IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del debito pubblico cura
normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli  nominativi
rimborsabili,  di  cui  all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651,
nonche' operazioni di investimenti di capitali in  titoli  nominativi
per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto
di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di
apposite  quote  di  nuovi  buoni,  al  fine  di  conseguire maggiore
speditezza  nel  predetto   servizio,   rendendolo,   nel   contempo,
economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto  che  il  1   dicembre  1990 verranno in scadenza i buoni del
Tesoro poliennali 9,25%, emessi con decreto ministeriale 25  novembre
1986,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 278 del 29 novembre
1986;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 ottobre 1990 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1990), con il quale e' stata
disposta  l'emissione  della  prima  tranche  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali 12,50% - 1  novembre 1990/1994 e 1  novembre 1990/1997;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 novembre 1990 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre  1990),  con  il  quale  e'
stata disposta l'emissione della seconda tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 12,50% - 1  novembre 1990/1997;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle condizioni di mercato, di
disporre l'emissione di una seconda  tranche  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali  12,50% - 1  novembre 1990/1994 e di una terza tranche dei
buoni del Tesoro  poliennali  12,50%  -  1   novembre  1990/1997,  da
destinare  a  sottoscrizioni  in  contanti  e, per quanto occorra, al
rinnovo dei  soli  menzionati  buoni  del  Tesoro  poliennali  9,25%,
nominativi;  dette  emissioni  sono  incrementabili  per  le suddette
operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali  da  effettuare
per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 12,50% - 1  novembre 1990/1994  per  un  importo  di  lire
2.000  miliardi  nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti,
allo stesso prezzo fisso di emissione stabilito in L. 96,25%, ed alle
medesime   altre   condizioni   e   modalita'  previste  dal  decreto
ministeriale 22 ottobre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
251 del 26 ottobre 1990.
  E'  disposta,  altresi', l'emissione di una terza tranche dei buoni
del Tesoro poliennali 12,50% - 1  novembre 1990/1997, per un  importo
di  lire  1.500  miliardi  nominali, da destinare a sottoscrizioni in
contanti, allo stesso prezzo  fisso  di  emissione  stabilito  in  L.
93,50%  ed  alle  medesime  altre condizioni e modalita' previste dal
citato decreto ministeriale 22 ottobre 1990.
  L'assegnazione  dei  buoni  delle  predette tranches avviene con il
sistema   dell'asta   marginale   riferito   ad   un   "diritto    di
sottoscrizione".   Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta  la
maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione  indicato  nei
precedenti  commi,  che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di
essere disposto a  corrispondere  al  Tesoro  per  l'assegnazione  di
buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e
irrevocabili e  danno  conseguentemente  luogo  all'esecuzione  delle
relative operazioni.
  L'importo  in emissione dei B.T.P. 12,50% - 1  novembre 1990/1994 e
1   novembre  1990/1997,  e'  incrementabile  globalmente   di   lire
425.000.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 9,25%, di scadenza 1
dicembre 1990, nominativi.
  Restano   ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quinto  comma,  e
dell'art. 17 del  predetto  decreto  ministeriale  22  ottobre  1990,
riguardante  l'emissione della prima tranche dei buoni quadriennali e
settennali.
  I  nuovi  buoni  fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in
due semestralita' posticipate, rispettivamente, il 1  maggio ed il 1
novembre di ogni anno di durata di ciascun prestito.
  I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza
1  dicembre 1990,  nominativi,  qualora  non  intendano  ottenere  il
rimborso  di  essi,  hanno facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi
titoli quadriennali o settennali al prezzo  che  risultera'  per  gli
emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti,
con decorrenza degli interessi dal 1  novembre 1990.