IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Vista la nota del 27 agosto 1990 del comune di Raddusa, trasmessa dal prefetto di Catania, con la quale il sindaco di quella amministrazione, nel rappresentare che a causa della perdurante siccita' si e' verificata una drastica riduzione della portata dei pozzi, tale da non permettere di soddisfare le esigenze idropotabili della popolazione, chiede un contributo straordinario di L. 100.000.000 al fine di provvedere al rifornimento idrico alternativo a mezzo di autobotti, in attesa della realizzazione dei lavori di una nuova captazione delle acque; Visto il telegramma n. 2613/27.5/Gab. del 15 settembre 1990 con cui il prefetto di Catania, nell'esprimere parere favorevole all'accoglimento della suddetta richiesta, fa presente, nel contempo, che la conclamata emergenza nel comune di Raddusa potrebbe essere fronteggiata con la somma di L. 42.688.885; Vista l'istanza del sindaco di Raddusa del 20 settembre 1990 con cui, in conformita' con quanto sopra, viene rideterminata la richiesta di mutuo in L. 42.689.000; Vista l'ordinanza n. 1838/F/PC del 13 dicembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989 con la quale veniva assegnato un ulteriore contributo di L. 100.000.000 al prefetto di Catania al fine di provvedere al rifornimento idrico alternativo della popolazione del comune di Castel di Judica, a mezzo autobotti, nelle more della realizzazione di un progetto di costruzione di una condotta volante, disposta con ordinanza n. 1674/FPC del 24 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989; Vista l'istanza n. 6914 del 13 settembre 1990 con cui il sindaco di quest'ultimo comune riformula la domanda di mutuo in L. 57.311.115 essendosi realizzati anzitempo i lavori della sopradetta condotta volante; Risultando pertanto sulla somma di L. 100.000.000, assegnata con ordinanza n. 1838/FPC del 13 dicembre 1989, una economia di L. 42.688.885; Considerata la necessita' di accogliere la cennata istanza del sindaco di Raddusa al fine di non privare la popolazione di quest'ultimo comune del necessario approvvigionamento idropotabile; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Il prefetto di Catania e' autorizzato a provvedere al rifornimento idrico alternativo della popolazione del comune di Raddusa, a mezzo autobotti, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, dell'amministrazione del comune interessato, utilizzando la somma di L. 42.688.885, residua della somma di L. 100.000.000, assegnata allo stesso con ordinanza n. 1838/FPC del 13 dicembre 1989, per soddisfare le esigenze idropotabili del comune di Castel di Judica. Il prefetto, ove necessario, potra' fare anche ricorso a provvedimenti in deroga alle vigenti disposizioni.