LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il provvedimento CIP n. 26 del 6 luglio 1982, e successive modificazioni, che fissa i criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi; Considerato che sino alla data prevista dal decreto ministeriale 24 gennaio 1983 e successive proroghe, e' ancora consentito l'uso di contatori meccanici a tre cifre, nei quali la lettura simultanea del volume erogato e del relativo importo e' possibile solo con l'impostazione di prezzi unitari multipli di 5 lire al litro; Considerata l'urgenza; Delibera: Fino alla scadenza del decreto ministeriale 24 gennaio 1983 e successive proroghe, il prezzo massimo alla pompa dei carburanti per autotrazione, qualora superiore alle 1.000 lire/litro, viene arrotondato alle 5 lire/litro secondo il criterio della prevalenza numerica. Roma, 14 novembre 1990 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BATTAGLIA