Le  richieste  di  finanziamento di cui all'oggetto dovranno essere
redatte  secondo   lo   schema   allegato,   tenendo   nella   debita
considerazione gli elementi di riferimento per l'individuazione delle
priorita' e la determinazione dei criteri di cui al comma 5 dell'art.
127  del  testo  unico  n.  309  del  1990  ed approvati dal Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga nella seduta del 25
ottobre 1990.
  Il  Fondo  sara'  ripartito per il finanziamento di progetti che si
inquadrino nelle aree  di  intervento  ritenute  prioritarie  per  il
perseguimento  degli  obiettivi  previsti  della  legge  n. 162/1990,
nonche' per il  mantenimento  degli  impegni  del  Governo  derivanti
dall'approvazione  di  ordini  del  giorno  parlamentari,  in tema di
prevenzione  e   recupero   delle   tossicodipendenze,   nonche'   di
contenimento del fenomeno dell'AIDS.
  Particolare   attenzione  dovra'  innanzitutto  essere  posta  alle
iniziative mirate alla formazione del personale che a vario titolo  -
nell'ambito delle diverse Amministrazioni dello Stato - provvede alla
elaborazione di strategie connesse alla prevenzione contro  la  droga
ed alla riabilitazione del tossicodipendente.
  Nell'articolazione   delle   risorse  disponibili  dovranno  essere
privilegiate le situazioni di particolare urgenza, nonche' quelle  di
natura  tecnica  e  operativa  necessarie  per la puntuale attuazione
della legge n. 162. Sara' inoltre opportuno considerare  -  sia  pure
nell'ambito   delle   diverse   esigenze  che  derivano  anche  dalla
disponibilta'  di  strutture  idonee  alla  lotta  alla  droga  -  le
specifiche  autorizzazioni di spesa disposte dalla legge n. 162 per i
vari Ministeri interessati all'attuazione  dell'art.  127  del  testo
unico n. 309 del 1990.
  Particolare  cautela sara' necessaria nell'ipotesi di utilizzazione
di somme a carico del Fondo per sostenere spese connesse  all'impiego
di  personale,  al fine di limitare il rischio di immobilizzazione di
risorse finanziarie per gli anni seguenti al primo contributo.
  La  predisposizione  dei  progetti dovra' prevedere una descrizione
analitica degli obiettivi che si intendono perseguire, la dettagliata
esposizione   delle  metodologie  attuative  e  la  congruita'  delle
previsioni di spesa, evitando iniziative a pioggia, non programmate e
non  coordinate  fra le varie Amministrazioni che possono, o debbono,
svolgere un ruolo preminente nell'esecuzione dell'iniziativa.
  Andra'  inoltre privilegiato - soprattutto nel settore formativo il
coordinamento fra i  Ministeri,  al  fine  di  perseguire  comuni  ed
aggiornate    metodologie   didattiche,   ottimizzando   le   risorse
finanziarie ed utilizzando - ove  possibile  -  lo  stesso  personale
specialistico,  in  particolare  nel  campo  della  preparazione  dei
formatori.
  In  materia  di  prevenzione occorre graduare le priorita', ponendo
innanzi tutto attenzione agli adolescenti con riguardo ai soggetti  a
rischio.  A  tal  fine  e' opportuno e fondamentale il coinvolgimento
attivo delle  strutture  educative  (famiglia,  scuola,  associazioni
giovanili)    nonche'    una    efficace   azione   promozionale   di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica  piu'  attenta  al  problema
droga,  insistendo  sulla  pericolosita'  e  sui  danni derivanti dal
consumo delle  sostanze  stupefacenti,  nonche'  sulla  diffusione  e
tramissione dell'AIDS.
  E'  appena  il  caso  di  aggiungere che, per quelle zone del Paese
nelle quali le iniziative e le  attivita'  di  prevenzione  risultano
essere  insufficienti  o  carenti, deve essere prevista un'attenzione
particolarissima,  anche  se  limitata  a  determinati   settori   di
intervento.
  In    tema   di   recupero,   il   problema   principale   consiste
nell'attivazione dei servizi  nelle  zone  del  Paese  che  risultano
esserne prive, con l'avvertenza di curare che fra strutture pubbliche
e private si realizzi una piena integrazione.
  In  secondo  luogo, particolare sostegno deve essere fornito a quei
servizi operanti capillarmente sul territorio che, anche con forme di
intervento   sperimentale,   favoriscano   l'incontro  fra  utenza  e
strutture.
  Specifica  attenzione  deve  essere prestata inoltre a quei servizi
che, rispettando l'autonomia dei soggetti interessati, ne seguano  il
reinserimento sociale con particolare riguardo all'ambiente familiare
ed al settore di lavoro.
  Altro  prioritario  intervento dovra' inoltre essere considerato il
potenziamento dei  laboratori  di  analisi  cliniche  ai  fini  della
quantificazione   delle   sostanze   stupefacenti  detenute  per  uso
personale di cui all'art. 75, comma 1, ed all'art. 78 del testo unico
n.   309   del  1990;  l'area  di  intervento  dovra'  riguardare  le
attrezzature e la formazione del personale.
  Sara'  determinante,  in  proposito,  effettuare un'attenta analisi
della situazione  attuale  tramite  il  monitoraggio  dei  laboratori
esistenti,  provvedendo  altresi'  ad un'opera di razionalizzazione e
standardizzazione del materiale necessario.
  Dovra'  inoltre essere completata la promozione di iniziative volte
ad  eliminare   il   fenomeno   dello   scambio   di   siringhe   tra
tossicodipendenti,  promuovendo la ricerca e l'immissione nel mercato
di siringhe monouso autobloccanti, ai sensi  dell'art.  2,  comma  1,
lettera h), del testo unico n. 309 del 1990.
  La   realizzazione   di  iniziative  intese  allo  scambio  e  alla
diffusione delle informazioni scientifiche, come anche  la  creazione
di  banche dati sul fenomeno della tossicodipendenza, potranno essere
prese in considerazione ai fini del finanziamento soltanto qualora ne
venisse  chiaramente evidenziata la reale necessita' ed urgenza e nel
caso di residua  disponibilita'  finanziaria  dopo  aver  attivato  i
progetti ritenuti prioritari.
Aree prioritarie di intervento per progetti delle regioni
   Formazione.
  Dovra'  essere  assicurata  la formazione integrata degli operatori
dei  servizi  pubblici  e  privati  convenzionati  per   l'assistenza
socio-sanitaria  alle  tossicodipendenze,  anche  con  riguardo  alle
problematiche  derivanti   dal   trattamento   di   tossicodipendenti
sieropositivi  e  con  riferimento  agli specifici obiettivi proposti
dall'Organizzazione mondiale della sanita' e dalla CEE come  previsto
dall'art.  127,  commi  3 e 5, lettera d), del testo unico n. 309 del
1990. A titolo indicativo si ritiene  che  i  corsi  potranno  essere
inquadrabili nelle seguenti tre tipologie:
    a)  corsi di formazione attitudinale per gli operatori di servizi
per tossicodipendenti e di comunita' terapeutiche;
    b) corsi di formazione per operatori addetti alla prevenzione;
    c)  corsi di formazione per la prevenzione delle infezioni da HIV
tra tossicodipendenti e per la gestione della sieropositivita'.
  Importo  totale stabilito dalla legge: almeno il 7% di lire 136.040
milioni, cioe' almeno lire 9.522,8 milioni.
Comuni.
  Potranno  essere finanziati i progetti mirati alla prevenzione e al
recupero delle tossicodipendenze elaborati  dai  comuni  maggiormente
interessati dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione di
progetti di fattibilita' nei quali dovranno essere precisati i tempi,
le  modalita'  e  gli obiettivi che si intendono conseguire nel campo
della prevenzione e recupero delle tossicodipendenze.
  A  tale  riguardo  va  segnalata la necessita' di tenere separate e
distinte le modalita' dei finanziamenti destinati ai comuni, a valere
sullo  stanziamento  di  cui  all'art. 132 del testo unico n. 309 del
1990, dalle attivita' di prevenzione e recupero contemplate dal Fondo
nazionale  antidroga,  di  cui  all'art.  127,  che debbono risultare
componente essenziale di un piu' ampio ed articolato progetto.
Ripartizione del Fondo per il 1990.
  L'art.  39, comma 1, lettera g), della legge n. 162 prevede, per il
1990, una disponibilita' pari a lire 176 miliardi e  40  milioni,  di
cui  30  miliardi  accantonati  per  la  finalita'  di cui al comma 4
dell'art. 118 del testo unico, 10 miliardi per le finalita' di cui al
comma  13 dell'art. 1 (campagna informativa) ed almeno il 7 per cento
per le finalita' di cui al comma 3 dell'art. 127 (formazione da parte
delle regioni) per un importo pari a lire 9 miliardi e 522,8 milioni.
La somma disponibile per i progetti di cui ai commi 1 e  2  dell'art.
127 e', pertanto, pari a lire 126 miliardi e 517,2 milioni.
  Fermo  restando  che  il  Comitato  nazionale  di coordinamento per
l'azione antidroga potra' rivedere  ed  aggiornare  le  priorita'  di
intervento ed i criteri per la ripartizione del Fondo anche alla luce
delle esperienze  che  si  acquisiranno  nel  corso  delle  attivita'
previste, la ripartizione per il 1990 sara' la seguente:
   il  65% dell'importo residuo per le finalita' previste dal comma 1
dell'art. 127 (Ministeri) pari a lire 82 miliardi e 236,180 milioni;
   il  35%  per le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 127 (comuni)
pari a lire 44 miliardi e 281,020 milioni, di cui il 40% da destinare
ai comuni del Mezzogiorno.
  Per l'anno in corso le Amministrazioni interessate dovranno inviare
le  richieste  di   finanziamento,   con   la   relativa   necessaria
documentazione,  entro  il  15  dicembre  p.v.,  alla  Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali -  Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga.
  Si  richiama  particolare  attenzione a quanto previsto dal comma 7
dell'art. 127 del testo unico n. 309 del 1990,  relativo  al  mancato
avvio  della  realizzazione  dei  progetti  entro  i  tre  mesi dalla
erogazione del finanziamento; in tal caso la Presidenza del Consiglio
dovra'  provvedere al recupero ed alla ridistribuzione delle somme su
altri progetti meritevoli di accoglimento.
   Roma, 8 novembre 1990
                                         Il Ministro: JERVOLINO RUSSO