diretta a fini speciali in tecnica dell'irrigazione Art. 115. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in "tecnica dell'irrigazione" presso l'Universita' degli studi della Basilicata - Potenza. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze specifiche nel settore delle tecniche irrigue delle specie coltivate. La scuola rilascia il diploma in "tecnica dell'irrigazione". Art. 116. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti. Art. 117. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di agraria cui afferiscono gli insegnamenti specificati al successivo art. 118. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 118. - Gli insegnamenti impartiti, tutti semestrali, sono i seguenti: 1 Anno: 1) elementi di matematica; 2) elementi di fisica del terreno; 3) elementi di chimica del terreno agrario; 4) elementi di agronomia generale; 5) elementi di idraulica agraria; 6) agrometeorologia; 7) biologia delle piante coltivate; 8) insegnamento opzionale. 2 Anno: 1) fisiologia delle piante coltivate; 2) coltivazioni irrigue; 3) fabbisogni idrici ed irrigui delle colture; 4) irrigazione e drenaggio; 5) metodi irrigui e qualita' delle acque; 6) cartografia; 7) macchine ed automatismi per l'irrigazione; 8) insegnamento opzionale; 9) insegnamento opzionale. Corsi opzionali (tutti semestrali): 1) patologia delle colture irrigue; 2) telerilevamento applicato all'agricoltura; 3) idrologia e pianificazione delle risorse idriche; 4) approvvigionamento, trasporto e consegna delle acque irrigue; 5) disegno tecnico per la progettazione irrigua. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 119. - L'attivita' pratica comporta: esercitazioni relative ai singoli corsi, visite tecniche e viaggi di studio guidati. Art. 120. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in una esperienza tecnica pratica nel settore ed ha la durata di ottanta ore. Art. 121. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami degli insegnamenti e del tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 122. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Art. 123. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Scuola diretta a fini speciali in agrometeorologia Art. 124. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in "agrometeorologia" presso l'Universita' degli studi della Basilicata - Potenza. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze specifiche in materia, in grado di affrontare i problemi pratici connessi all'agrometeorologia. La scuola rilascia il diploma in "agrometeorologia". Art. 125. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti. Art. 126. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di agraria cui afferiscono gli insegnamenti previsti dall'art. 127. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 127. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti ed hanno tutti durata semestrale: 1 Anno: 1) matematica e statistica; 2) fisica sperimentale; 3) meteorologia e climatologia; 4) agroinformatica; 5) agronomia generale; 6) elettronica per misure fisiche e biologiche. 2 Anno: 1) coltivazioni erbacee; 2) coltivazioni arboree; 3) agrometeorologia; 4) micrometeorologia delle piante agrarie e forestali; 5) ecologia vegetale agraria e forestale; 6) epidemiologia, diagnostica e terapia vegetale piu' due discipline opzionali. Le discipline opzionali, tutte di durata semestrale, sono le seguenti: 1) pedologia; 2) fisiologia delle piante agrarie e forestali; 3) classificazione agronomica e cartografia del suolo; 4) micrometeorologia e microclimatologia degli ecosistemi forestali; 5) strumentazione per misure meteorologiche e biofisiche. Per la scelta delle discipline opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 128. - L'attivita' pratica comporta esercitazioni sulle materie trattate nel corso e attivita' sperimentali. Art. 129. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un periodo di lavoro e di studio presso un centro (o stazione) agrometeorologica ed ha la durata di cento ore. Art. 130. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami degli insegnamenti e del tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 131. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Art. 132. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Potenza, 4 aprile 1990 Il pro rettore: TRANFAGLIA