IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la domanda in data 28 dicembre 1988, e le successive integrazioni e modificazioni in data 12 aprile, 5 maggio e 20 novembre 1989, 18 giugno, 16 luglio e 10 settembre 1990 con le quali la societa' Assimoco vita S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica l'attivita' assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonche' l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza; Vista la lettera in data 20 luglio 1990, n. 022537, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 25 luglio 1990; Viste le lettere n. 022704 del 26 luglio 1990, e n. 023106 del 26 settembre 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole alla approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa; Considerato che, ai fini di garantire l'effettiva attuazione del programma di attivita' la Assimoco S.p.a., si e' impegnata a non cedere a terzi il controllo della societa' Assimoco vita S.p.a. nei cinque anni successivi all'autorizzazione all'esercizio; Decreta: Art. 1. La societa' Assimoco vita S.p.a., con sede in Roma, e' autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742. La Assimoco S.p.a., non potra' procedere ad alcuna alienazione nel primo quinquennio di attivita', del pacchetto azionario di controllo della Assimoco vita S.p.a. se non previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP.