IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, che prevede la devoluzione, a favore delle province, del dieci per cento delle somme riscosse dai comuni a titolo di imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni nonche' delle relative sanzioni ed interessi; Rilevato che ai sensi del citato comma 2 le province trattengono il settanta per cento delle somme ricevute e versano il restante trenta per cento allo Stato; Ritenuto che le somme come sopra ricevute dallo Stato debbono essere prioritariamente destinate, a norma del comma 3 del citato art. 6, alle regioni ed all'ente esattore dell'imposta di soggiorno a titolo di compensazione delle minori entrate causate dalla soppressione dell'imposta in questione disposta con l'art. 10, comma 1, del predetto decreto-legge n. 66/1989; Visto il comma 2 del citato art. 10, con il quale e' stabilito che, per gli anni 1989 e 1990, alle regioni sono attribuite somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 agli enti beneficiari del gettito di tale imposta, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico; Visto il comma 3 dello stesso art. 10 il quale prevede che all'ente incaricato della riscossione della predetta imposta sono attribuite, per il solo anno 1989, somme di importo pari a quelle trattenute a titolo di aggio per la riscossione dell'imposta relativa all'anno 1988; Ritenuto che l'attribuzione delle cennate somme alle regioni e all'ente gia' incaricato della riscossione della soppressa imposta di soggiorno, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, deve essere disposta secondo modalita' e termini da stabilire con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del suindicato decreto-legge n. 66/1989; Visto che nell'anno 1989, in base alle risultanze del conto consuntivo, risultano affluite al cap. 3757 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno 1989 somme pari a L. 50.772.248.255, ai sensi del citato art. 6, comma 2; Vista la nota n. 1112 del 21 dicembre 1989, con la quale l'Automobile club d'Italia, incaricato del servizio di riscossione dell'imposta di soggiorno sul territorio nazionale, ha chiesto la corresponsione, per l'anno 1989, di una somma pari a quella trattenuta a titolo di aggio per la riscossione dell'imposta di soggiorno relativa all'anno 1988; Vista la nota n. 184 del 3 luglio 1990 dell'Automobile club d'Italia con l'allegato elaborato contabile dal quale si evincono le somme di competenza dell'anno 1988 devolute agli enti beneficiari del gettito dell'imposta di soggiorno sulla base dei versamenti effettuati all'ente esattore a tutto il 31 dicembre 1989, nonche' gli importi dei relativi aggi di spettanza dell'Automobile club d'Italia; Decreta: Art. 1. Sono attribuite alle regioni, per l'anno 1989, somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 ai seguenti enti beneficiari del gettito di tale imposta per l'importo a fianco indicato, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico: a) aziende di soggiorno . . . . . . . . . . . L. 36.482.910.949 b) enti provinciali del turismo . . . . . . . " 5.375.791.704 c) enti regionali . . . . . . . . . . . . . . " 620.566.026 ______________ In totale. . . L. 42.479.268.679 La somma da corrispondere a ciascuna regione e' quella indicata nell'unito elenco, che fa parte integrante del presente decreto, compilato sulla base dell'apposito elaborato contabile, rilasciato dall'Automobile club d'Italia, come indicato nelle premesse. Per l'anno 1990 alle regioni sono attribuite somme in misura pari a quelle assegnate per l'anno 1989, ovvero somme proporzionalmente ridotte qualora i versamenti affluiti allo Stato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, siano inferiori, in base alle risultanze del conto consuntivo per l'anno 1990, al complessivo importo di L. 42.479.268.679.