IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 25 luglio 1989 presentata dalla Swiss Life (Italia) S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui una sostitutiva dell'analoga in vigore; Vista la lettera n. 923787 del 18 ottobre 1989, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Swiss Life (Italia) S.p.a., con sede in Milano: 1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso famminile - tariffa a tasso tecnico 4%; 2) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%; 3) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 4%; 4) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 4%; 5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4); 6) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4% (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 12 aprile 1989); 7) tariffa di opzione per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale, o del valore di riscatto previsto al termine del periodo di pagamento dei premi nell'assicurazione a vita intera, in una rendita vitalizia immediata su due teste totalmente o parzialmente reversibile sulla testa del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile - tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 settembre 1990 Il Ministro: BATTAGLIA