IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti  gli  articoli  14  e  15  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, aggiunti dall'art. 2  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759;
  Ritenuta  la necessita' di disciplinare la fruizione da parte degli
esercenti le professioni legali e degli appartenenti  alle  categorie
equiparate   del  servizio  di  informatica  giuridica  attraverso  i
terminali degli uffici giudiziari collegati con il centro elettronico
di documentazione della Corte suprema di cassazione;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli  avvocati,  i  procuratori legali, i praticanti procuratori
legali,  i  dottori  commercialisti,  iscritti  nei  rispettivi  albi
professionali,  i  notai nonche' i dipendenti delle amministrazioni e
degli enti pubblici di cui all'art. 15,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  21  maggio 1981, n. 322, sono ammessi,
previa istanza, ad usufruire del servizio di informatica giuridica ai
sensi dell'art. 14 dello stesso decreto presidenziale.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle  note qui' pubblicato e' stato ai sensi
          dell'art.  10, comma  3,  del  testo  unico  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             - Il testo degli articoli 14 e 15 del D.P.R. n. 322/1981
          (Regolamento per la concessione della utenza  del  servizio
          di   informatica   giuridica   del  centro  elettronico  di
          documentazione della Corte suprema di cassazione), aggiunti
          dall'art.  2  del  D.P.R.  n.   759/1985  (Modificazioni ed
          integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica  21
          maggio 1981, n. 322), e' il seguente:
             "Art.  14.  -  Gli  esercenti le professioni legali sono
          ammessi ad usufruire del servizio di informatica  giuridica
          attraverso  i  terminali  degli uffici giudiziari collegati
          con il centro elettronico di documentazione, osservando  le
          modalita'   stabilite   dai  capi  degli  uffici  e  dietro
          corresponsione della somma  di  lire  duemilacinquecento,il
          corrispettivo  di  ogni  ricerca  che  comporti  fino ad un
          massimo di cinque minuti di collegamento e/o 4000 caratteri
          in output.
             Per  la  disciplina  di  tale  servizio  saranno emanate
          apposite  norme  con  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
          giustizia  di concerto, con quello del Tesoro, che fissera'
          anche la data di attivazione del  servizio  medesimo,  fino
          alla   quale  resta  fermo  il  servizio  gratuito  per  le
          categorie professionali che gia' ne fruiscono.
             Gli  esercenti le professioni legali sono ache ammessi a
          frequentare i corsi di  addestramento  e  di  aggiornamento
          organizzati  dal centro elettronico di documentazione della
          Cassazione e  sono  tenuti  al  preventivo  pagamento,  per
          ciascun  corso,  a titolo di rimborso spese, della somma di
          lire centomila da versare con le modalita' di cui  all'art.
          11,  comma quarto. Tale misura potra' essere revisionata in
          relazione agli eventuali  maggiori  costi,  sempre  con  la
          forma del decreto interministeriale di cui all'art. 11.
             Art.  15.  -  Le  disposizioni dell'art. 14 si applicano
          anche nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni  e
          degli  enti  pubblici di cui alle categorie A e B dell'art.
          4, i quali accedono al servizio di informatica per  ragioni
          inerenti al loro ufficio.
             L'accesso  a  tale servizio e' gratuito per i dipendenti
          delle  amministrazioni  dello  Stato   sia   centrali   che
          periferiche  di  livello  almeno  provinciale,  purche'  su
          richiesta della amministrazione di appartenenza  fatta  per
          ragioni di ufficio.
             I  magistrati usufruiranno gratuitamente del servizio di
          informatica sia mediante l'uso diretto dei terminali  degli
          uffici  giudiziari, sia mediante l'uso di terminali o altre
          apparecchiature installati a proprie spese  e  tecnicamente
          compatibili con la rete".
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  testo  degli  articoli 14 e 15 del D.P.R. n.
          322/1981 si veda la nota alle premesse.