IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1988 relativo alle "Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova" - Scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione; Accertato che nell'art. 237 dell'ordinamento di detta scuola e' stato erroneamente inserito il terzo comma che cosi' recita: "La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina fisica e riabilitazione"; Vista la nota n. 427 del 24 aprile 1990 con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha autorizzato l'emissione del presente decreto rettorale di rettifica; Decreta: Al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1988 indicato in premessa e' apportata la seguente rettifica: il terzo comma dell'art. 237 dell'ordinamento della scuola di medicina fisica e riabilitazione viene soppresso. Genova, 3 luglio 1990 Il rettore