IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista l'ordinanza n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985 con la quale si dispone che i compensi da corrispondere ai soggetti incaricati delle funzioni di direttore dei lavori, di ingegnere capo e di collaudatore per i lavori eseguiti con finanziamento a carico del fondo per la protezione civile siano determinati in base alla disciplina ed alle tabelle vigenti per le opere finanziate dalla Casse per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) come determinati dalla deliberazione commissariale n. 2932 del 29 gennaio 1985; Viste le delibere n. 6637 del 19 ottobre 1988 e n. 8610 del 29 novembre 1989 del comitato di gestione della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, subentrata alla soppressa cassa per il mezzogiorno, con le quali sono stati approvati gli aggiornamenti delle disposizioni relative al collaudo dei lavori finanziati dalla medesima Agenzia, ivi compresa la determinazione degli onorari da corrispondere ai collaudatori ed alle commissioni di collaudo di opere pubbliche; Ravvisata l'opportunita' di disporre il rinvio a tali nuove disposizioni in materia di collaudi, con riferimento alle opere finanziate a carico del Fondo per la protezione civile, e di prevedere altresi' l'adeguamento automatico per le tariffe degli onorari per le prestazioni di collaudo alla disciplina che, anche in prosieguo di tempo, l'Agenzia disporra'; Ritenuto di dover disporre che tale nuova disciplina si applichi a far data dal 19 ottobre 1988 per tutti gli incarichi ancora in corso; Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. I compensi da corrispondere ai soggetti incaricati delle funzioni di collaudatori delle opere con finanziamento a carico del Fondo per la protezione civile sono determinati secondo la disciplina e la tabella vigenti per il collaudo delle opere finanziate dall'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno e loro successive modificazioni.