IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1988
relativo alle  "Modificazioni  allo  statuto  dell'Universita'  degli
studi  di  Genova"  - Scuola di specializzazione in medicina fisica e
riabilitazione;
  Accertato  che  nell'art.  237  dell'ordinamento di detta scuola e'
stato erroneamente inserito il terzo  comma  che  cosi'  recita:  "La
scuola  rilascia  il  titolo  di  specialista  in  medicina  fisica e
riabilitazione";
  Vista  la  nota n. 427 del 24 aprile 1990 con la quale il Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica   ha
autorizzato l'emissione del presente decreto rettorale di rettifica;
                               Decreta:
  Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19  dicembre  1988
indicato in premessa e' apportata la seguente rettifica:
   il  terzo  comma  dell'art.  237  dell'ordinamento della scuola di
medicina fisica e riabilitazione viene soppresso.
    Genova, 3 luglio 1990
                                                           Il rettore