IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2134,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo;
  Vista la nota n. 1228 del 20 luglio 1989, con la quale il Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica   ha
trasmesso  il  parere del Consiglio universitario nazionale in merito
al   riordinamento    della    scuola    di    specializzazione    in
odontostomatologia;
  Riconosciuta  la particolare necessita' di apportare la modifica di
statuto in deroga  al  termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto rettorale n. 2837 del 26 maggio 1990, con il quale
e'   stata   istituita   la    scuola    di    specializzazione    in
odontostomatologia;
  Ritenuto  opportuno  rettificare  il predetto decreto rettorale, in
quanto contenente norme  di  carattere  generale  che  esulano  dalla
normativa specifica della scuola;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  L'art. 304, relativo alla scuola di specializzazione
in odontostomatologia, e' soppresso e sostituito dal
seguente:
           Scuola di specializzazione in odontostomatologia
  Art.  1. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Bari la
scuola di specializzazione in odontostomatologia, che  conferisce  il
diploma di specialista in odontostomatologia.
  La  scuola  e'  annessa  all'istituto  di  clinica  odontoiatrica e
stomatologica.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  conferire  una  profonda  e completa
preparazione  specialistica   nei   diversi   campi   di   competenza
dell'odontoiatria   e   della   stomatologia  ed  e'  finalizzata  al
conseguimento, successivamente alla laurea in medicina  e  chirurgia,
di un diploma che legittimi nell'esercizio professionale l'assunzione
della qualifica di specialista.
  Art.  2. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile
di abbreviazioni.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  Il   numero   degli  iscritti  e'  di  quindici  per  ogni  anno  e
complessivamente di quarantacinque per l'intero corso di studi.
  Alla  scuola  sono  ammessi  i  laureati in medicina e chirurgia in
possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.
  Art.  3.  - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.
  Art.  4.  -  La  scuola  comprende  quattro  aree di insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) area medica;
    b) area chirurgica;
    c) area stomatologica;
    d) area specialistica odontoiatrica.
  Art.  5.  -  Gli  insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
  1) Area medica:
   farmacologia;
   anestesiologia e rianimazione;
   dermatologia;
   medicina legale;
   embriologia (dento-maxillo-facciale).
  2) Area chirurgica:
   chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale;
   clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche
operative.
  3) Area stomatologica:
   odontostomatologia preventiva;
   patologia oro-maxillo-facciale;
   radiologia odontostomatologica;
   parodontologia;
   clinica odontostomatologica.
  4) Area specialistica odontoiatrica:
   materiali dentari;
   odontotecnica;
   odontoiatria infantile;
   endodonzia;
   clinica protesica;
   ortognatodonzia;
   odontoiatria conservativa.
 Art. 6. - L'attivita' didattica comprende ottocento ore di didattica
formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata  in
una attivita' didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti
(quattrocento ore come di seguito  ripartite)  ed  in  una  attivita'
didattica  elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo
di  ulteriori  quattrocento  ore,  rivolta  all'approfondimento   del
curriculum  corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali
(monte ore elettivo).
  La  frequenza  nelle  diverse aree avviene pertanto come di seguito
specificato:
  1› Anno:
   1) Area medica (ore 70):
    farmacologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ore  20
    anestesiologia e rianimazione  . . . . . . . . . . . . . . "   20
    dermatologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   10
    embriologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   20
   2) Area chirurgica (ore 50):
    chirurgia odontostomatologica e
tecniche di anestesia locale   . . . . . . . . . . . . . . . . "   50
   3) Area stomatologica (ore 80):
    patologia oro-maxillo-facciale   . . . . . . . . . . . . . "   50
    clinica odontostomatologica  . . . . . . . . . . . . . . . "   30
   4) Area specialistica odontoiatrica (ore 200):
    materiali dentari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   50
    odontotecnica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   50
    odontoiatria conservativa  . . . . . . . . . . . . . . . . "  100
  Monte ore elettivo: ore  400.
  2› Anno:
   1) Area chirurgica (ore 50):
    chirurgia odontostomatologica e tecniche di
anestesia locale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ore  50
   2) Area stomatologica (ore 100):
    odontostomatologia preventiva  . . . . . . . . . . . . . . "   20
    radiologia odontostomatologica   . . . . . . . . . . . . . "   30
    parodontologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   50
   3) Area specialistica odontoiatrica (ore 250):
    odontoiatria infantile   . . . . . . . . . . . . . . . . . "   50
    clinica protesica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   70
    ortognatodonzia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   50
    odontoiatria conservativa  . . . . . . . . . . . . . . . . "   80
  Monte ore elettivo: ore  400.
  3› Anno:
   1) Area medica (ore 20):
    medicina legale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ore  20
   2) Area chirurgica (ore 30):
    clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche
operative  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   30
   3) Area stomatologica (ore 100):
    parodontologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "   30
    clinica odontostomatologica  . . . . . . . . . . . . . . . "   70
   4) Area specialistica odontoiatrica (ore 250):
    endodonzia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ore  50
    clinica protesica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  100
    ortognatodonzia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  100
  Monte ore elettivo (2): ore  400.
  Art.  7.  -  Le attivita' pratiche, previste dall'ordinamento degli
studi, distinte in una fase di addestramento  preclinico  ed  in  una
fase di addestramento clinico, sono rappresentate da esercitazioni di
odontoiatria simulata e da diagnosi e trattamento  dei  casi  clinici
nei diversi campi della odontostomatologia nell'ambito dell'attivita'
dell'istituto  sede  della  scuola.  Leore   complessive,  che   sono
dedicate  all'attivita'  didattica e pratica, sono articolate secondo
l'orario predisposto di anno in anno dal consiglio della  scuola,  in
conformita' a quanto esposto dall'art. 7.
  Art.  8.  -  Ogni  iscritto deve provvedere al corredo personale di
strumenti secondo le indicazioni della scuola.
  Art.  9.  -  La  frequenza  necessaria  per  sostenere gli esami di
profitto alla fine di ogni singolo  anno  accademico  deve  ammontare
all'85%   della   frequenza  richiesta.  Le  assenze  vanno  comunque
giustificate. Ai fini della frequenza e delle attivita'  pratiche  va
riconosciuta  utile  sulla  base di idonea documentazione comprovata,
equivalente ad un  ammontare  diore   pari  a  quello  della  scuola,
l'attivita'  svolta  dallo  specializzando  in  strutture di servizio
socio-sanitario attinenti alla specializzazione  anche  all'estero  o
nell'ambito  di  quanto  previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38,
materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
  Art.  10.  -  Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il
corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude  con  un
esame  finale  consistente  nella  discussione  di  una dissertazione
scritta su un tema assegnato dal direttore della scuola.
  A  coloro  che  abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il
diploma di specialista.
  Art. 11. - L'importo delle tasse e sopratasse dovuto dagli iscritti
alla scuola e'  previsto  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge;  i
contributi   sono   stabiliti   anno   per   anno  dal  consiglio  di
amministrazione su proposta del consiglio della scuola stessa.
  Art.  12. - Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi
dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n.  382,  al
consiglio  di  corso  di  laurea  in  materia  di coordinamento degli
insegnamenti.
  Art.  13.  -  La  direzione  della  scuola ha sede nell'istituto di
clinica odontostomatologica ed e' affidata al professore ordinario  o
straordinario  che  insegni  anche  nella  scuola  stessa. In caso di
motivato impedimento dei professori di prima fascia la  direzione  e'
affidata ai professori di seconda fascia.
  Art.  14.  -  La  scuola  dispone  di personale docente della prima
fascia e seconda fascia, nonche' il personale non docente  del  ruolo
amministrativo, tecnico odontotecnico ed ausiliario.
  Art. 15. - Le attrezzature cliniche, didattiche, di laboratorio, di
odontotecnica, radiologiche  esistenti  nella  clinica  odontoiatrica
sono utilizzate per la scuola.
  Art.  16. - Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si
rinvia alla "normativa generale" per le scuole di specializzazione.
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  a  norma  di  legge nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bari, 17 ottobre 1990
                                                           Il rettore