IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Vista  la  nota del 27 agosto 1990 del comune di Raddusa, trasmessa
dal  prefetto  di  Catania,  con  la  quale  il  sindaco  di   quella
amministrazione,  nel  rappresentare  che  a  causa  della perdurante
siccita' si e' verificata una drastica riduzione  della  portata  dei
pozzi,  tale da non permettere di soddisfare le esigenze idropotabili
della  popolazione,  chiede  un  contributo   straordinario   di   L.
100.000.000  al fine di provvedere al rifornimento idrico alternativo
a mezzo di autobotti, in attesa della realizzazione dei lavori di una
nuova captazione delle acque;
  Visto il telegramma n. 2613/27.5/Gab. del 15 settembre 1990 con cui
il   prefetto   di   Catania,   nell'esprimere   parere    favorevole
all'accoglimento della suddetta richiesta, fa presente, nel contempo,
che la conclamata emergenza nel comune  di  Raddusa  potrebbe  essere
fronteggiata con la somma di L. 42.688.885;
  Vista  l'istanza  del  sindaco di Raddusa del 20 settembre 1990 con
cui,  in  conformita'  con  quanto  sopra,  viene  rideterminata   la
richiesta di mutuo in L. 42.689.000;
  Vista  l'ordinanza  n.  1838/F/PC  del 13 dicembre 1989, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre  1989  con  la  quale
veniva  assegnato  un  ulteriore  contributo  di  L.   100.000.000 al
prefetto di Catania al fine  di  provvedere  al  rifornimento  idrico
alternativo della popolazione del comune di Castel di Judica, a mezzo
autobotti,  nelle  more  della  realizzazione  di  un   progetto   di
costruzione  di  una  condotta  volante,  disposta  con  ordinanza n.
1674/FPC del 24 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81
del 7 aprile 1989;
  Vista l'istanza n. 6914 del 13 settembre 1990 con cui il sindaco di
quest'ultimo comune riformula la domanda di mutuo  in  L.  57.311.115
essendosi  realizzati  anzitempo  i  lavori della sopradetta condotta
volante;
  Risultando  pertanto  sulla  somma di L. 100.000.000, assegnata con
ordinanza n. 1838/FPC del  13  dicembre  1989,  una  economia  di  L.
42.688.885;
  Considerata  la  necessita'  di  accogliere  la cennata istanza del
sindaco  di  Raddusa  al  fine  di  non  privare  la  popolazione  di
quest'ultimo comune del necessario approvvigionamento idropotabile;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Il  prefetto di Catania e' autorizzato a provvedere al rifornimento
idrico alternativo della popolazione del comune di Raddusa,  a  mezzo
autobotti,  avvalendosi, ove ritenuto opportuno, dell'amministrazione
del comune  interessato,  utilizzando  la  somma  di  L.  42.688.885,
residua  della  somma  di  L.  100.000.000, assegnata allo stesso con
ordinanza n.  1838/FPC  del  13  dicembre  1989,  per  soddisfare  le
esigenze idropotabili del comune di Castel di Judica.
  Il   prefetto,   ove   necessario,  potra'  fare  anche  ricorso  a
provvedimenti in deroga alle vigenti disposizioni.