IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;
  Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;
  Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;
  Visto  il  decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella
legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: "Ammissione  agli  interventi
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata
nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria";
  Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;
  Viste  le  delibere  del  CIPI  emanate  rispettivamente in data 25
gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8  agosto  1984  e  9
luglio 1987;
  Vista  la  convenzione  fra  il  Ministero  del tesoro e l'Istituto
mobiliare italiano del 28 aprile 1980;
  Visto  il regolamento concernente la "Disciplina delle modalita' di
funzionamento della commissione tecnico-consultiva" di cui all'art. 2
del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13
febbraio 1987, n. 22;
  Visti  i  propri  decreti in data 23 gennaio 1987, 8 maggio 1987, 2
agosto 1988 e 26 novembre 1988 con i quali  sono  stati  ripartiti  i
fondi  per  gli  anni  1987  e  1988  in  relazione  alle esigenze di
intervento;
  Visto  il  proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le
riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;
  Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988 con il quale e' stata
impegnata la somma di L. 141.696.500.000 a  fronte  di  richieste  di
finanziamento per progetti internazionali;
  Vista  l'approvazione  del  progetto  EU  204  "Sistemi  laser  per
trattamenti superficiali" nella  conferenza  ministeriale  Eureka  di
Madrid del 15 settembre 1987;
  Vista la relazione trasmessa dall'IMI su detto progetto di ricerca;
  Viste  le  proposte  della  commissione  tecnico-consultiva  di cui
all'art. 2 della legge n. 22/87 in data 13 settembre 1989;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Nell'ambito del progetto Eureka EU 204 sono ammesse agli interventi
del Fondo speciale per la ricerca applicata, previsti dalle anzidette
leggi,  le  attivita' di ricerca svolte - nella misura, nella forma e
con le modalita' indicate - da:
   Istituto   per   le   ricerche   di  tecnologia  meccanica  e  per
l'automazione S.p.a. - Vico Canavese (Torino);
   Ansaldo componenti S.p.a. - Genova;
   Prima industrie S.p.a. - Torino,
in solido limitatamente alla durata della ricerca.
  Luogo di svolgimento della ricerca: Nord.
  Progetto  di  ricerca:  "EU  204  -  Sistemi  laser per trattamenti
superficiali" (pratica IMI n. 50515).
  Forma di finanziamento: contributo nella spesa.
  Importo  massimo:  8.011,5  milioni di lire, in misura comunque non
superiore al 50% dei costi ammessi, da  imputare  alla  quota  Grandi
Nord.
  Durata: settanta mesi con inizio dal 15 settembre 1987.
  Condizioni particolari:
   per  l'IRTMA: impegno a coprire le perdite verificatesi nel 1988 e
che si verificheranno nel biennio 1989-90  mediante  conferimento  di
denaro fresco;
   per  l'Ansaldo componenti: postergazione al credito del Fondo r.a.
delle sovvenzioni dell'Ansaldo S.p.a. ammontanti al 31 dicembre  1988
e lire 100 miliardi;
   per  la  Prima  industrie:  aumento  di  lire  miliardi  3.300 del
capitale sociale (da lire miliardi 8.382 a lire miliardi  11.682)  da
realizzare  per  contanti  prima  della stipula e dopo aver ripianato
tutte le perdite  relative  agli  esercizi  1988  e  precedenti,  con
ulteriore  apporto  di denaro fresco, con un conferimento finanziario
complessivo comunque non inferiore a lire miliardi 6.000;
   postergazione  al credito del Fondo ricerca applicata del prestito
obbligazionario convertibile di lire miliardi 1.000 esistente  al  31
dicembre 1988 ovvero conversione dello stesso in capitale;
   impegno  a  non  effettuare  distribuzioni a valere sul patrimonio
netto al 31 dicembre 1988 e sugli utili degli esercizi 1989 e 1990;
   impegno  a coprire eventuali perdite che dovessero verificarsi nel
biennio 1989-90 considerando spesati tutti i costi di ricerca.
  Garanzie:
   fidejussione  della  "Ing.  Olivetti e C. Sp.a." - Ivrea (Torino),
della "Ansaldo S.p.a." - Genova e di uno o piu' istituti  di  credito
di  gradimento  dell'IMI a garanzia delle obbligazioni facenti carico
rispettivamente all'IRTMA, Ansaldo componenti e Prima industrie;
   le  fidejussioni  saranno  commisurate  alla  quota  capitale  del
finanziamento  (oltre  oneri  ed  accessori),  maggiorata  del   30%,
attribuita  a  ciascuna delle tre societa' beneficiarie (pari, in via
previsionale,  al  53,38%  per  l'IRTMA,  al  9,55%   per   l'Ansaldo
componenti  e al 37,07% per la Prima industrie).  L'importo garantito
dalle fidejussioni dovra' essere rideterminato qualora si verifichino
modifiche, superiori al 30% della ripartizione del finanziamento.
  Le  fidejussioni  potranno  essere  rilasciate,  anche con separato
atto, anche successivamente alla stipula;
   assunzione  separata  da  parte delle tre societa' degli eventuali
obblighi  di  rimborso,  dopo  la  fine  della  ricerca,  qualora  il
finanziamento  venga  concesso  in  tutto  od in parte nella forma di
credito agevolato, ferme naturalmente restando le garanzie.