IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  6,  comma  2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  1989,  n.  144,
che  prevede  la  devoluzione, a favore delle province, del dieci per
cento delle somme riscosse dai comuni a titolo  di  imposta  comunale
per  l'esercizio di imprese arti e professioni nonche' delle relative
sanzioni ed interessi;
  Rilevato che ai sensi del citato comma 2 le province trattengono il
settanta per cento delle somme ricevute e versano il restante  trenta
per cento allo Stato;
  Ritenuto  che  le  somme  come  sopra  ricevute dallo Stato debbono
essere prioritariamente destinate, a norma del  comma  3  del  citato
art. 6, alle regioni ed all'ente esattore dell'imposta di soggiorno a
titolo  di  compensazione  delle   minori   entrate   causate   dalla
soppressione  dell'imposta in questione disposta con l'art. 10, comma
1, del predetto decreto-legge n. 66/1989;
  Visto il comma 2 del citato art. 10, con il quale e' stabilito che,
per gli anni 1989 e 1990,  alle  regioni  sono  attribuite  somme  di
importo  pari  a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per
l'anno 1988 agli  enti  beneficiari  del  gettito  di  tale  imposta,
esclusi  i  comuni  e le sezioni autonome per l'esercizio del credito
alberghiero e turistico;
  Visto il comma 3 dello stesso art. 10 il quale prevede che all'ente
incaricato della riscossione della predetta imposta sono  attribuite,
per  il  solo  anno 1989, somme di importo pari a quelle trattenute a
titolo di aggio per la  riscossione  dell'imposta  relativa  all'anno
1988;
  Ritenuto  che  l'attribuzione  delle  cennate  somme alle regioni e
all'ente gia' incaricato della riscossione della soppressa imposta di
soggiorno,  fino  a  concorrenza del relativo fabbisogno, deve essere
disposta secondo modalita' e termini da  stabilire  con  decreto  del
Ministro  dell'interno  di concerto con i Ministri del tesoro e delle
finanze, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del suindicato  decreto-legge
n. 66/1989;
  Visto  che  nell'anno  1989,  in  base  alle  risultanze  del conto
consuntivo, risultano affluite al cap. 3757 dello stato di previsione
dell'entrata   per   il   medesimo   anno   1989   somme  pari  a  L.
50.772.248.255, ai sensi del citato art. 6, comma 2;
  Vista  la  nota  n.  1112  del  21  dicembre  1989,  con  la  quale
l'Automobile club d'Italia, incaricato del  servizio  di  riscossione
dell'imposta  di  soggiorno  sul  territorio nazionale, ha chiesto la
corresponsione,  per  l'anno  1989,  di  una  somma  pari  a   quella
trattenuta  a  titolo  di  aggio  per  la riscossione dell'imposta di
soggiorno relativa all'anno 1988;
  Vista  la  nota  n.  184  del  3  luglio  1990 dell'Automobile club
d'Italia con l'allegato elaborato contabile dal quale si evincono  le
somme di competenza dell'anno 1988 devolute agli enti beneficiari del
gettito  dell'imposta  di  soggiorno  sulla   base   dei   versamenti
effettuati all'ente esattore a tutto il 31 dicembre 1989, nonche' gli
importi dei relativi aggi di spettanza dell'Automobile club d'Italia;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  attribuite  alle  regioni,  per l'anno 1989, somme di importo
pari a quelle devolute a titolo di imposta di  soggiorno  per  l'anno
1988  ai  seguenti  enti  beneficiari del gettito di tale imposta per
l'importo a fianco indicato, esclusi i comuni e le  sezioni  autonome
per l'esercizio del credito alberghiero e turistico:
 
    a) aziende di soggiorno  . . . . . . . . . . .  L. 36.482.910.949
    b) enti provinciali del turismo  . . . . . . .  "   5.375.791.704
    c) enti regionali  . . . . . . . . . . . . . .  "     620.566.026
                                                       ______________
                                     In totale. . . L. 42.479.268.679
 
  La  somma  da  corrispondere  a ciascuna regione e' quella indicata
nell'unito elenco, che fa  parte  integrante  del  presente  decreto,
compilato  sulla  base  dell'apposito elaborato contabile, rilasciato
dall'Automobile club d'Italia, come indicato nelle premesse.
  Per l'anno 1990 alle regioni sono attribuite somme in misura pari a
quelle assegnate per  l'anno  1989,  ovvero  somme  proporzionalmente
ridotte  qualora  i versamenti affluiti allo Stato ai sensi dell'art.
6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 24 aprile 1989, n. 144, siano inferiori,
in base alle risultanze del conto  consuntivo  per  l'anno  1990,  al
complessivo importo di L. 42.479.268.679.