AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ..... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192, compresi quelli prodotti fino al 26 luglio 1990 dall'art. 7, comma 1, lettere (( a), b) e g) )) , e dall'art. 8, comma 5, nella parte in cui sostituisce la lettera H), punto 1), lettere (( b), c) e d) )) , della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. Il termine previsto dall'art. 10, comma 5, del predetto decreto-legge n. 192 del 1990, per l'effettuazione del versamento della differenza di imposta sulle giacenze degli alcoli dichiarate, viene fissato nel decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano altresi' validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, compresi quelli relativi all'art. 7, comma 2, del predetto decreto, limitatamente alla imposizione del diritto erariale sulle acque minerali condizionate a partire dal 23 maggio 1990 ed immesse in commercio fino alla data del 21 luglio dello stesso anno; il diritto erariale dovuto sulle acque minerali condizionate e immesse in commercio dal 1 luglio al 21 luglio 1990 deve essere versato entro il giorno 30 novembre con le stesse modalita' previste dal decreto del Ministro delle finanze 18 luglio 1990, pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale )) n. 167 del 19 luglio 1990". I DD.LL. n. 120/1990 e n. 192/1990, di contenuto pressoche' analogo, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella (( Gazzetta Ufficiale )) - serie generale - n. 169 del 21 luglio 1990 e n. 219 del 19 settembre 1990). Il testo delle disposizioni soprarichiamate e' riprodotto in appendice. Art. 1. 1. I contribuenti i quali, con riferimento agli anni 1988 e 1989, presentano, entro il 20 ottobre 1990, la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ovvero integrano la denuncia gia' presentata ai medesimi effetti, non incorrono nelle sanzioni per omessa o infedele denuncia limitatamente alla base imponibile o alla maggiore base imponibile dichiarata, sempreche' alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato avviso di accertamento. La denuncia puo' essere anche spedita a mezzo raccomandata postale e si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata all'ufficio postale. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 20 ottobre 1990 e' sospesa la notifica degli avvisi di accertamento relativi agli anni 1988 e 1989. Per l'anno 1990 il termine per presentare la denuncia prevista dall'articolo 274 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (a), e' differito fino al 20 ottobre 1990. 2. I comuni adottano idonee misure per la diffusione, nell'ambito del proprio territorio, delle disposizioni recate dal comma 1, con particolare riferimento ai termini, alle modalita' ed agli effetti ivi previsti, per consentire ai contribuenti di avvalersene agevolmente. 3. La tassa o la maggiore tassa liquidata per gli anni 1988 e 1989 e per l'anno 1990 sulla base delle denunce presentate ai sensi del comma 1, primo periodo, e' riscossa, con apposito ruolo, in quattro rate con scadenza nell'anno 1991. I concessionari della riscossione versano ai comuni l'ammontare delle predette tasse liquidate per gli anni 1988 e 1989 e in apposito capitolo del bilancio dello Stato l'ammontare di quelle liquidate per l'anno 1990. 4. I soggetti che presentano denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli di cui al comma 1, hanno l'obbligo di indicare il proprio numero di codice fiscale nelle denunce. 5. Al fine di agevolare l'esercizio dell'azione di accertamento da parte dei comuni, il sistema informativo dell'anagrafe tributaria provvede all'incrocio dei dati, forniti dal Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, relativi ai soggetti iscritti nei ruoli ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con i dati del catasto, degli atti di compravendita e locazione immobiliare, delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e con ogni altro dato in possesso del sistema informativo stesso, nonche' con i dati forniti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende municipalizzate fornitrici di energia elettrica; il sistema informativo, effettuati gli incroci, invia ai comuni elenchi dei soggetti che risultano non aver provveduto al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 6. Il Ministero delle finanze, avvalendosi del servizio ispettivo per la finanza locale, effettua presso i comuni verifiche sulla gestione della tassa e sulla utilizzazione dei dati forniti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria ai fini dell'esercizio dell'azione di accertamento. (( 6-bis. Per l'anno 1991 i comuni possono rideliberare le tariffe )) (( della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro )) (( il 31 dicembre 1990. ))
(a) L'art. 274 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R.D. n. 1175/1931, come modificato dall'art. 42 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e' cosi' formulato: "Art. 274 (Denunzie; termini). - Nei primi cinque giorni di settembre il podesta' (ora sindaco, n.d.r.), con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita i contribuenti a denunziare, entro il 20 settembre, i singoli cespiti soggetti alle imposte e tasse istituite dal comune. La denuncia va fatta su appositi moduli messi dal comune a disposizione degli interessati. Il comune ha facolta' di richiedere il pagamento dei moduli stessi in misura pari al loro costo. La denunzia non e' necessaria da parte dei contribuenti gia' iscritti nei ruoli, quando le condizioni di tassabilita' siano rimaste invariate. L'obbligo della denunzia non esclude gli accertamenti di ufficio che possono essere eseguiti in qualunque tempo. Per le denunzie e l'accertamento del bestiame soggetto all'imposta possono, per particolari condizioni locali, riconosciute dalla giunta provinciale amministrativa, stabilirsi termini diversi da quelli sopra indicati: in tale ipotesi sono analogamente modificati i termini previsti nei successivi articoli". APPENDICE Con riferimento all'avvertenza: Si riporta il testo delle disposizioni richiamate nel comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione: "Art. 7, comma 1, lettere a), b) e g), D.L. n. 192/1990. 1. Sono aumentate le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi: a) benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, benzina e petrolio diverso da quello lampante, da lire 87.021 a lire 92.063 per ettolitro, alla temperatura di 15 C; b) 'Jet Fuel JP4' destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina, da lire 8.702,10 a lire 9.206,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 C; (omissis); g) oli da gas da usare come combustibile di cui alla lettera F), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, da lire 49.924 a lire 54.546 per ettolitro, alla temperatura di 15 C". "Art. 8, comma 5, D.L. n. 192/1990 (nella parte in cui sostituisce la lettera H), punto 1), lettere b), c) e d), della tabella B allegata alla legge n. 32/1973). - H) Oli combustibili diversi da quelli speciali: 1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni: aliquote per cento kg: (omissis); b) semifluidi . . . . . . . . . . . . . . . 23.081 c) fluidi . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.898 d) fluidissimi . . . . . . . . . . . . . . 62.509" "Art. 10, comma 5, D.L. n. 192/1990. - 5. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 4, valgono le norme dell'art. 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo art. 10, sostituito dall'art. 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777, ad eccezione del termine di effettuazione del versamento della differenza di imposta sulle giacenze dichiarate che viene fissato nel quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". "Art. 7, comma 2, D.L. n. 120/1990. - 2. E' istituito un diritto erariale sulle acque minerali da immettere in commercio mediante confezioni in bottiglie o contenitori. Il diritto erariale e' dovuto nella misura di lire 92 per ogni litro di acqua confezionato per la vendita dai soggetti che eseguono il condizionamento del prodotto, sulla base delle annotazioni effettuate ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro delle finanze 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 settembre 1976. I soggetti anzidetti devono versare, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare, al concessionario della riscossione territorialmente competente, l'importo complessivo del diritto erariale risultante dalla contabilizzazione dei quantitativi di acqua condizionati nel trimestre precedente. Per le acque minerali di provenienza estera confezionate in bottiglie o contenitori il diritto erariale e' dovuto dall'importatore ed e' riscosso dalla dogana all'atto dell'importazione". "D.M. 18 luglio 1990: Modalita' per il versamento al concessionario del diritto erariale sulle acque minerali".