IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale; Vista la domanda pervenuta in data 28 novembre 1989 con la quale la Azzurra assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana, l'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni; Vista la lettera in data 12 aprile 1990, n. 010370, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 25 luglio 1990; Decreta: Art. 1. La Azzurra assicurazioni, con sede in Torino, e' autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami: infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. autoveicoli terrestri; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria.