IL RETTORE
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2831,   e   successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare
il primo comma dell'art. 16;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di  questa  Universita'  con  la  quale  veniva
chiesto l'istituzione del corso di laurea in chimica tab. XIX;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 13 giugno 1990;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Siena, approvato e
modificato con i  decreti  in  premessa  indicati,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Alla  fine  del terzo comma dell'art. 86, relativo all'elenco delle
lauree conferite dalla facolta' di  scienze  matematiche,  fisiche  e
naturali e' aggiunta la frase: "la laurea in chimica".
  Dopo  l'art.  93,  con il conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, sono inseriti i  seguenti  nuovi  articoli
relativi all'istituzione del corso di laurea in chimica:
                             TABELLA XIX
                      CORSO DI LAUREA IN CHIMICA
  Art.  94.  -  La  durata del corso di studi in chimica e' di cinque
anni, articolata in un triennio propedeutico, a  carattere  formativo
di  base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di
contenuti piu' specifici sia sotto l'aspetto  scientifico  che  sotto
quello applicativo.
  L'accesso  al  corso  di  laurea  e' regolato dalle disposizioni di
legge.
  Il numero di esami e' non meno di ventitre'.
  Nel  caso  di  verifiche  di profitto contestuali - accorpamento di
piu'  insegnamenti  dello  stesso  anno  accademico  -   il   preside
costituisce  le  commissioni  di  profitto  utilizzando i docenti dei
relativi corsi, secondo le norme  dettate  dall'art.  160  del  testo
unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,  approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n.  1592,  e  dall'art.  42  del  regolamento
studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
  La  didattica  del  corso  di  laurea in chimica e' organizzata per
ciascun anno di corso in due cicli  coordinati  di  durata  inferiore
all'anno.  Ciascun  ciclo  di seguito indicato convenzionalmente come
semestre,  ha  durata  minima  di   quattordici-quindici   settimane.
L'intervallo  fra  i  due  semestri  deve  essere  almeno  di quattro
settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun  semestre,
prevedono  tre  sessioni  di  esami:  una  durante la pausa tra i due
semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre, ed
una  di  recupero prima dell'inizio dei corsi, e cio' nel rispetto di
quanto stabilito  dal  testo  unico  n.  1592/1z933  e  dal  R.S.  n.
1269/1938.
  Il  totale  delle  ore di insegnamento e' nel triennio di 1680 ore,
suddivise  in  ventisei  corsi  e  sedici  esami  e  nel  biennio  di
cinquecentoquaranta  ore  suddivise  in  nove corsi e sette esami; lo
studente dovra' inoltre svolgere un lavoro di tesi  sperimentale  per
un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo
di milleduecento ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto.
Di  norma  i  corsi di lezione sono di sessanta ore di cui almeno 1/4
dedicate agli esercizi mentre i corsi di laboratorio sono di
settantacinque  ore  di  cui  almeno  i 2/3 di esercitazione pratica.
L'accertamento finale del profitto, secondo le modalita' previste dai
consigli di corso di laurea, avverra' per singolo insegnamento tranne
nei casi elencati piu' avanti in cui e' prevista una prova  di  esame
unica per due corsi della stessa area.
  I  corsi  come  previsto  dall'art.  6, primo comma, della legge 18
marzo 1958, n. 311,  comprendono  lezioni,  esercitazioni,  esercizi,
sperimentazioni   e   dimostrazioni  a  seconda  della  natura  degli
insegnamenti.
  Nell'ambito  della  programmazione  prevista dagli articoli 10 e 94
del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, i consigli  di
corso  di  laurea e quelli di facolta', per le rispettive competenze,
stabiliscono le modalita' di coordinamento didattico  nell'ambito  di
ciascuna  area  e  tra  le  diverse  aree. In tale ambito non possono
essere previste forme di coordinamento  e  interscambio  tra  i  vari
docenti  ai  sensi  del  terzo  comma  dell'art.  7  del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 382/80.
  I  consigli  di  corso  di laurea stabiliranno l'organizzazione dei
corsi nei vari semestri.
  Nell'ambito  del  biennio,  i  consigli  di corso di laurea possono
definire combinazioni di corsi opzionali che rispondono ad una logica
di natura culturale, in modo da costituire l'orientamento all'interno
dei singoli  indirizzi.  Tali  combinazioni  vengono  pubblicate  nel
manifesto annuale degli studi.
  Ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  11  dicembre  1969, n. 910 e
dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924,  lo  studente  puo'
presentare  un  piano  di  studi  diverso da quello consigliato dalla
facolta' e previsto dal manifesto degli  studi,  purche'  nell'ambito
delle  discipline  attivate  e  nel  rispetto  del  numero  dei corsi
relativo a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione  e  di
laboratorio.
  Il  consiglio  di corso di laurea valutera' la congruita' del piano
di  studi  proposto  dallo  studente  con  il  raggiungimento   degli
obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.
Triennio propedeutico.
  L'attivita'  didattica del triennio e' articolata in aree, ciascuna
comprende i corsi fondamentali indicati.
   A) Area matematica (240 ore totali):
   istituzioni di matematiche (primo corso);
   istituzioni di matematiche (secondo corso);
   calcolo numerico;
   laboratorio di programmazione e calcolo.
   B) Area di fisica (180 ore totali):
   fisica generale (primo corso);
   fisica generale (secondo corso);
   laboratorio di fisica generale.
   C) Area di chimica analitica (270 ore totali):
   chimica analitica (primo corso);
   laboratorio di chimica analitica (primo corso);
   laboratorio di chimica analitica (secondo corso);
   laboratorio di chimica analitica (terzo corso).
   D) Area di chimica fisica (270 ore totali):
   chimica fisica (primo corso);
   chimica fisica (secondo corso);
   laboratorio di chimica fisica (primo corso);
   laboratorio di chimica fisica (secondo corso).
   E) Area di chimica organica (270 ore totali):
   chimica organica (primo corso);
   chimica organica (secondo corso);
   laboratorio di chimica organica (primo corso);
   laboratorio di chimica organica (secondo corso).
   F) Area di chimica inorganica (270 ore totali):
   chimica generale ed inorganica;
   chimica inorganica (primo corso);
   laboratorio di chimica generale ed inorganica;
   laboratorio di chimica inorganica (primo corso).
   G) Area di chimica biologica (60 ore totali):
   chimica biologica (primo corso).
  Gli  studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali
(60 ore ciascuno), scelti tra i seguenti:
   analisi chimica applicata;
   analisi chimica dei prodotti alimentari;
   analisi degli inquinanti;
   biochimica applicata;
   biochimica fisica;
   biopolimeri;
   catalisi;
   chemiometria;
   chimica ambientale;
   chimica analitica clinica;
   chimica analitica strumentale;
   chimica applicata;
   chimica bio-inorganica;
   chimica bio-organica;
   chimica bromatologica;
   chimica dei composti di coordinazione;
   chimica dei composti metallorganici;
   chimica dei composti eterociclici;
   chimica delle sostanze organiche naturali;
   chimica degli inquinanti;
   chimica del restauro;
   chimica fisica biologica;
   chimica fisica dei materiali;
   chimica fisica organica;
   chimica industriale;
   chimica macromolecolare;
   chimica nucleare;
   chimica organica fisica;
   chimica teorica;
   cinetica chimica;
   elettrochimica;
   fotochimica;
   metodi fisici in chimica organica;
   radiochimica;
   scienza dei materiali;
   spettroscopia;
   strutturistica chimica.
  Allo  studente  che  ha  superato  tutti  gli  esami prescritti nel
triennio su richiesta viene rilasciato un certificato  attestante  il
completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.
  I  seguenti  insegnamenti comportano una prova di esame unica per i
due corsi:
   calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo;
   chimica generale ed inorganica e laboratorio di chimica generale e
inorganica;
   fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;
   laboratorio  di  chimica  analitica (primo corso) e laboratorio di
chimica analitica (secondo corso);
   chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica
(terzo corso);
   chimica  fisica  (primo  corso)  e  laboratorio  di chimica fisica
(primo corso);
   chimica  fisica  (secondo  corso)  e laboratorio di chimica fisica
(secondo corso);
   chimica  organica  (primo corso) e laboratorio di chimica organica
(primo corso);
   chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica
(secondo corso);
   chimica   inorganica   (primo  corso)  e  laboratorio  di  chimica
inorganica (primo corso).
  I   corsi  e  laboratori  possono  essere  svolti,  per  necessita'
didattiche, in due semestri successivi: in tal caso l'esame  relativo
sara' sostenuto alla fine della seconda parte.
  Lo  studente  sara'  tenuto a dimostrare di aver appreso almeno una
lingua straniera moderna (di regola la  lingua  inglese)  tra  quelle
proposte  dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi.
La conoscenza verra' verificata attraverso un colloquio  regolarmente
verbalizzato  da  una  commissione nominata dalla facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali.
  Art. 95 (Biennio). - Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano
superato gli esami del triennio propedeutico. E' comunque  consentita
l'iscrizione  al  quarto  anno in difetto di due soli degli esami del
triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli  del
biennio.
  Il biennio si articola in indirizzi.
  Gli  indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali
comuni a tutti i piani di studio  dell'indirizzo,  con  i  rispettivi
laboratori o esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali.
  Sono previsti i seguenti indirizzi:
   chimica fisica;
   chimica inorganica.
                      Indirizzo: chimica fisica
  I corsi fondamentali sono:
   1) chimica fisica (terzo corso);
   2) chimica fisica (quarto corso);
   3) laboratorio di chimica fisica (terzo corso);
   4) laboratorio di chimica fisica (quarto corso).
  I  corsi  di  chimica fisica (terzo corso) e laboratorio di chimica
fisica (terzo corso) danno luogo ad una prova di  accertamento  unica
cosi'  come i corsi di chimica fisica (quarto corso) e laboratorio di
chimica fisica (quarto corso).
  Lo  studente e' tenuto a frequentare cinque insegnamenti opzionali:
   1) biomasse;
   2) biologia molecolare;
   3) chimica colloidale e delle interfasi;
   4) chimica fisica ambientale;
   5) chimica fisica dei sistemi complessi;
   6) chimica fisica tecnica;
   7) energie rinnovabili;
   8) spettroscopia di risonanza magnetica nucleare;
   9) teoria della complessita' e dei limiti;
   10) termodinamica dei processi irreversibili,
o  fra  i  fondamentali  di  altri indirizzi previa appprovazione del
piano di studi.
                    Indirizzo: chimica inorganica
  I corsi fondamentali sono:
   1) chimica inorganica (secondo corso);
   2) chimica inorganica (terzo corso);
   3) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso);
   4) laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).
  I  corsi  di  chimica  inorganica  (secondo corso) e laboratorio di
chimica inorganica (secondo  corso)  danno  luogo  ad  una  prova  di
accertamento  unica  cosi'  come i corsi di chimica inorganica (terzo
corso) e laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).
  Lo  studente e' tenuto a frequentare cinque insegnamenti opzionali:
   1) analisi strumentale con metodi elettrochimici;
   2) termodinamica;
   3) chimica delle proteine;
   4) elettrochimica inorganica;
   5) fotochimica inorganica;
   6) meccanismi di reazione in chimica inorganica;
   7) spettroscopia di risonanze magnetiche;
   8) biologia generale;
   9) stereochimica inorganica;
   10) strutturistica chimica,
o tra i fondamentali di altri indirizzi previa approvazione del piano
di studi.
                     Prova di accertamento unica
  Il  preside  della  facolta'  per  la  prova di accertamento unica,
prevista per i corsi del triennio  propedeutico  e  per  i  corsi  di
indirizzo  del  biennio,  costituisce le relative commissioni per gli
esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi, secondo
le  norme  dettate  dall'art.  160  del  testo  unico  n. 1592/1933 e
dall'art. 42 del R.S. n. 1269/1938.
  Corsi  opzionali:  i  corsi  opzionali potranno essere scelti dallo
studente fra quelli indicati in un apposito elenco predisposto  dalla
sede fra le discipline attivate.
  Art.  96.  (Esame  e  diploma  di  laurea).  - Per essere ammessi a
sostenere l'esame di laurea lo studente deve avere  seguito  tutti  i
corsi previsti dal piano di studi approvato dalla facolta' e superato
i relativi esami. Lo studente deve avere inoltre svolto il lavoro  di
tesi sperimentale.
  L'esame   di   laurea   consiste   nella   discussione  della  tesi
sperimentale con le modalita' stabilite dal  consiglio  di  corso  di
laurea in applicazione delle disposizioni vigenti.
  Il  diploma  di  laurea  riporta  il titolo di laureato in chimica,
mentre il relativo certificato rilasciato al laureato, fara' menzione
dell'indirizzo seguito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Siena, 10 agosto 1990
                                               Il rettore: BERLINGUER