LA GIUNTA DEL COMITATO
                     INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1947, n. 363;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
  Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98 che detta norme
per la disciplina delle casse conguaglio prezzi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.
730;
  Visti  i  provvedimenti  CIP n. 47 del 5 novembre 1974, n. 3 del 27
gennaio 1988 e n. 26 del 22 novembre 1989;
  Vista  la  delibera CIPE del 30 marzo 1989, con la quale sono state
definite le modalita' di applicazione alle Ferrovie dello  Stato  del
sovrapprezzo  termico  sulla  fornitura  di energia elettrica in alta
tensione eccedente il consumo base di 3.300 milioni di kWh annui;
  D'intesa con il Ministero del tesoro;
  Considerata l'urgenza;
                              Delibera:
  Il  trattamento  di  sovrapprezzo  da applicare alle Ferrovie dello
Stato limitatamente alla fornitura  in  alta  tensione  eccedente  il
consumo  base  di  3.300  milioni  di  kWh  annui,  fissato  ai sensi
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.  730/1963,
e' quello previsto nella delibera CIPE del 30 marzo 1989.
   Roma, 14 novembre 1990
 
                       Il Ministro dell'industria, del commercio
                      e dell'artigianato - Presidente della giunta
                                       BATTAGLIA