AVVERTENZA:
             Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
          Ministero di grazia e  giustizia  ai  sensi  dell'art.  11,
          comma   1,  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,
          nonche'  dell'art.  10,  commi  2  e  3, del medesimo testo
          unico, al solo fine di  facilitare  la  lettura  sia  delle
          disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche
          apportate  dalla  legge  di  conversione,  che  di   quelle
          modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui riportati.
             Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono
          stampate con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ..... ))
             A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le modifiche apportate dalla  legge  di  conversione  hanno
          efficacia   dal   giorno  successivo  a  quello  della  sua
          pubblicazione.
             Il  comma  2  dell'art. 1 della legge di conversione del
          presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i
          provvedimenti  adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti
          prodotti ed i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
          decreto-legge  21  luglio  1990,  n.  192,  compresi quelli
          prodotti fino al 26  luglio  1990  dall'art.  7,  comma  1,
          lettere  ((  a), b) e g) )) , e dall'art. 8, comma 5, nella
          parte in cui sostituisce la lettera H), punto  1),  lettere
          ((  b), c) e d) )) , della tabella B allegata alla legge 19
          marzo 1973, n. 32. Il termine previsto dall'art. 10,  comma
          5,   del  predetto  decreto-legge  n.  192  del  1990,  per
          l'effettuazione del versamento della differenza di  imposta
          sulle  giacenze  degli alcoli dichiarate, viene fissato nel
          decimo giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge. Restano altresi' validi gli atti ed i
          provvedimenti adottati  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti
          prodotti  ed  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla base del
          decreto-legge 22  maggio  1990,  n.  120,  compresi  quelli
          relativi   all'art.  7,  comma  2,  del  predetto  decreto,
          limitatamente alla imposizione del diritto  erariale  sulle
          acque minerali condizionate a partire dal 23 maggio 1990 ed
          immesse in commercio fino alla data  del  21  luglio  dello
          stesso   anno;  il  diritto  erariale  dovuto  sulle  acque
          minerali condizionate e immesse in commercio dal 1›  luglio
          al  21  luglio  1990 deve essere versato entro il giorno 30
          novembre con le stesse modalita' previste dal  decreto  del
          Ministro  delle finanze 18 luglio 1990, pubblicato nella ((
          Gazzetta Ufficiale )) n. 167 del 19 luglio 1990".
             I  DD.LL.  n.  120/1990  e  n.  192/1990,  di  contenuto
          pressoche' analogo, non sono stati convertiti in legge  per
          decorrenza   dei   termini   costituzionali   (i   relativi
          comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella ((
          Gazzetta  Ufficiale  ))  -  serie generale - n.  169 del 21
          luglio 1990 e n. 219 del 19 settembre 1990).
             Il   testo   delle   disposizioni   soprarichiamate   e'
          riprodotto in appendice.
                               Art. 1.
  1.  I  contribuenti i quali, con riferimento agli anni 1988 e 1989,
presentano, entro il 20 ottobre 1990, la denuncia agli effetti  della
tassa  per  lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ovvero integrano
la denuncia gia' presentata ai medesimi effetti, non incorrono  nelle
sanzioni  per  omessa  o  infedele  denuncia  limitatamente alla base
imponibile o alla maggiore  base  imponibile  dichiarata,  sempreche'
alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto non sia stato
notificato avviso di accertamento.  La  denuncia  puo'  essere  anche
spedita  a  mezzo  raccomandata postale e si considera presentata nel
giorno in cui  e'  consegnata  all'ufficio  postale.  Dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente decreto fino al 20 ottobre 1990 e'
sospesa la notifica degli avvisi di accertamento relativi  agli  anni
1988  e  1989.  Per l'anno 1990 il termine per presentare la denuncia
prevista dall'articolo 274 del testo unico  per  la  finanza  locale,
approvato  con  regio  decreto  14  settembre  1931,  n. 1175 (a), e'
differito fino al 20 ottobre 1990.
  2.  I  comuni adottano idonee misure per la diffusione, nell'ambito
del proprio territorio, delle disposizioni recate dal  comma  1,  con
particolare  riferimento  ai  termini, alle modalita' ed agli effetti
ivi  previsti,  per  consentire  ai   contribuenti   di   avvalersene
agevolmente.
  3.  La tassa o la maggiore tassa liquidata per gli anni 1988 e 1989
e per l'anno 1990 sulla base delle denunce presentate  ai  sensi  del
comma  1,  primo periodo, e' riscossa, con apposito ruolo, in quattro
rate con scadenza nell'anno 1991. I concessionari  della  riscossione
versano  ai comuni l'ammontare delle predette tasse liquidate per gli
anni 1988 e 1989 e in apposito  capitolo  del  bilancio  dello  Stato
l'ammontare di quelle liquidate per l'anno 1990.
  4.  I soggetti che presentano denuncia agli effetti della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli di  cui  al
comma  1,  hanno  l'obbligo  di  indicare il proprio numero di codice
fiscale nelle denunce.
  5.  Al fine di agevolare l'esercizio dell'azione di accertamento da
parte dei comuni, il  sistema  informativo  dell'anagrafe  tributaria
provvede  all'incrocio  dei  dati,  forniti  dal  Consorzio nazionale
obbligatorio  tra  i  concessionari  del  servizio  di   riscossione,
relativi  ai  soggetti  iscritti nei ruoli ai fini della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con i dati del catasto,  degli
atti  di  compravendita  e locazione immobiliare, delle dichiarazioni
presentate ai fini delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  sul
valore  aggiunto  e  con  ogni  altro  dato  in  possesso del sistema
informativo stesso, nonche' con i dati  forniti  dall'Ente  nazionale
per l'energia elettrica e dalle aziende municipalizzate fornitrici di
energia elettrica; il sistema informativo,  effettuati  gli  incroci,
invia   ai  comuni  elenchi  dei  soggetti  che  risultano  non  aver
provveduto al pagamento della tassa per lo  smaltimento  dei  rifiuti
solidi urbani.
  6.  Il  Ministero delle finanze, avvalendosi del servizio ispettivo
per la finanza locale,  effettua  presso  i  comuni  verifiche  sulla
gestione  della  tassa  e  sulla  utilizzazione  dei dati forniti dal
sistema informativo dell'anagrafe tributaria ai  fini  dell'esercizio
dell'azione di accertamento.
(( 6-bis. Per l'anno 1991 i comuni possono rideliberare le tariffe ))
(( della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro  ))
(( il 31 dicembre 1990.                                            ))
 
             (a)  L'art.  274  del  testo unico sulla finanza locale,
          approvato con R.D. n. 1175/1931, come modificato  dall'art.
          42 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e' cosi' formulato:
             "Art. 274 (Denunzie; termini). - Nei primi cinque giorni
          di settembre il podesta' (ora sindaco, n.d.r.), con  avviso
          da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici,
          invita i contribuenti a denunziare, entro il 20  settembre,
          i  singoli  cespiti soggetti alle imposte e tasse istituite
          dal comune.
          La  denuncia va fatta su appositi moduli messi dal comune a
          disposizione degli interessati. Il comune  ha  facolta'  di
          richiedere il pagamento dei moduli stessi in misura pari al
          loro costo.
             La  denunzia non e' necessaria da parte dei contribuenti
          gia'  iscritti  nei  ruoli,   quando   le   condizioni   di
          tassabilita' siano rimaste invariate.
             L'obbligo della denunzia non esclude gli accertamenti di
          ufficio che possono essere eseguiti in qualunque tempo.
             Per  le  denunzie e l'accertamento del bestiame soggetto
          all'imposta possono,  per  particolari  condizioni  locali,
          riconosciute   dalla   giunta  provinciale  amministrativa,
          stabilirsi termini diversi da  quelli  sopra  indicati:  in
          tale   ipotesi   sono  analogamente  modificati  i  termini
          previsti nei successivi articoli".
                                   APPENDICE
          Con riferimento all'avvertenza:
             Si  riporta  il  testo delle disposizioni richiamate nel
          comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione:
             "Art. 7, comma 1, lettere a), b) e g), D.L. n. 192/1990.
          1. Sono aumentate le aliquote dell'imposta di fabbricazione
          e  della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti
          prodotti petroliferi:
               a) benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
          benzina e petrolio diverso  da  quello  lampante,  da  lire
          87.021  a lire 92.063 per ettolitro, alla temperatura di 15
          ›C;
               b)  'Jet Fuel JP4' destinato all'Amministrazione della
          difesa,  relativamente   al   quantitativo   eccedente   il
          contingente  annuo  di  tonnellate  18.000  sulle  quali e'
          dovuta l'imposta nella  misura  normale  stabilita  per  la
          benzina,  da  lire  8.702,10 a lire 9.206,30 per ettolitro,
          alla temperatura di 15 ›C;
           (omissis);
              g)  oli  da  gas da usare come combustibile di cui alla
          lettera F), punto 1), della tabella B allegata  alla  legge
          19  marzo  1973, n. 32, e successive modificazioni, da lire
          49.924 a lire 54.546 per ettolitro, alla temperatura di  15
          ›C".
             "Art.  8,  comma 5, D.L. n. 192/1990 (nella parte in cui
          sostituisce la lettera H), punto 1), lettere b), c)  e  d),
          della  tabella B allegata alla legge n. 32/1973). - H)  Oli
          combustibili diversi da quelli speciali:
             1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie
          e nei forni:
              aliquote per cento kg:
                (omissis);
                b) semifluidi  . . . . . . . . . . . . . . . 23.081
                c) fluidi  . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.898
                d) fluidissimi   . . . . . . . . . . . . . .  62.509"
             "Art.   10,   comma  5,  D.L.  n.  192/1990.  -  5.  Per
          l'applicazione delle disposizioni contenute  nel  comma  4,
          valgono le norme dell'art. 9 della legge 11 maggio 1981, n.
          213, e del successivo art. 10, sostituito dall'art. 2 della
          legge 26 dicembre 1981, n. 777, ad eccezione del termine di
          effettuazione del versamento della  differenza  di  imposta
          sulle   giacenze   dichiarate   che   viene   fissato   nel
          quindicesimo giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto".
             "Art. 7, comma 2, D.L. n. 120/1990. - 2. E' istituito un
          diritto erariale  sulle  acque  minerali  da  immettere  in
          commercio  mediante  confezioni in bottiglie o contenitori.
          Il diritto erariale e' dovuto nella misura di lire  92  per
          ogni  litro  di  acqua  confezionato  per  la  vendita  dai
          soggetti che  eseguono  il  condizionamento  del  prodotto,
          sulla  base delle annotazioni effettuate ai sensi dell'art.
          8 del decreto del Ministro delle finanze  27  agosto  1976,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1› settembre
          1976. I soggetti anzidetti devono versare, entro il  giorno
          20  del  mese  successivo  a  ciascun  trimestre solare, al
          concessionario    della    riscossione     territorialmente
          competente,  l'importo  complessivo  del  diritto  erariale
          risultante  dalla  contabilizzazione  dei  quantitativi  di
          acqua  condizionati  nel trimestre precedente. Per le acque
          minerali di provenienza estera confezionate in bottiglie  o
          contenitori  il diritto erariale e' dovuto dall'importatore
          ed e' riscosso dalla dogana all'atto dell'importazione".
             "D.M.  18  luglio  1990:  Modalita' per il versamento al
          concessionario del diritto erariale sulle acque  minerali".