IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme  di  manifestazione  di  pericolosita'  sociale e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  domanda  in  data  28  dicembre  1988,  e  le successive
integrazioni e modificazioni  in  data  12  aprile,  5  maggio  e  20
novembre  1989, 18 giugno, 16 luglio e 10 settembre 1990 con le quali
la societa' Assimoco vita  S.p.a.,  con  sede  in  Roma,  ha  chiesto
l'autorizzazione  ad  esercitare,  nel  territorio  della  Repubblica
l'attivita' assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel  ramo  I
di  cui  al  punto A) della tabella allegata alla legge n. 742 del 22
ottobre 1986, nonche'  l'approvazione  di  tariffe  di  assicurazione
sulla vita e delle relative condizioni di polizza;
  Vista  la  lettera  in data 20 luglio 1990, n. 022537, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole sulla domanda di  autorizzazione  presentata  dall'impresa
anzidetta;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla  commissione consultiva per le
assicurazioni private nella riunione del 25 luglio 1990;
  Viste  le  lettere n. 022704 del 26 luglio 1990, e n. 023106 del 26
settembre 1990  con  le  quali  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni   private   e  di  interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha
comunicato il  proprio  parere  favorevole  alla  approvazione  delle
tariffe  e  delle  condizioni  di polizza presentate dalla richiamata
impresa;
  Considerato  che,  ai  fini di garantire l'effettiva attuazione del
programma di attivita' la Assimoco S.p.a.,  si  e'  impegnata  a  non
cedere  a  terzi il controllo della societa' Assimoco vita S.p.a. nei
cinque anni successivi all'autorizzazione all'esercizio;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  societa' Assimoco vita S.p.a., con sede in Roma, e' autorizzata
ad  esercitare,  nel   territorio   della   Repubblica,   l'attivita'
assicurativa  nei  rami  I  e V e riassicurativa nel ramo I di cui al
punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.
  La  Assimoco S.p.a., non potra' procedere ad alcuna alienazione nel
primo quinquennio di attivita', del pacchetto azionario di  controllo
della  Assimoco vita S.p.a. se non previa autorizzazione del Ministro
dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato,   su   parere
dell'ISVAP.