IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il proprio decreto 20 dicembre 1982 recante "Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori di incendio portatili, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20 gennaio 1983; Vista l'errata-corrige al suddetto decreto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 febbraio 1983; Visto il proprio decreto 7 luglio 1983 concernente alcune modificazioni al citato decreto ministeriale 20 dicembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 27 novembre 1985; Visto il decreto 16 gennaio 1987 recante "Estintori portatili di tipo approvato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982: integrazione delle norme procedurali, commercializzazione e proroga dei termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 7 novembre 1985" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1987; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1988 recante "Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 concernente: 'Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili di incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno' e proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato B"; Visto il decreto ministeriale 1 febbraio 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1989; Considerato che la commissione CEE ha avviato una procedura di infrazione ex art. 169 del trattato CEE, richiedendo specifiche modifiche al decreto del 16 gennaio 1987, che a seguito di cio' e' stato notificato ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, un nuovo schema di progetto che, anche per scopi esemplificatori, andra' a sostituire integralmente i citati decreti del 16 gennaio 1987, del 14 gennaio 1988 e del 22 febbraio 1989; Preso atto che nei termini di legge non sono pervenute osservazioni al progetto che quindi occorre procedere alla sua adozione; Decreta: Art. 1. Il richiedente il rilascio dell'approvazione di tipo prevista dal decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 1982 relativamente ad un prototipo di estintore di incendio portatile, e' direttamente responsabile della rispondenza della progettazione e della realizzazione del prototipo stesso alle norme contemplate dal decreto medesimo comprese quelle vigenti in materia di apparecchi a pressione. La scheda tecnica ed i disegni costruttivi di cui al punto 6.1. dell'allegato B al decreto sopracitato debbono essere firmati, oltreche' dal richiedente di cui al primo comma, anche dal tecnico professionista, iscritto in albo professionale competente in materia secondo le vigenti leggi e regolamenti, che ha eseguito la progettazione. L'intestatario dell'approvazione di tipo e' tenuto ad impiegare, nella produzione degli estintori, recipienti che abbiano superato i controlli nei casi prescritti da normative vigenti in materia di apparecchi a pressione.