IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2278,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la proposta di modifica statutaria formulata dalle autorita'
accademiche di questa Universita',  concernente  l'istituzione  della
scuola   diretta  a  fini  speciali  per  tecnici  di  audiometria  e
protesizzazione acustica;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi   accademici   e
convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Sentito  il  parere favorevole espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 23 giugno 1989;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nella  normativa  generale  per  le scuole dirette a fini speciali,
all'art. 155 contenente l'elencazione delle  scuole  e'  aggiunta  la
scuola   diretta  a  fini  speciali  per  tecnici  di  audiometria  e
protesizzazione acustica.