IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione; Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformita' alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge; Vista la relazione n. 1291 in data 30 giugno 1989 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualita' - IMQ, organismo tecnico per le prove designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, ha dichiarato, in base alle verifiche e prove eseguite sul materiale elettrico piu' avanti indicato, la non conformita' del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791; Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163022 in data 9 febbraio 1990, circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni di non conformita', alla ditta Radio Gamma S.r.l., con sede in Roma, via Chiana, 121; Vista la lettera in data 15 marzo 1990 inviata dal legale rappresentante della ditta Radio Gamma al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con la quale si comunicava che il materiale elettrico, oggetto delle prove, era stato acquistato presso il Consorzio commercio elettrico, con sede in Roma, via Boemondo, 12, che a sua volta lo aveva acquistato dalla ditta G. 3 Ferrari S.p.a.; Visti i risultati dell'esame dell'apparecchio sopra indicato svolto in contraddittorio, in data 12 settembre 1990, tra i rappresentanti della ditta importatrice G. 3 Ferrari e i tecnici rappresentanti dell'istituto IMQ; Considerando la necessita' di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni; Decreta: Art. 1. E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la importazione, fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato fabbricato in Cina, a causa della non conformita' del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791: ventilatore agitatore da tavolo - marca G. 3 Ferrari - modello 449 - 220V - 50Hz - 35W - diametro pale 30 cm 3 velocita'.