IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089; Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652; Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46; Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: "Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria"; Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346; Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987; Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980; Visto il regolamento concernente la "Disciplina delle modalita' di funzionamento della commissione tecnico-consultiva" di cui all'art. 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22; Visti i propri decreti in data 23 gennaio 1987, 8 maggio 1987, 2 agosto 1988 e 26 novembre 1988 con i quali sono stati ripartiti i fondi per gli anni 1987 e 1988 in relazione alle esigenze di intervento; Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo; Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988 con il quale e' stata impegnata la somma di L. 141.696.500.000 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali; Vista l'approvazione del progetto EU 204 "Sistemi laser per trattamenti superficiali" nella conferenza ministeriale Eureka di Madrid del 15 settembre 1987; Vista la relazione trasmessa dall'IMI su detto progetto di ricerca; Viste le proposte della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2 della legge n. 22/87 in data 13 settembre 1989; Decreta: Art. 1. Nell'ambito del progetto Eureka EU 204 sono ammesse agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, previsti dalle anzidette leggi, le attivita' di ricerca svolte - nella misura, nella forma e con le modalita' indicate - da: Istituto per le ricerche di tecnologia meccanica e per l'automazione S.p.a. - Vico Canavese (Torino); Ansaldo componenti S.p.a. - Genova; Prima industrie S.p.a. - Torino, in solido limitatamente alla durata della ricerca. Luogo di svolgimento della ricerca: Nord. Progetto di ricerca: "EU 204 - Sistemi laser per trattamenti superficiali" (pratica IMI n. 50515). Forma di finanziamento: contributo nella spesa. Importo massimo: 8.011,5 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Grandi Nord. Durata: settanta mesi con inizio dal 15 settembre 1987. Condizioni particolari: per l'IRTMA: impegno a coprire le perdite verificatesi nel 1988 e che si verificheranno nel biennio 1989-90 mediante conferimento di denaro fresco; per l'Ansaldo componenti: postergazione al credito del Fondo r.a. delle sovvenzioni dell'Ansaldo S.p.a. ammontanti al 31 dicembre 1988 e lire 100 miliardi; per la Prima industrie: aumento di lire miliardi 3.300 del capitale sociale (da lire miliardi 8.382 a lire miliardi 11.682) da realizzare per contanti prima della stipula e dopo aver ripianato tutte le perdite relative agli esercizi 1988 e precedenti, con ulteriore apporto di denaro fresco, con un conferimento finanziario complessivo comunque non inferiore a lire miliardi 6.000; postergazione al credito del Fondo ricerca applicata del prestito obbligazionario convertibile di lire miliardi 1.000 esistente al 31 dicembre 1988 ovvero conversione dello stesso in capitale; impegno a non effettuare distribuzioni a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1988 e sugli utili degli esercizi 1989 e 1990; impegno a coprire eventuali perdite che dovessero verificarsi nel biennio 1989-90 considerando spesati tutti i costi di ricerca. Garanzie: fidejussione della "Ing. Olivetti e C. Sp.a." - Ivrea (Torino), della "Ansaldo S.p.a." - Genova e di uno o piu' istituti di credito di gradimento dell'IMI a garanzia delle obbligazioni facenti carico rispettivamente all'IRTMA, Ansaldo componenti e Prima industrie; le fidejussioni saranno commisurate alla quota capitale del finanziamento (oltre oneri ed accessori), maggiorata del 30%, attribuita a ciascuna delle tre societa' beneficiarie (pari, in via previsionale, al 53,38% per l'IRTMA, al 9,55% per l'Ansaldo componenti e al 37,07% per la Prima industrie). L'importo garantito dalle fidejussioni dovra' essere rideterminato qualora si verifichino modifiche, superiori al 30% della ripartizione del finanziamento. Le fidejussioni potranno essere rilasciate, anche con separato atto, anche successivamente alla stipula; assunzione separata da parte delle tre societa' degli eventuali obblighi di rimborso, dopo la fine della ricerca, qualora il finanziamento venga concesso in tutto od in parte nella forma di credito agevolato, ferme naturalmente restando le garanzie.