IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli studi della Basilicata,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983,
n. 412, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  delle  autorita'
accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del  consiglio
della facolta' di agraria del 28 febbraio 1989; del senato accademico
del 21 aprile 1989; del consiglio di  amministrazione  del  3  maggio
1989;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi   accademici   e
convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Viste  le  osservazioni  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica di cui alla ministeriale con  prot.
n. 181 del 4 agosto 1989;
  Vista la deliberazione n. 22 del 13 settembre 1989 del Consiglio di
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
  Visto  il  parere  del Consiglio universitario nazionale in data 28
febbraio e 21 marzo 1990;
                               Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata, approvato
e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  L'art.  59  viene modificato nel senso che vengono inserite secondo
l'ordine alfabetico le seguenti nuove scuole di specializzazione  in:
   caprinicoltura;
   colture protette;
   irrigazione;
   valorizzazione   e   conservazione   degli   ambienti  agricoli  e
forestali.
  Dopo  l'art.  85,  con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i  nuovi  articoli  relativi
alle suddette scuole.
             Scuola di specializzazione in caprinicoltura
  Art.   86.  -  E'  istituita  una  scuola  di  specializzazione  in
"caprinicoltura" presso l'Universita' degli studi della Basilicata  -
Potenza.
  La   scuola  ha  lo  scopo  di  formare  competenze  professionali,
specifiche  nel  settore  dell'allevamento  caprino  sotto  l'aspetto
tecnico-produttivo.
  La scuola rilascia il diploma in "caprinicoltura".
  Art. 87. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede
duecentocinquanta  ore  di  insegnamento  e  centocinquanta  ore   di
attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare il numero massimo di iscritti determinato in  quindici  per
ciascun anno di corso e per un totale di trenta specializzandi.
  Art.  88.  -  Concorre al funzionamento della scuola la facolta' di
agraria cui afferiscono gli insegnamenti  specificati  al  successivo
art.  90.  Nel  manifesto  annuale degli studi viene indicata la sede
della direzione della scuola.
  Art.  89. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati dei corsi di laurea in  scienze  agrarie,  medicina
veterinaria e scienze della produzione animale.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio  conseguito  presso
Universita'  straniere e che sia ritenuto equiparabile, limitatamente
ai fini della iscrizione alla scuola, a quelli  richiesti  nel  comma
precedente del presente articolo.
  Art.  90.  -  Le  materie  di  insegnamento, tutte annuali, sono le
seguenti:
  1  Anno:
   1)   anatomia,   fisiologia  e  valutazione  morfo-funzionale  dei
caprini;
   2) nutrizione e alimentazione dei caprini;
   3) etnologia ed ambiente dei caprini;
   4) genetica e miglioramento dei caprini;
   5) fisiopatologia e tecnica della riproduzione;
   6) miglioramento, gestione dei pascoli e foraggicoltura.
2  Anno:
   1) tecnologia della produzione del latte;
   2) tecnologia della produzione della carne;
   3) ricoveri e meccanizzazione dell'allevamento caprino;
   4) biochimica del latte, caseificazione e conservazione,
ed inoltre tre corsi opzionali.
  Elenco corsi opzionali:
   1) malattie infettive e parassitarie dei caprini;
   2) dismetabolie nutrizionali dei caprini;
   3) economia dell'azienda caprina e ottimizzazione della gestione;
   4) commercializzazione dei prodotti caprini;
   5) igiene degli allevamenti caprini.
  Art.  91. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare  con  il  consiglio  della  scuola  la  scelta  dei  corsi
opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno della
specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio  che  sara'
svolta  sotto  la  guida  di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione svolta all'estero in laboratori universitari o extra
universitari.
  Art.  92.  - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n.
162.
            Scuola di specializzazione in colture protette
  Art.  93. - E' istituita una scuola di specializzazione in "colture
protette" presso l'Universita' degli studi della Basilicata  Potenza.
  La   scuola   ha  lo  scopo  di  formare  competenze  professionali
specifiche nel  campo  delle  problematiche  tecniche  ed  economiche
dell'attivita' agricola in ambiente protetto.
  La scuola rilascia il diploma di specialista in "colture protette".
  Art. 94. - La scuola ha la durata di due anni.
  Ciascun  anno  prevede  duecentocinquanta  ore  di  insegnamento  e
centocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
quindici   per  ciascun  anno  di  corso  per  un  totale  di  trenta
specializzandi.
  Art.  95.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale,  concorrono al
funzionamento della scuola la facolta' di agraria e gli  istituti  di
ortofloricoltura, agronomia e genio rurale.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  96. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati dei corsi di laurea  in  scienze  agrarie,  scienze
forestali e agricoltura tropicale e subtropicale.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio  conseguito  presso
universita'  straniere  e  che  sia  ritenuto  equipollente  ai sensi
dell'art. 332 del testo unico 31  agosto  1933,  n.  1592,  a  quelli
richiesti nel comma precedente.
  Art. 97. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1  Anno:
   1) ecofisiologia;
   2) floricoltura;
   3) orticoltura;
   4) tecnica di protezione;
   5) tecnica di climatizzazione,
ed inoltre un corso opzionale.
 2  Anno:
   1) economia del mercato dei prodotti agricoli;
   2) fitoiatria;
   3) fitormoni e fitoregolatori;
   4) malattia delle piante in ambiente protetto;
   5) metodi e tecnica di lotta biologica integrata;
   6) parassiti in ambiente protetto,
ed inoltre due corsi opzionali.
  Elenco dei corsi opzionali:
   1) fisiologia post-raccolta dei prodotti orticoli;
   2) malattie non parassitarie;
   3) tecnica di commercializzazione;
   4) tecnica vivaistica in ambiente coperto;
   5) tecniche agronomiche avanzate in ambiente protetto;
   6) tecniche di coltivazione dei funghi.
  Art.  98. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare  con  il  consiglio  della  scuola  la  scelta  dei  corsi
opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno della
specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio  che  sara'
svolta  sotto  la  guida  di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione svolta all'estero in laboratori universitari o extra
universitari.
  Art.  99.  - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n.
162.
              Scuola di specializzazione in irrigazione
  Art.   100.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
"irrigazione" presso l'Universita' degli  studi  della  Basilicata  -
Potenza.
  La scuola si articola in due indirizzi:
    a) colture irrigue;
    b) progettazione e gestione di impianti di irrigazione.
  Tali indirizzi sono attivati in relazione alle risorse disponibili.
  La   scuola   ha  il  compito  di  dare  una  preparazione  ed  una
qualificazione di elevata professionalita' ai laureati che  intendano
esercitare  la loro attivita' nei molteplici settori interessati alla
pianificazione dell'irrigazione, alle tecniche colturali  in  irriguo
ed alla regimazione ed utilizzazione dell'acqua in agricoltura.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in "irrigazione".
  L'indirizzo seguito sara' riportato sul diploma di studio.
  Art.  101.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  due  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno prevede  almeno  trecento
ore  di  insegnamento ed un minimo di centocinquanta ore di attivita'
pratiche guidate.
  In  base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di quindici  iscritti  per
ogni  anno,  per  ciascun  anno  di  corso  per  un  totale di trenta
specializzandi.
  Art.  102.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale, concorrono al
funzionamento  della  scuola  la  facolta'  di  agraria  con  annessi
laboratori, campi sperimentali ed aziende agrarie sperimentali.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 103. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati dei corsi di laurea in scienze agrarie, in  scienze
forestali,  in agricoltura tropicale e sub-tropicale ed in ingegneria
civile.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio
conseguito  presso  universita'  straniere  e che sia equipollente ai
sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli
richiesti nel comma precedente.
  Art.  104.  -  Le  materie  di insegnamento, tutte annuali, sono le
seguenti:
  1  Anno (insegnamenti comuni ai due indirizzi):
   1) complementi di matematica;
   2) elementi di idraulica agraria;
   3) agronomia I;
   4) agronomia II;
   5) meteorologia e climatologia agraria ed evapotraspirazione;
   6) fisica del terreno agrario;
   7) complementi di idraulica agraria;
   8) metodi e parametri dell'irrigazione;
   9) impianti e materiali per l'irrigazione;
   10) colture irrigue (parte generale);
   11) economia dell'irrigazione,
ed inoltre un corso opzionale scelto tra le discipline riguardanti le
colture irrigue speciali (dal n. 10 al n. 16 dell'elenco dei corsi di
insegnamento opzionali).
 2  Anno (insegnamenti dell'indirizzo "colture irrigue"):
   1) complementi di fisica del terreno;
   2) fisiologia dell'acqua nella pianta;
   3) complementi sulle colture irrigue I;
   4) complementi sulle colture irrigue II,
ed inoltre un minimo di sei corsi opzionali.
  Gli  insegnamenti  di  complementi  sulle  colture  irrigue  I e II
possono essere sostituiti da due corsi di insegnamento opzionali, tra
quelli inclusi nell'apposito elenco dal n. 10 al n. 16.
 2   Anno  (insegnamenti  dell'indirizzo "progettazione e gestione di
impianti di irrigazione"):
   1) costruzioni idrauliche agrarie I;
   2) costruzioni idrauliche agrarie II;
   3) tecnica della progettazione degli impianti;
   4) gestione collettiva dell'irrigazione;
ed inoltre un minimo di sei corsi opzionali.
  Elenco dei corsi di insegnamento opzionali:
    1) complementi di chimica del terreno;
    2) complementi di agronomia;
    3) qualita' delle acque per l'irrigazione;
    4) uso del suolo e cartografia;
    5) approvvigionamento idrico e pianificazione;
    6) impianti speciali, problemi energetici ed automazione;
    7) drenaggio dei terreni irrigui;
    8) strumenti e metodi di misura per l'irrigazione;
    9) patologia delle colture irrigue;
   10) colture foraggere irrigue;
   11) colture industriali irrigue;
   12) risicoltura;
   13) colture orticole irrigue;
   14) colture arboree irrigue;
   15) colture ornamentali e da fiore irrigue;
   16) irrigazione delle colture protette;
   17) analisi dei sistemi irrigui;
   18) irrigazione ed impatto ambientale;
   19) legislazione sulla bonifica e sulle acque;
   20) pianificazione economica del territorio irriguo;
   21) informatica e modelli riguardanti le colture irrigue.
  Art. 105. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare con il consiglio della  scuola  la  scelta  dei  corsi  di
insegnamento   opzionali,   che   dovranno   costituire  orientamento
all'interno   della   specializzazione,   l'attivita'    pratica    e
sperimentale  di  laboratorio  che  sara' svolta sotto la guida di un
relatore nominato dal consiglio della scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione  svolta  all'estero  in  laboratori  universitari  o
extra-universitari.
  Art.  106. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra-universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n.
162.
             Scuola di specializzazione in valorizzazione
         e conservazione degli ambienti agricoli e forestali
  Art.   107.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
"valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e  forestali"
presso l'Universita' degli studi della Basilicata - Potenza.
  La scuola si articola nei seguenti sei indirizzi:
   1) difesa e conservazione del suolo;
   2) difesa e conservazione delle acque;
   3) valutazione e gestione del territorio agricolo;
   4) valutazione e gestione del territorio forestale;
   5) utilizzazione e recupero delle aree svantaggiate;
   6) tecniche agricole ambientali.
  La   scuola   ha  lo  scopo  di  formare  competenze  professionali
specifiche nel  campo  della  valorizzazione  e  conservazione  degli
ambienti agricoli e forestali.
  La  scuola  rilascia  il titolo di specialista in "valorizzazione e
conservazione  degli  ambienti  agricoli  e  forestali".  L'indirizzo
seguito sara' riportato soltanto nel diploma di studio.
  Art.  108.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  due  anni  e  non e'
suscettibile  di  abbreviazioni.  Ciascun  anno  prevede  un  impegno
complessivo di seicento ore di cui quattrocento ore di insegnamento e
duecento ore di  attivita'  pratiche  guidate  di  laboratorio  o  di
campagna e di eventuali viaggi di studio.
  In  base  alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di  iscritti  di  quindici
per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.
  Art.  109.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale, concorrono al
funzionamento della scuola la facolta' di agraria e  la  facolta'  di
scienze   matematiche,   fisiche  e  naturali,  cui  afferiscono  gli
insegnamenti specificati all'art. 111.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 110. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati dei corsi di laurea in scienze agrarie, in  scienze
forestali  e in agricoltura tropicale e subtropicale, in possesso del
diploma di abilitazione.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio  conseguito  presso
universita'  straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente.
  Art. 111. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1  Anno (comune a tutti gli indirizzi):
   1) ecosistemi naturali e antropizzati;
   2) informatica applicata ai sistemi agro-forestali;
   3) legislazione e diritto ambientale;
   4) pedologia;
   5) sistemi di rilievo e acquisizione dei dati agrometeorologici;
   6) socio-economia delle risorse agro-forestali;
   7) telerilevamento, fotointerpretazione e cartografia.
2  Anno (indirizzo: "difesa e conservazione del suolo"):
   1) analisi dei processi erosivi;
   2) aspetti socio-economici della conservazione del suolo;
   3) degradazione chimica dei suoli;
   4) geologia applicata;
   5) interventi agronomici;
   6) opere per la correzione dei torrenti;
   7) stabilizzazione dei versanti;
   8) opzionale;
   9) opzionale;
   10) opzionale.
  2  Anno (indirizzo "difesa e conservazione delle acque"):
   1) aspetti socio-economici dell'uso delle acque in agricoltura;
   2) bilancio idrologico nei bacini agro-forestali;
   3) idrogeologia;
   4) inquinamento delle acque da fonti agricole ed industriali;
   5) legislazione e diritto nell'uso delle acque in agricoltura;
   6) pianificazione degli interventi sistematori;
   7) qualita' delle acque per usi agricoli;
   8) raccolta e gestione delle acque per uso agricolo;
   9) opzionale;
   10) opzionale.
 2    Anno   (indirizzo   "valutazione   e  gestione  del  territorio
agricolo"):
   1) agrometeorologia;
   2) economia delle risorse naturali e degli interventi;
   3) geomorfologia;
   4) programmazione degli interventi sul territorio agricolo;
   5)   valutazione   delle   capacita'  e  suscettivita'  d'uso  del
territorio;
   6) opzionale;
   7) opzionale;
   8) opzionale.
 2    Anno   (indirizzo   "utilizzazione   e   recupero   delle  aree
svantaggiate"):
   1) aridocoltura;
   2) climatologia e meteorologia;
   3) complementi di idrologia;
   4) morfogenesi e stabilita' territoriale;
   5) socio-economia delle aree svantaggiate;
   6) tecniche di rimboschimento nelle zone aride;
   7) uso e gestione dei pascoli naturali;
   8) valutazione delle capacita' d'uso del territorio;
   9) opzionale;
   10) opzionale.
 2    Anno   (indirizzo:   "valutazione  e  gestione  del  territorio
forestale"):
   1) aspetti socio-economici;
   2) ecologia applicata;
   3) meteorologia applicata;
   4) metodi di valutazione dell'impatto ambientale;
   5) modellistica ecologica;
   6) simulazione idrologica e previsione delle piene;
   7) tecniche di rimboschimento e bio-ingegneria forestale;
   8) opzionale;
   9) opzionale.
 2  Anno (indirizzo "tecniche agricole ambientali"):
   1) ecofisiologia vegetale;
   2) fitosociologia;
   3) fitogeografia;
   4) gestione e confronto della flora infestante;
   5) lotta biologica integrata;
   6) qualita' e valore alimentare delle produzioni agrarie;
   7) sistemi agricoli poli-colturali;
   8) uso e riciclo delle biomasse e necromasse in agricoltura;
   9) opzionale.
  Elenco dei corsi di insegnamenti opzionali:
   1) analisi chimico-agraria;
   2) chimica analitica agraria;
   3) chimica e biochimica dei fitofarmaci;
   4) classificazione agronomica dei suoli;
   5) controllo dell'erosione;
   6) fotointerpretazione e cartografia dei suoli;
   7) idraulica ed idrologia dei corsi d'acqua naturali;
   8) influenza idrologica della vegetazione;
   9) inquinamento da biotipi;
   10) inquinamento del suolo da fonti agricole, industriali, urbane;
   11) microbiologia del suolo;
   12) modelli di utilizzazione e gestione delle risorse naturali;
   13) modellistica del ciclo erosivo;
   14) pianificazione degli interventi di sistemazione;
   15) problemi di degradazione e desertificazione dei suoli;
   16) prodotti chimici usati in agricoltura;
   17) protezione dalle valanghe;
   18) simulazione idrologica e previsione delle piene;
   19)  tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto idraulico
del territorio;
   20) uso e riciclo delle biomasse in agricoltura;
   21) valutazione chimico-agraria del suolo;
   22) valutazione e controllo delle piene.
  Ciascun  anno  accademico e' suddiviso in due semestri. L'afferenza
delle discipline a ciascun semestre e' stabilita dal consiglio  della
scuola all'inizio di ogni anno accademico.
   Il  consiglio  della  scuola  predispone  un  apposito libretto di
frequenza che consenta allo specializzando e al consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione  dei processi
compiuti.
  Art. 112. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare  con  il  consiglio  della  scuola  la  scelta  dei  corsi
opzionali,  che  dovranno  costituire  orientamento all'interno della
specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio  che  sara'
svolta  sotto  la  guida  di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione  svolta  all'estero  in  laboratori  universitari  o
extra-universitari.
  Lo  specializzando  dovra'  inoltre  svolgere, sotto la guida di un
docente designato dal consiglio della scuola, il tirocinio pratico.
  La  frequenza ai corsi e l'effettuazione del tirocinio pratico sono
obbligatorie.
  Art.  113. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra-universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n.
162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Potenza, 27 settembre 1990
                                                  Il rettore: FONSECA