IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 8 del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 1980, n. 383, con il quale e' stato stabilito che, a decorrere dall'anno finanziario 1981, i compensi spettanti ai componenti le commissioni di esami nelle scuole statali possono essere annualmente aumentati, nel limite massimo del 10% delle misure in atto nell'anno precedente, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale; Visto il decreto interministeriale 12 marzo 1984, con il quale i predetti compensi sono stati rideterminati con decorrenza 1 gennaio 1984; Viste le note dell'Istituto centrale di statistica n. 4285 del 1 marzo 1989 e n. 369 del 13 marzo 1990, dalle quali risulta che la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1984 e 1989 degli indici del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura e credito e' stata del 31,59%; Decreta: Art. 1. Con decorrenza 1 gennaio 1990 le misure dei compensi spettanti ai componenti le commissioni di esami sono determinate come segue: 1) Esami di maturita': a) presidenti e ispettori tecnici incaricati della vigilanza: da L. 732.100 a L. 805.400; b) commissari, compresi i rappresentanti di classe e membri aggregati a pieno titolo: da L. 483.300 a L. 531.700. 2) Esami di abilitazione nelle scuole magistrali statali e convenzionate: componenti: da L. 7.500 a L. 8.300. 3) Esami di qualifica negli istituti professionali di Stato e di licenza negli istituti d'arte statali, esami di ammissione, di promozione e di idoneita' negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica nonche' esami dei corsi integrativi per diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici: a) presidenti da L. 3.900 a L. 4.300; b) commissari da L. 2.400 a L. 2.700.