IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio  delle  assicurazioni  private  contro  i  danni,  e   le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme di manifestazione di pericolosita' sociale;
  Vista la domanda pervenuta in data 28 novembre 1989 con la quale la
Azzurra assicurazioni S.p.a., con  sede  in  Torino,  ha  chiesto  di
essere  autorizzata  ad  esercitare  nel  territorio della Repubblica
italiana, l'attivita' assicurativa e riassicurativa  in  alcuni  rami
danni;
  Vista  la  lettera  in data 12 aprile 1990, n. 010370, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva
per le assicurazioni private nella seduta del
25 luglio 1990;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  Azzurra  assicurazioni,  con  sede in Torino, e' autorizzata ad
esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa
e riassicurativa nei rami: infortuni;
malattia;  corpi  di  veicoli  terrestri; corpi di veicoli marittimi,
lacustri  e  fluviali;  merci  trasportate;  incendio   ed   elementi
naturali;  altri  danni  ai  beni;  r.c.  autoveicoli terrestri; r.c.
aeromobili;  r.c.  veicoli  marittimi,  lacustri  e  fluviali;   r.c.
generale; perdite pecuniarie di vario genere; tutela giudiziaria.