IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407; Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto che il 1 dicembre 1990 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 9,25%, emessi con decreto ministeriale 25 novembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 1986; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1990), con il quale e' stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1 novembre 1990/1994 e 1 novembre 1990/1997; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 1990), con il quale e' stata disposta l'emissione della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1 novembre 1990/1997; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1 novembre 1990/1994 e di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1 novembre 1990/1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 9,25%, nominativi; dette emissioni sono incrementabili per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1 novembre 1990/1994 per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti, allo stesso prezzo fisso di emissione stabilito in L. 96,25%, ed alle medesime altre condizioni e modalita' previste dal decreto ministeriale 22 ottobre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1990. E' disposta, altresi', l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1 novembre 1990/1997, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti, allo stesso prezzo fisso di emissione stabilito in L. 93,50% ed alle medesime altre condizioni e modalita' previste dal citato decreto ministeriale 22 ottobre 1990. L'assegnazione dei buoni delle predette tranches avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un "diritto di sottoscrizione". Il "diritto di sottoscrizione" rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nei precedenti commi, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni. L'importo in emissione dei B.T.P. 12,50% - 1 novembre 1990/1994 e 1 novembre 1990/1997, e' incrementabile globalmente di lire 425.000.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 9,25%, di scadenza 1 dicembre 1990, nominativi. Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quinto comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 22 ottobre 1990, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni quadriennali e settennali. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralita' posticipate, rispettivamente, il 1 maggio ed il 1 novembre di ogni anno di durata di ciascun prestito. I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 9,25%, di scadenza 1 dicembre 1990, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli quadriennali o settennali al prezzo che risultera' per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1 novembre 1990.