IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto il proprio decreto 20 dicembre 1982 recante "Norme tecniche e
procedurali, relative agli estintori di incendio portatili,  soggetti
all'approvazione  di  tipo  da  parte  del  Ministero  dell'interno",
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  19
del 20 gennaio 1983;
  Vista   l'errata-corrige  al  suddetto  decreto,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 febbraio 1983;
  Visto   il   proprio  decreto  7  luglio  1983  concernente  alcune
modificazioni  al  citato  decreto  ministeriale  20  dicembre  1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 27 novembre 1985;
  Visto  il  decreto  16 gennaio 1987 recante "Estintori portatili di
tipo approvato ai sensi del decreto ministeriale  20  dicembre  1982:
integrazione  delle  norme procedurali, commercializzazione e proroga
dei termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 7  novembre
1985" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1987;
  Visto   il   decreto   ministeriale   14   gennaio   1988   recante
"Modificazioni ed integrazioni al decreto  ministeriale  20  dicembre
1982  concernente:  'Norme  tecniche  e  procedurali,  relative  agli
estintori portatili di incendio, soggetti all'approvazione di tipo da
parte  del Ministero dell'interno' e proroga del termine previsto dal
punto 11.1 dell'allegato B";
 Visto  il  decreto  ministeriale  1   febbraio 1989 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1989;
  Considerato  che  la  commissione  CEE  ha avviato una procedura di
infrazione ex art.  169  del  trattato  CEE,  richiedendo  specifiche
modifiche  al  decreto  del 16 gennaio 1987, che a seguito di cio' e'
stato notificato ai sensi della legge 21  giugno  1986,  n.  317,  un
nuovo schema di progetto che, anche per scopi esemplificatori, andra'
a sostituire integralmente i citati decreti del 16 gennaio 1987,  del
14 gennaio 1988 e del 22 febbraio 1989;
  Preso atto che nei termini di legge non sono pervenute osservazioni
al progetto che quindi occorre procedere alla sua adozione;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  richiedente  il rilascio dell'approvazione di tipo prevista dal
decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 1982  relativamente  ad
un  prototipo  di  estintore  di  incendio portatile, e' direttamente
responsabile  della   rispondenza   della   progettazione   e   della
realizzazione del prototipo stesso alle norme contemplate dal decreto
medesimo  comprese  quelle  vigenti  in  materia  di   apparecchi   a
pressione.
  La  scheda  tecnica  ed  i disegni costruttivi di cui al punto 6.1.
dell'allegato  B  al  decreto  sopracitato  debbono  essere  firmati,
oltreche'  dal  richiedente  di cui al primo comma, anche dal tecnico
professionista, iscritto in albo professionale competente in  materia
secondo   le   vigenti  leggi  e  regolamenti,  che  ha  eseguito  la
progettazione.
  L'intestatario  dell'approvazione  di  tipo e' tenuto ad impiegare,
nella produzione degli estintori, recipienti che abbiano  superato  i
controlli  nei  casi  prescritti  da  normative vigenti in materia di
apparecchi a pressione.