IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli
interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987  rispettivamente  pubblicate   nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della  revisione  prezzi  per  tutte  le opere il cui onere grava sul
Fondo della protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che  detta  norme
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Visto  l'art.  30  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  38,
con  il  quale,  tra  l'altro,  e'  stato  rifinanziato  l'art. 1 del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, per gli interventi sui  dissesti
idrogeologici;
  Vista  l'ordinanza  n.  1032/FPC/ZA  del 25 giugno 1987, pubblicata
nella Gazzettta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 1987, con la  quale  e'
stato  concesso  un  primo  finanziamento  di  L.  1.000.000.000  per
interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio  connesse  alle
condizioni del suolo nel comune di Cosenza;
  Viste  le  risultanze del nuovo sopralluogo in data 27 ottobre 1989
nel  quale  il  Gruppo  nazionale  per  la  difesa  dalle  catastrofi
idrogeologiche  ha accertato una situazione di pericolo incombente in
varie localita' nel comune di Cosenza;
  Vista  la nota n. 15454 datata 11 aprile 1990 del comune di Cosenza
con  la  quale  si  sollecita   un   ulteriore   finanziamento   teso
all'eliminazione  del  pericolo  incombente per la pubblica e privata
incolumita';
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata la necessita' di aderire alla richiesta per consentire un
immediato intervento  integrativo  alla  sopra  citata  ordinanza  n.
1032/FPC/ZA  del  25  giugno  1987, senza il quale potrebbe risultare
vanificato  il  lavoro  di  consolidamento   sinora   eseguito,   con
posssibile permanenza del rischio per la pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  le  finalita'  di  cui  in  premessa  il  comune di Cosenza e'
autorizzato  all'esecuzione  delle  opere   di   completamento   tese
all'eliminazione  del  pericolo incombente per dissesto idrogeologico
accertato nell'abitato del comune medesimo.