IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo; Vista la nota n. 1228 del 20 luglio 1989, con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso il parere del Consiglio universitario nazionale in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in odontostomatologia; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto rettorale n. 2837 del 26 maggio 1990, con il quale e' stata istituita la scuola di specializzazione in odontostomatologia; Ritenuto opportuno rettificare il predetto decreto rettorale, in quanto contenente norme di carattere generale che esulano dalla normativa specifica della scuola; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 304, relativo alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, e' soppresso e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in odontostomatologia Art. 1. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Bari la scuola di specializzazione in odontostomatologia, che conferisce il diploma di specialista in odontostomatologia. La scuola e' annessa all'istituto di clinica odontoiatrica e stomatologica. La scuola ha lo scopo di conferire una profonda e completa preparazione specialistica nei diversi campi di competenza dell'odontoiatria e della stomatologia ed e' finalizzata al conseguimento, successivamente alla laurea in medicina e chirurgia, di un diploma che legittimi nell'esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista. Art. 2. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. Il numero degli iscritti e' di quindici per ogni anno e complessivamente di quarantacinque per l'intero corso di studi. Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. Art. 3. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 4. - La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) area medica; b) area chirurgica; c) area stomatologica; d) area specialistica odontoiatrica. Art. 5. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: 1) Area medica: farmacologia; anestesiologia e rianimazione; dermatologia; medicina legale; embriologia (dento-maxillo-facciale). 2) Area chirurgica: chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale; clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative. 3) Area stomatologica: odontostomatologia preventiva; patologia oro-maxillo-facciale; radiologia odontostomatologica; parodontologia; clinica odontostomatologica. 4) Area specialistica odontoiatrica: materiali dentari; odontotecnica; odontoiatria infantile; endodonzia; clinica protesica; ortognatodonzia; odontoiatria conservativa. Art. 6. - L'attivita' didattica comprende ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in una attivita' didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: 1 Anno: 1) Area medica (ore 70): farmacologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ore 20 anestesiologia e rianimazione . . . . . . . . . . . . . . " 20 dermatologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10 embriologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20 2) Area chirurgica (ore 50): chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 3) Area stomatologica (ore 80): patologia oro-maxillo-facciale . . . . . . . . . . . . . " 50 clinica odontostomatologica . . . . . . . . . . . . . . . " 30 4) Area specialistica odontoiatrica (ore 200): materiali dentari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 odontotecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 odontoiatria conservativa . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 Monte ore elettivo: ore 400. 2 Anno: 1) Area chirurgica (ore 50): chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ore 50 2) Area stomatologica (ore 100): odontostomatologia preventiva . . . . . . . . . . . . . . " 20 radiologia odontostomatologica . . . . . . . . . . . . . " 30 parodontologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 3) Area specialistica odontoiatrica (ore 250): odontoiatria infantile . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 clinica protesica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 70 ortognatodonzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 50 odontoiatria conservativa . . . . . . . . . . . . . . . . " 80 Monte ore elettivo: ore 400. 3 Anno: 1) Area medica (ore 20): medicina legale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ore 20 2) Area chirurgica (ore 30): clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30 3) Area stomatologica (ore 100): parodontologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 30 clinica odontostomatologica . . . . . . . . . . . . . . . " 70 4) Area specialistica odontoiatrica (ore 250): endodonzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ore 50 clinica protesica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 ortognatodonzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 Monte ore elettivo (2): ore 400. Art. 7. - Le attivita' pratiche, previste dall'ordinamento degli studi, distinte in una fase di addestramento preclinico ed in una fase di addestramento clinico, sono rappresentate da esercitazioni di odontoiatria simulata e da diagnosi e trattamento dei casi clinici nei diversi campi della odontostomatologia nell'ambito dell'attivita' dell'istituto sede della scuola. Leore complessive, che sono dedicate all'attivita' didattica e pratica, sono articolate secondo l'orario predisposto di anno in anno dal consiglio della scuola, in conformita' a quanto esposto dall'art. 7. Art. 8. - Ogni iscritto deve provvedere al corredo personale di strumenti secondo le indicazioni della scuola. Art. 9. - La frequenza necessaria per sostenere gli esami di profitto alla fine di ogni singolo anno accademico deve ammontare all'85% della frequenza richiesta. Le assenze vanno comunque giustificate. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile sulla base di idonea documentazione comprovata, equivalente ad un ammontare diore pari a quello della scuola, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 10. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un tema assegnato dal direttore della scuola. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 11. - L'importo delle tasse e sopratasse dovuto dagli iscritti alla scuola e' previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola stessa. Art. 12. - Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti. Art. 13. - La direzione della scuola ha sede nell'istituto di clinica odontostomatologica ed e' affidata al professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione e' affidata ai professori di seconda fascia. Art. 14. - La scuola dispone di personale docente della prima fascia e seconda fascia, nonche' il personale non docente del ruolo amministrativo, tecnico odontotecnico ed ausiliario. Art. 15. - Le attrezzature cliniche, didattiche, di laboratorio, di odontotecnica, radiologiche esistenti nella clinica odontoiatrica sono utilizzate per la scuola. Art. 16. - Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla "normativa generale" per le scuole di specializzazione. Il presente decreto sara' pubblicato a norma di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 17 ottobre 1990 Il rettore