IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale; Vista l'ordinanza n. 1945/FPC del 12 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19 giugno 1990, con la quale e' stata disposta al comune di Baiso l'assegnazione della somma di L. 1.000.000.000 per il completamento delle opere tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico; Considerato che sopravvenute esigenze urgenti ed indilazionabili richiedono il recupero di somme attualmente non disponibili, in questo scorcio di esercizio, sulle disponibilita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38; Tenuto conto che l'assegnazione di parte della somma gia' concessa al comune di Baiso con la citata ordinanza n. 1945/FPC puo' essere differita al prossimo esercizio finanziario 1991, considerato anche il mancato avvio dei lavori per i quali era stato disposto l'intero finanziamento; Ritenuto di conseguenza che la somma di lire 1.000.000.000, gia' concessa al comune di Baiso per l'esecuzione di interventi non ancora iniziati, possa essere ridotta, nel corrente esercizio finanziario 1990, a lire 500.000.000; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. L'assegnazione concessa al comune di Baiso con l'ordinanza n. 1945/FPC del 12 giugno 1990, e' ridotta alla somma di L. 500.000.000. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 ottobre 1990 Il Ministro: LATTANZIO