IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  17  settembre  1988,  n. 408,
convertito nella legge 12  novembre  1988,  n.  492,  riguardante  il
finanziamento   dei   piani  di  innovazione  dei  sistemi  formativi
predisposti dalle regioni secondo criteri e modalita'  stabiliti  dal
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministero del tesoro per quanto riguarda le erogazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  maggio 1989 con il quale si e'
provveduto  alla  definizione  degli  obiettivi   del   processo   di
innovazione  dei  sistemi formativi regionali, degli indicatori utili
alla  misurazione  dell'accertamento  di  detto  processo   e   delle
categorie di interventi ammissibili;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1   dicembre 1989 con il quale e'
stato  costituito  il  comitato  tecnico  consultivo,  previsto   dal
precitato decreto ministeriale 9 maggio 1989;
  Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990;
  Considerato   che   l'attuazione  delle  disposizioni  relative  al
finanziamento dei progetti regionali innovativi dei sistemi formativi
richiede  l'individuazione  di  ulteriori  criteri, rispetto a quelli
gia' autorizzati con il predetto decreto ministeriale 9  maggio  1989
in  vista di garantire la realizzabilita' degli obiettivi teleologici
perseguiti dalla legge;
  Ravvisata  altresi'  la  necessita'  che  i compiti del comitato di
valutazione siano estesi anche alla verifica dei risultati  intermedi
e  finali onde ausiliare l'accertamento dell'effettivo raggiungimento
degli obiettivi individuati nei progetti gia' approvati;
  Ritenuta  l'esigenza di consentire che, limitatamente alle esigenze
poste dalla informatizzazione a  livello  regionale  della  gestione,
monitoraggio  e  valutazione dei progetti di formazione, possa essere
ritenuta suscettibile di finanziamento  l'acquisizione  dell'hardware
ritenuto necessario;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  All'art.  1,  comma  1,  del  decreto ministeriale 9 maggio 1989 e'
aggiunta la seguente lettera h):
    h)  promuovere  la  realizzazione  di  condizioni o di sistemi in
grado  di   perseguire   obiettivi   aventi   interesse   e   valenza
ultraregionale o nazionale.