Le richieste di finanziamento di cui all'oggetto dovranno essere redatte secondo lo schema allegato, tenendo nella debita considerazione gli elementi di riferimento per l'individuazione delle priorita' e la determinazione dei criteri di cui al comma 5 dell'art. 127 del testo unico n. 309 del 1990 ed approvati dal Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga nella seduta del 25 ottobre 1990. Il Fondo sara' ripartito per il finanziamento di progetti che si inquadrino nelle aree di intervento ritenute prioritarie per il perseguimento degli obiettivi previsti della legge n. 162/1990, nonche' per il mantenimento degli impegni del Governo derivanti dall'approvazione di ordini del giorno parlamentari, in tema di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonche' di contenimento del fenomeno dell'AIDS. Particolare attenzione dovra' innanzitutto essere posta alle iniziative mirate alla formazione del personale che a vario titolo - nell'ambito delle diverse Amministrazioni dello Stato - provvede alla elaborazione di strategie connesse alla prevenzione contro la droga ed alla riabilitazione del tossicodipendente. Nell'articolazione delle risorse disponibili dovranno essere privilegiate le situazioni di particolare urgenza, nonche' quelle di natura tecnica e operativa necessarie per la puntuale attuazione della legge n. 162. Sara' inoltre opportuno considerare - sia pure nell'ambito delle diverse esigenze che derivano anche dalla disponibilta' di strutture idonee alla lotta alla droga - le specifiche autorizzazioni di spesa disposte dalla legge n. 162 per i vari Ministeri interessati all'attuazione dell'art. 127 del testo unico n. 309 del 1990. Particolare cautela sara' necessaria nell'ipotesi di utilizzazione di somme a carico del Fondo per sostenere spese connesse all'impiego di personale, al fine di limitare il rischio di immobilizzazione di risorse finanziarie per gli anni seguenti al primo contributo. La predisposizione dei progetti dovra' prevedere una descrizione analitica degli obiettivi che si intendono perseguire, la dettagliata esposizione delle metodologie attuative e la congruita' delle previsioni di spesa, evitando iniziative a pioggia, non programmate e non coordinate fra le varie Amministrazioni che possono, o debbono, svolgere un ruolo preminente nell'esecuzione dell'iniziativa. Andra' inoltre privilegiato - soprattutto nel settore formativo il coordinamento fra i Ministeri, al fine di perseguire comuni ed aggiornate metodologie didattiche, ottimizzando le risorse finanziarie ed utilizzando - ove possibile - lo stesso personale specialistico, in particolare nel campo della preparazione dei formatori. In materia di prevenzione occorre graduare le priorita', ponendo innanzi tutto attenzione agli adolescenti con riguardo ai soggetti a rischio. A tal fine e' opportuno e fondamentale il coinvolgimento attivo delle strutture educative (famiglia, scuola, associazioni giovanili) nonche' una efficace azione promozionale di sensibilizzazione dell'opinione pubblica piu' attenta al problema droga, insistendo sulla pericolosita' e sui danni derivanti dal consumo delle sostanze stupefacenti, nonche' sulla diffusione e tramissione dell'AIDS. E' appena il caso di aggiungere che, per quelle zone del Paese nelle quali le iniziative e le attivita' di prevenzione risultano essere insufficienti o carenti, deve essere prevista un'attenzione particolarissima, anche se limitata a determinati settori di intervento. In tema di recupero, il problema principale consiste nell'attivazione dei servizi nelle zone del Paese che risultano esserne prive, con l'avvertenza di curare che fra strutture pubbliche e private si realizzi una piena integrazione. In secondo luogo, particolare sostegno deve essere fornito a quei servizi operanti capillarmente sul territorio che, anche con forme di intervento sperimentale, favoriscano l'incontro fra utenza e strutture. Specifica attenzione deve essere prestata inoltre a quei servizi che, rispettando l'autonomia dei soggetti interessati, ne seguano il reinserimento sociale con particolare riguardo all'ambiente familiare ed al settore di lavoro. Altro prioritario intervento dovra' inoltre essere considerato il potenziamento dei laboratori di analisi cliniche ai fini della quantificazione delle sostanze stupefacenti detenute per uso personale di cui all'art. 75, comma 1, ed all'art. 78 del testo unico n. 309 del 1990; l'area di intervento dovra' riguardare le attrezzature e la formazione del personale. Sara' determinante, in proposito, effettuare un'attenta analisi della situazione attuale tramite il monitoraggio dei laboratori esistenti, provvedendo altresi' ad un'opera di razionalizzazione e standardizzazione del materiale necessario. Dovra' inoltre essere completata la promozione di iniziative volte ad eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, promuovendo la ricerca e l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del testo unico n. 309 del 1990. La realizzazione di iniziative intese allo scambio e alla diffusione delle informazioni scientifiche, come anche la creazione di banche dati sul fenomeno della tossicodipendenza, potranno essere prese in considerazione ai fini del finanziamento soltanto qualora ne venisse chiaramente evidenziata la reale necessita' ed urgenza e nel caso di residua disponibilita' finanziaria dopo aver attivato i progetti ritenuti prioritari. Aree prioritarie di intervento per progetti delle regioni Formazione. Dovra' essere assicurata la formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi e con riferimento agli specifici obiettivi proposti dall'Organizzazione mondiale della sanita' e dalla CEE come previsto dall'art. 127, commi 3 e 5, lettera d), del testo unico n. 309 del 1990. A titolo indicativo si ritiene che i corsi potranno essere inquadrabili nelle seguenti tre tipologie: a) corsi di formazione attitudinale per gli operatori di servizi per tossicodipendenti e di comunita' terapeutiche; b) corsi di formazione per operatori addetti alla prevenzione; c) corsi di formazione per la prevenzione delle infezioni da HIV tra tossicodipendenti e per la gestione della sieropositivita'. Importo totale stabilito dalla legge: almeno il 7% di lire 136.040 milioni, cioe' almeno lire 9.522,8 milioni. Comuni. Potranno essere finanziati i progetti mirati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze elaborati dai comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilita' nei quali dovranno essere precisati i tempi, le modalita' e gli obiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero delle tossicodipendenze. A tale riguardo va segnalata la necessita' di tenere separate e distinte le modalita' dei finanziamenti destinati ai comuni, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 132 del testo unico n. 309 del 1990, dalle attivita' di prevenzione e recupero contemplate dal Fondo nazionale antidroga, di cui all'art. 127, che debbono risultare componente essenziale di un piu' ampio ed articolato progetto. Ripartizione del Fondo per il 1990. L'art. 39, comma 1, lettera g), della legge n. 162 prevede, per il 1990, una disponibilita' pari a lire 176 miliardi e 40 milioni, di cui 30 miliardi accantonati per la finalita' di cui al comma 4 dell'art. 118 del testo unico, 10 miliardi per le finalita' di cui al comma 13 dell'art. 1 (campagna informativa) ed almeno il 7 per cento per le finalita' di cui al comma 3 dell'art. 127 (formazione da parte delle regioni) per un importo pari a lire 9 miliardi e 522,8 milioni. La somma disponibile per i progetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 127 e', pertanto, pari a lire 126 miliardi e 517,2 milioni. Fermo restando che il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga potra' rivedere ed aggiornare le priorita' di intervento ed i criteri per la ripartizione del Fondo anche alla luce delle esperienze che si acquisiranno nel corso delle attivita' previste, la ripartizione per il 1990 sara' la seguente: il 65% dell'importo residuo per le finalita' previste dal comma 1 dell'art. 127 (Ministeri) pari a lire 82 miliardi e 236,180 milioni; il 35% per le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 127 (comuni) pari a lire 44 miliardi e 281,020 milioni, di cui il 40% da destinare ai comuni del Mezzogiorno. Per l'anno in corso le Amministrazioni interessate dovranno inviare le richieste di finanziamento, con la relativa necessaria documentazione, entro il 15 dicembre p.v., alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Si richiama particolare attenzione a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 127 del testo unico n. 309 del 1990, relativo al mancato avvio della realizzazione dei progetti entro i tre mesi dalla erogazione del finanziamento; in tal caso la Presidenza del Consiglio dovra' provvedere al recupero ed alla ridistribuzione delle somme su altri progetti meritevoli di accoglimento. Roma, 8 novembre 1990 Il Ministro: JERVOLINO RUSSO