IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista l'ordinanza n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985 con la quale si dispone
che i compensi da corrispondere ai soggetti incaricati delle funzioni
di direttore dei lavori, di ingegnere capo e di  collaudatore  per  i
lavori   eseguiti  con  finanziamento  a  carico  del  fondo  per  la
protezione civile siano determinati in base alla disciplina  ed  alle
tabelle  vigenti  per  le  opere  finanziate  dalla  Casse  per opere
straordinarie di pubblico interesse  nell'Italia  meridionale  (Cassa
per    il   Mezzogiorno)   come   determinati   dalla   deliberazione
commissariale n. 2932 del 29 gennaio 1985;
  Viste  le  delibere  n.  6637  del 19 ottobre 1988 e n. 8610 del 29
novembre  1989  del  comitato  di  gestione  della  Agenzia  per   la
promozione  dello sviluppo del Mezzogiorno di cui alla legge 1  marzo
1986, n. 64, subentrata alla soppressa cassa per il mezzogiorno,  con
le  quali  sono  stati approvati gli aggiornamenti delle disposizioni
relative al collaudo dei lavori finanziati  dalla  medesima  Agenzia,
ivi  compresa  la  determinazione  degli  onorari da corrispondere ai
collaudatori ed alle commissioni di collaudo di opere pubbliche;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  disporre  il  rinvio  a  tali  nuove
disposizioni in materia  di  collaudi,  con  riferimento  alle  opere
finanziate  a  carico  del  Fondo  per  la  protezione  civile,  e di
prevedere altresi' l'adeguamento  automatico  per  le  tariffe  degli
onorari  per le prestazioni di collaudo alla disciplina che, anche in
prosieguo di tempo, l'Agenzia disporra';
  Ritenuto  di dover disporre che tale nuova disciplina si applichi a
far data dal 19 ottobre 1988 per tutti gli incarichi ancora in corso;
  Avvalendosi  dei  poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  I  compensi  da corrispondere ai soggetti incaricati delle funzioni
di collaudatori delle opere con finanziamento a carico del Fondo  per
la  protezione  civile  sono  determinati  secondo la disciplina e la
tabella vigenti per il collaudo delle opere  finanziate  dall'Agenzia
per  la  promozione  e  lo sviluppo del Mezzogiorno e loro successive
modificazioni.