Si  comunica  che  a  partire  dal  25  ottobre  1990, la procedura
prevista dalla circolare 30 giugno  1990,  n.  20,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  158  del  9 luglio 1990, viene modificata in
applicazione del regolamento CEE n.  3050/90  del  22  ottobre  1990,
pubblicato  nella "Gazzetta ufficiale" delle Comunita' europee n. 292
del 24 ottobre 1990, di modifica del regolamento CEE n.  1735/90  del
21 giugno 1990.
  A  partire  da tale data gli operatori interessati all'importazione
di calzature dai Paesi in questione non devono  piu'  presentare,  in
allegato  al  modulo  "dichiarazione  d'importazione",  il  documento
d'esportazione rilasciato dai competenti organismi  della  Corea  del
Sud e di Taiwan.
  Restano in vigore le altre disposizioni previste dalla circolare 30
giugno 1990, n. 20.
                                            p. Il Ministro: GIORGIERI