IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visti gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, aggiunti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759; Ritenuta la necessita' di disciplinare la fruizione da parte degli esercenti le professioni legali e degli appartenenti alle categorie equiparate del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione; Decreta: Art. 1. 1. Gli avvocati, i procuratori legali, i praticanti procuratori legali, i dottori commercialisti, iscritti nei rispettivi albi professionali, i notai nonche' i dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, sono ammessi, previa istanza, ad usufruire del servizio di informatica giuridica ai sensi dell'art. 14 dello stesso decreto presidenziale.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il testo degli articoli 14 e 15 del D.P.R. n. 322/1981 (Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione), aggiunti dall'art. 2 del D.P.R. n. 759/1985 (Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322), e' il seguente: "Art. 14. - Gli esercenti le professioni legali sono ammessi ad usufruire del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il centro elettronico di documentazione, osservando le modalita' stabilite dai capi degli uffici e dietro corresponsione della somma di lire duemilacinquecento,il corrispettivo di ogni ricerca che comporti fino ad un massimo di cinque minuti di collegamento e/o 4000 caratteri in output. Per la disciplina di tale servizio saranno emanate apposite norme con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto, con quello del Tesoro, che fissera' anche la data di attivazione del servizio medesimo, fino alla quale resta fermo il servizio gratuito per le categorie professionali che gia' ne fruiscono. Gli esercenti le professioni legali sono ache ammessi a frequentare i corsi di addestramento e di aggiornamento organizzati dal centro elettronico di documentazione della Cassazione e sono tenuti al preventivo pagamento, per ciascun corso, a titolo di rimborso spese, della somma di lire centomila da versare con le modalita' di cui all'art. 11, comma quarto. Tale misura potra' essere revisionata in relazione agli eventuali maggiori costi, sempre con la forma del decreto interministeriale di cui all'art. 11. Art. 15. - Le disposizioni dell'art. 14 si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui alle categorie A e B dell'art. 4, i quali accedono al servizio di informatica per ragioni inerenti al loro ufficio. L'accesso a tale servizio e' gratuito per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato sia centrali che periferiche di livello almeno provinciale, purche' su richiesta della amministrazione di appartenenza fatta per ragioni di ufficio. I magistrati usufruiranno gratuitamente del servizio di informatica sia mediante l'uso diretto dei terminali degli uffici giudiziari, sia mediante l'uso di terminali o altre apparecchiature installati a proprie spese e tecnicamente compatibili con la rete". Nota all'art. 1: - Per il testo degli articoli 14 e 15 del D.P.R. n. 322/1981 si veda la nota alle premesse.