LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98 che detta norme per la disciplina delle casse conguaglio prezzi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730; Visti i provvedimenti CIP n. 47 del 5 novembre 1974, n. 3 del 27 gennaio 1988 e n. 26 del 22 novembre 1989; Vista la delibera CIPE del 30 marzo 1989, con la quale sono state definite le modalita' di applicazione alle Ferrovie dello Stato del sovrapprezzo termico sulla fornitura di energia elettrica in alta tensione eccedente il consumo base di 3.300 milioni di kWh annui; D'intesa con il Ministero del tesoro; Considerata l'urgenza; Delibera: Il trattamento di sovrapprezzo da applicare alle Ferrovie dello Stato limitatamente alla fornitura in alta tensione eccedente il consumo base di 3.300 milioni di kWh annui, fissato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 730/1963, e' quello previsto nella delibera CIPE del 30 marzo 1989. Roma, 14 novembre 1990 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BATTAGLIA