IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
   Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto  l'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
ha istituito la commissione tecnico-scientifica  per  la  valutazione
dei progetti di protezione e risanamento ambientale;
 Visto  l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria
1988), che stanzia la  complessiva  somma  di  870  miliardi  per  la
realizzazione   di   un   programma  di  interventi  urgenti  per  la
salvaguarda  ambientale,   demandando   (comma   4)   alla   predetta
commissione   tecnico-scientifica   l'istruttoria   tecnica   per  la
valutazione dei progetti di cui alle lettere a),  b),  e)  e  g)  del
primo comma, sulla base degli obiettivi e delle priorita' fissati dal
programma medesimo;
  Vista   la   delibera   in   data   5   agosto  1988  del  Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica   (CIPE),   che
definisce  il  programma  degli interventi e le relative procedure di
finanziamento;
  Viste   le  risultanze  dell'istruttoria  tecnica  espletata  dalla
commissione tecnico-scientifica secondo  i  criteri  e  le  modalita'
fissati  dalla ripetuta delibera CIPE, in particolare sui progetti in
materia di risanamento dei bacini idrografici e di cui  alla  sezione
II, n. 1, lettera E), della stessa delibera;
  Considerato  che  sulla base di tali risultanze sono stati ritenuti
meritevoli di finanziamento i progetti indicati nell'allegato  elenco
e  che  si  e' gia' provveduto alla formalizzazione dei relativi atti
convenzionali con i titolari degli interventi approvati;
  Ritenuta   altresi'   l'esigenza   di  dare  notizia  dell'avvenuta
approvazione degli interventi in parola;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'   stato   approvato   il  finanziamento  dei  progetti  indicati
nell'allegato elenco, facente parte integrante del presente  decreto,
per l'importo complessivo di lire 22.062 milioni.
  Con appositi atti convenzionali, stipulati secondo le vigenti norme
in  materia  di  contabilita'  generale  dello  Stato,   sono   state
stabilite,  ai  sensi  del  punto  11.5, comma 2, della delibera CIPE
indicata nelle premesse, le  modalita'  tecniche  e  le  prescrizioni
relative  alla  esecuzione  delle  attivita', le forme di controllo e
vigilanza  sull'esatta  programmazione,  esecuzione  e  realizzazione
delle  stesse  attivita'  nonche'  le  modalita'  di  erogazione  del
finanziamento.