IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n.
429;
  Considerato   che,   in   applicazione   degli  articoli  5  e  27,
rispettivamente  commi 3 e 7, del citato decreto del Presidente della
Repubblica   8  luglio  1986,  n.  429,  occorre  fissare  i  criteri
selettivi, stabilendo gli scaglioni di pensioni e stipendi nonche' le
percentuali  delle  partite  da  verificare per la pratica attuazione
della  revisione  dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle
direzioni   provinciali   del  Tesoro,  disposti  mediante  procedure
automatizzate;
  Visti i propri decreti in data 9 luglio 1987 e 4 agosto 1989, con i
quali   rispettivamente  sono  state  fissate  le  modalita'  per  il
riscontro  dei  pagamenti disposti fino al 31 dicembre 1987 e fino al
31 dicembre 1988;
  Ritenuto  opportuno  definire  gli  strumenti  e  le  modalita'  di
pianificazione  dei  controlli  in  riferimento ai pagamenti eseguiti
nell'anno  1989 tenendo conto della capacita' operativa delle singole
direzioni  provinciali  in  relazione  al  carico  di  lavoro ed alla
situazione  qualitativa  e  quantitativa del personale assegnato alle
direzioni medesime;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  il  riscontro  di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del
Presidente  della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in riferimento ai
pagamenti eseguiti dal 1 gennaio 1989 al 31 dicembre 1989, le partite
di   pensione  da  verificare  sono  distinte  in  quattro  scaglioni
costituiti  dalle pensioni di guerra, dalle pensioni ordinarie, dalle
pensioni  ferroviarie  e  degli  istituti di previdenza nonche' dagli
altri assegni vitalizi.
  2.  La  quantita'  delle  partite  da  verificare,  indicata  nella
allegata  tabella A, e' stabilita in base alle possibilita' operative
degli  uffici,  tenendo  conto  del  carico  di  lavoro  di  ciascuna
direzione e della situazione qualitativa e quantitativa del personale
in servizio al 31 dicembre 1989.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   La   legge  n.  428/1985  reca:  "Semplificazione  e
          snellimento  delle  procedure  in  materia   di   stipendi,
          pensioni   ed   altri   assegni:    riorganizzazione  delle
          direzioni  provinciali  del  Tesoro  e  istituzione   della
          Direzione  generale  dei  servizi  periferici  del  Tesoro;
          adeguamento     degli      organici      del      personale
          dell'amministrazione  centrale  e  periferica del Ministero
          del tesoro e del personale amministrativo della  Corte  dei
          conti".
             -  Il  testo dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 27, comma
          7, del D.P.R. n. 429/1986 (Adeguamento della normativa  sui
          servizi  espletati  dagli  uffici  periferici del Tesoro in
          materia  di  stipendi,  pensioni  e   altre   spese   fisse
          all'evoluzione   della   tecnologia   e  alle  esigenze  di
          utilizzazione dei sistemi di  elaborazione  automatica  dei
          dati; semplificazione delle relative procedure; definizione
          delle   specifiche   responsabilita'   amministrative   dei
          dirigenti  e  del personale delle direzioni provinciali del
          Tesoro e  degli  organi  del  sistema  informativo)  e'  il
          seguente:
             "Art.  5, comma 3. - Detto riscontro (riscontro da parte
          delle direzioni provinciali del Tesoro dei tabulati inviati
          dal Centro nazionale di calcolo e contabilita' e dai centri
          interregionali di elaborazione con i  quali  danno  notizia
          alle  direzioni  medesime dei risultati delle lavorazioni e
          dei  controlli  automatici  eseguiti  in   relazione   alle
          variazioni  di carattere generale da apportare alle partite
          di pensione a carico  delle  stesse)  avviene  in  base  ai
          criteri  selettivi  fissati periodicamente dal Ministro del
          tesoro con proprio decreto, nel quale sono stabiliti per le
          diverse  direzioni  provinciali  del Tesoro - tenendo conto
          delle  loro  possibilita'  operative  -  gli  scaglioni  di
          pensioni  e  la  percentuale  delle  partite  da verificare
          nell'ambito di ogni scaglione".
             "Art. 27, comma 7. - Detto riscontro (riscontro da parte
          delle direzioni provinciali del Tesoro dei tabulati inviati
          dal Centro nazionale di calcolo e contabilita' e dai centri
          interregionali di elaborazione con i  quali  danno  notizia
          alle  direzioni  medesime dei risultati delle lavorazioni e
          dei  controlli  automatici  eseguiti  in   relazione   alle
          variazioni  di carattere generale da apportare alle partite
          di stipendio a carico delle  stesse)  avviene  in  base  ai
          criteri  e  con le modalita' previste dal comma 3 dell'art.
          5".
             -  Il  D.M.  9  luglio  1987  e'  stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  223  del  24
          settembre 1987.
             -  Il  D.M.  4  agosto  1989  e'  stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 242 del 16 ottobre
          1989.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  testo  del comma 3 dell'art. 5 del D.P.R. n.
          429/1986 si veda nelle note alle premesse.
             -  Per  il  titolo della legge n. 428/1985 si veda nelle
          note alle premesse.