IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto delle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di agraria del 28 febbraio 1989; del senato accademico del 21 aprile 1989; del consiglio di amministrazione del 3 maggio 1989; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Viste le osservazioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di cui alla ministeriale con prot. n. 181 del 4 agosto 1989; Vista la deliberazione n. 22 del 13 settembre 1989 del Consiglio di facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 28 febbraio e 21 marzo 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 59 viene modificato nel senso che vengono inserite secondo l'ordine alfabetico le seguenti nuove scuole di specializzazione in: caprinicoltura; colture protette; irrigazione; valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali. Dopo l'art. 85, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i nuovi articoli relativi alle suddette scuole. Scuola di specializzazione in caprinicoltura Art. 86. - E' istituita una scuola di specializzazione in "caprinicoltura" presso l'Universita' degli studi della Basilicata - Potenza. La scuola ha lo scopo di formare competenze professionali, specifiche nel settore dell'allevamento caprino sotto l'aspetto tecnico-produttivo. La scuola rilascia il diploma in "caprinicoltura". Art. 87. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di trenta specializzandi. Art. 88. - Concorre al funzionamento della scuola la facolta' di agraria cui afferiscono gli insegnamenti specificati al successivo art. 90. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 89. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in scienze agrarie, medicina veterinaria e scienze della produzione animale. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Universita' straniere e che sia ritenuto equiparabile, limitatamente ai fini della iscrizione alla scuola, a quelli richiesti nel comma precedente del presente articolo. Art. 90. - Le materie di insegnamento, tutte annuali, sono le seguenti: 1 Anno: 1) anatomia, fisiologia e valutazione morfo-funzionale dei caprini; 2) nutrizione e alimentazione dei caprini; 3) etnologia ed ambiente dei caprini; 4) genetica e miglioramento dei caprini; 5) fisiopatologia e tecnica della riproduzione; 6) miglioramento, gestione dei pascoli e foraggicoltura. 2 Anno: 1) tecnologia della produzione del latte; 2) tecnologia della produzione della carne; 3) ricoveri e meccanizzazione dell'allevamento caprino; 4) biochimica del latte, caseificazione e conservazione, ed inoltre tre corsi opzionali. Elenco corsi opzionali: 1) malattie infettive e parassitarie dei caprini; 2) dismetabolie nutrizionali dei caprini; 3) economia dell'azienda caprina e ottimizzazione della gestione; 4) commercializzazione dei prodotti caprini; 5) igiene degli allevamenti caprini. Art. 91. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 92. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Scuola di specializzazione in colture protette Art. 93. - E' istituita una scuola di specializzazione in "colture protette" presso l'Universita' degli studi della Basilicata Potenza. La scuola ha lo scopo di formare competenze professionali specifiche nel campo delle problematiche tecniche ed economiche dell'attivita' agricola in ambiente protetto. La scuola rilascia il diploma di specialista in "colture protette". Art. 94. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi. Art. 95. - Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di agraria e gli istituti di ortofloricoltura, agronomia e genio rurale. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 96. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in scienze agrarie, scienze forestali e agricoltura tropicale e subtropicale. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' straniere e che sia ritenuto equipollente ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 97. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: 1) ecofisiologia; 2) floricoltura; 3) orticoltura; 4) tecnica di protezione; 5) tecnica di climatizzazione, ed inoltre un corso opzionale. 2 Anno: 1) economia del mercato dei prodotti agricoli; 2) fitoiatria; 3) fitormoni e fitoregolatori; 4) malattia delle piante in ambiente protetto; 5) metodi e tecnica di lotta biologica integrata; 6) parassiti in ambiente protetto, ed inoltre due corsi opzionali. Elenco dei corsi opzionali: 1) fisiologia post-raccolta dei prodotti orticoli; 2) malattie non parassitarie; 3) tecnica di commercializzazione; 4) tecnica vivaistica in ambiente coperto; 5) tecniche agronomiche avanzate in ambiente protetto; 6) tecniche di coltivazione dei funghi. Art. 98. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 99. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Scuola di specializzazione in irrigazione Art. 100. - E' istituita la scuola di specializzazione in "irrigazione" presso l'Universita' degli studi della Basilicata - Potenza. La scuola si articola in due indirizzi: a) colture irrigue; b) progettazione e gestione di impianti di irrigazione. Tali indirizzi sono attivati in relazione alle risorse disponibili. La scuola ha il compito di dare una preparazione ed una qualificazione di elevata professionalita' ai laureati che intendano esercitare la loro attivita' nei molteplici settori interessati alla pianificazione dell'irrigazione, alle tecniche colturali in irriguo ed alla regimazione ed utilizzazione dell'acqua in agricoltura. La scuola rilascia il titolo di specialista in "irrigazione". L'indirizzo seguito sara' riportato sul diploma di studio. Art. 101. - La scuola ha la durata di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno prevede almeno trecento ore di insegnamento ed un minimo di centocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di quindici iscritti per ogni anno, per ciascun anno di corso per un totale di trenta specializzandi. Art. 102. - Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di agraria con annessi laboratori, campi sperimentali ed aziende agrarie sperimentali. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 103. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in scienze agrarie, in scienze forestali, in agricoltura tropicale e sub-tropicale ed in ingegneria civile. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 104. - Le materie di insegnamento, tutte annuali, sono le seguenti: 1 Anno (insegnamenti comuni ai due indirizzi): 1) complementi di matematica; 2) elementi di idraulica agraria; 3) agronomia I; 4) agronomia II; 5) meteorologia e climatologia agraria ed evapotraspirazione; 6) fisica del terreno agrario; 7) complementi di idraulica agraria; 8) metodi e parametri dell'irrigazione; 9) impianti e materiali per l'irrigazione; 10) colture irrigue (parte generale); 11) economia dell'irrigazione, ed inoltre un corso opzionale scelto tra le discipline riguardanti le colture irrigue speciali (dal n. 10 al n. 16 dell'elenco dei corsi di insegnamento opzionali). 2 Anno (insegnamenti dell'indirizzo "colture irrigue"): 1) complementi di fisica del terreno; 2) fisiologia dell'acqua nella pianta; 3) complementi sulle colture irrigue I; 4) complementi sulle colture irrigue II, ed inoltre un minimo di sei corsi opzionali. Gli insegnamenti di complementi sulle colture irrigue I e II possono essere sostituiti da due corsi di insegnamento opzionali, tra quelli inclusi nell'apposito elenco dal n. 10 al n. 16. 2 Anno (insegnamenti dell'indirizzo "progettazione e gestione di impianti di irrigazione"): 1) costruzioni idrauliche agrarie I; 2) costruzioni idrauliche agrarie II; 3) tecnica della progettazione degli impianti; 4) gestione collettiva dell'irrigazione; ed inoltre un minimo di sei corsi opzionali. Elenco dei corsi di insegnamento opzionali: 1) complementi di chimica del terreno; 2) complementi di agronomia; 3) qualita' delle acque per l'irrigazione; 4) uso del suolo e cartografia; 5) approvvigionamento idrico e pianificazione; 6) impianti speciali, problemi energetici ed automazione; 7) drenaggio dei terreni irrigui; 8) strumenti e metodi di misura per l'irrigazione; 9) patologia delle colture irrigue; 10) colture foraggere irrigue; 11) colture industriali irrigue; 12) risicoltura; 13) colture orticole irrigue; 14) colture arboree irrigue; 15) colture ornamentali e da fiore irrigue; 16) irrigazione delle colture protette; 17) analisi dei sistemi irrigui; 18) irrigazione ed impatto ambientale; 19) legislazione sulla bonifica e sulle acque; 20) pianificazione economica del territorio irriguo; 21) informatica e modelli riguardanti le colture irrigue. Art. 105. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi di insegnamento opzionali, che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' pratica e sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta all'estero in laboratori universitari o extra-universitari. Art. 106. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Scuola di specializzazione in valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali Art. 107. - E' istituita la scuola di specializzazione in "valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali" presso l'Universita' degli studi della Basilicata - Potenza. La scuola si articola nei seguenti sei indirizzi: 1) difesa e conservazione del suolo; 2) difesa e conservazione delle acque; 3) valutazione e gestione del territorio agricolo; 4) valutazione e gestione del territorio forestale; 5) utilizzazione e recupero delle aree svantaggiate; 6) tecniche agricole ambientali. La scuola ha lo scopo di formare competenze professionali specifiche nel campo della valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali. La scuola rilascia il titolo di specialista in "valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali". L'indirizzo seguito sara' riportato soltanto nel diploma di studio. Art. 108. - La scuola ha la durata di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno prevede un impegno complessivo di seicento ore di cui quattrocento ore di insegnamento e duecento ore di attivita' pratiche guidate di laboratorio o di campagna e di eventuali viaggi di studio. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti di quindici per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi. Art. 109. - Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di agraria e la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, cui afferiscono gli insegnamenti specificati all'art. 111. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 110. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in scienze agrarie, in scienze forestali e in agricoltura tropicale e subtropicale, in possesso del diploma di abilitazione. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 111. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno (comune a tutti gli indirizzi): 1) ecosistemi naturali e antropizzati; 2) informatica applicata ai sistemi agro-forestali; 3) legislazione e diritto ambientale; 4) pedologia; 5) sistemi di rilievo e acquisizione dei dati agrometeorologici; 6) socio-economia delle risorse agro-forestali; 7) telerilevamento, fotointerpretazione e cartografia. 2 Anno (indirizzo: "difesa e conservazione del suolo"): 1) analisi dei processi erosivi; 2) aspetti socio-economici della conservazione del suolo; 3) degradazione chimica dei suoli; 4) geologia applicata; 5) interventi agronomici; 6) opere per la correzione dei torrenti; 7) stabilizzazione dei versanti; 8) opzionale; 9) opzionale; 10) opzionale. 2 Anno (indirizzo "difesa e conservazione delle acque"): 1) aspetti socio-economici dell'uso delle acque in agricoltura; 2) bilancio idrologico nei bacini agro-forestali; 3) idrogeologia; 4) inquinamento delle acque da fonti agricole ed industriali; 5) legislazione e diritto nell'uso delle acque in agricoltura; 6) pianificazione degli interventi sistematori; 7) qualita' delle acque per usi agricoli; 8) raccolta e gestione delle acque per uso agricolo; 9) opzionale; 10) opzionale. 2 Anno (indirizzo "valutazione e gestione del territorio agricolo"): 1) agrometeorologia; 2) economia delle risorse naturali e degli interventi; 3) geomorfologia; 4) programmazione degli interventi sul territorio agricolo; 5) valutazione delle capacita' e suscettivita' d'uso del territorio; 6) opzionale; 7) opzionale; 8) opzionale. 2 Anno (indirizzo "utilizzazione e recupero delle aree svantaggiate"): 1) aridocoltura; 2) climatologia e meteorologia; 3) complementi di idrologia; 4) morfogenesi e stabilita' territoriale; 5) socio-economia delle aree svantaggiate; 6) tecniche di rimboschimento nelle zone aride; 7) uso e gestione dei pascoli naturali; 8) valutazione delle capacita' d'uso del territorio; 9) opzionale; 10) opzionale. 2 Anno (indirizzo: "valutazione e gestione del territorio forestale"): 1) aspetti socio-economici; 2) ecologia applicata; 3) meteorologia applicata; 4) metodi di valutazione dell'impatto ambientale; 5) modellistica ecologica; 6) simulazione idrologica e previsione delle piene; 7) tecniche di rimboschimento e bio-ingegneria forestale; 8) opzionale; 9) opzionale. 2 Anno (indirizzo "tecniche agricole ambientali"): 1) ecofisiologia vegetale; 2) fitosociologia; 3) fitogeografia; 4) gestione e confronto della flora infestante; 5) lotta biologica integrata; 6) qualita' e valore alimentare delle produzioni agrarie; 7) sistemi agricoli poli-colturali; 8) uso e riciclo delle biomasse e necromasse in agricoltura; 9) opzionale. Elenco dei corsi di insegnamenti opzionali: 1) analisi chimico-agraria; 2) chimica analitica agraria; 3) chimica e biochimica dei fitofarmaci; 4) classificazione agronomica dei suoli; 5) controllo dell'erosione; 6) fotointerpretazione e cartografia dei suoli; 7) idraulica ed idrologia dei corsi d'acqua naturali; 8) influenza idrologica della vegetazione; 9) inquinamento da biotipi; 10) inquinamento del suolo da fonti agricole, industriali, urbane; 11) microbiologia del suolo; 12) modelli di utilizzazione e gestione delle risorse naturali; 13) modellistica del ciclo erosivo; 14) pianificazione degli interventi di sistemazione; 15) problemi di degradazione e desertificazione dei suoli; 16) prodotti chimici usati in agricoltura; 17) protezione dalle valanghe; 18) simulazione idrologica e previsione delle piene; 19) tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto idraulico del territorio; 20) uso e riciclo delle biomasse in agricoltura; 21) valutazione chimico-agraria del suolo; 22) valutazione e controllo delle piene. Ciascun anno accademico e' suddiviso in due semestri. L'afferenza delle discipline a ciascun semestre e' stabilita dal consiglio della scuola all'inizio di ogni anno accademico. Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di frequenza che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei processi compiuti. Art. 112. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali, che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta all'estero in laboratori universitari o extra-universitari. Lo specializzando dovra' inoltre svolgere, sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, il tirocinio pratico. La frequenza ai corsi e l'effettuazione del tirocinio pratico sono obbligatorie. Art. 113. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Potenza, 27 settembre 1990 Il rettore: FONSECA