IL RETTORE
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2831,   e   successive
modificazioni;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare
il primo comma dell'art. 16;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di  questa  Universita'  con  le  quali  veniva
chiesto  l'adeguamento  al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1982, n. 1143 e al decreto del Presidente  della  Repubblica
27  ottobre  1988  concernente  modifiche  alla  tabella  XVIII-  bis
dell'ordinamento didattico universitario in  odontoiatria  e  protesi
dentaria;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 19 ottobre 1989, relativo  alla  modifica
della tabella XVIII- bis;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Siena, approvato e
modificato con i  decreti  in  premessa  indicati,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
  L'art.  79  relativo  al  corso di laurea in odontoiatria e protesi
dentaria e' modificato nel senso che l'insegnamento fondamentale  del
biennio  n. 10 "istituzioni di anatomia patologica" passa al triennio
con il n. 16, con la conseguente variazione della  numerazione  degli
insegnamenti  contrassegnati  con  i  numeri  11, 12, 13, 14 e 15 del
biennio e 16 del triennio che diventeranno rispettivamente numeri 10,
11, 12, 13 e 14 nel biennio e 15 nel triennio.
  Nell'art. 79 gli insegnamenti del triennio:
   19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
   23)  patologia  speciale medica e metodologia clinica (compresa la
pediatria),
sono soppressi e cosi' sostituiti:
   19) neurologia (semestrale);
   23) medicina interna.
  Inoltre  all'elenco  degli insegnamenti complementari sono aggiunte
le seguenti discipline:
   5) psichiatria (semestrale);
   6) pediatria (semestrale).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Siena, 27 novembre 1989
                                               Il rettore: BERLINGUER