IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con  il  quale
si  prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
puo' essere  stabilito  l'aumento  o  la  riduzione  dell'imposta  di
fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni
prodotti petroliferi fino all'importo  delle  variazioni  dei  prezzi
medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni o aumenti
dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno;
  Vista    la    comunicazione    della   segreteria   del   Comitato
interministeriale prezzi in data 27  novembre  1990,  concernente  la
variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 novembre 1990;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta  di  confine  sui  seguenti  prodotti  petroliferi   sono
stabilite fino al 31 dicembre 1990 nelle seguenti misure:
    a)  da  lire 85.714 a lire 87.859 per ettolitro, alla temperatura
di 15  C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia  minerale,
per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
    b)   da  lire  8.571,40  a  lire  8.785,90  per  ettolitro,  alla
temperatura di 15  C, per il prodotto  denominato  "Jet  Fuel  JP/4",
destinato   all'Amministrazione   della   difesa,   relativamente  al
quantitativo eccedente il  contingente  annuo  di  tonnellate  18.000
sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la
benzina;
    c)  da  lire  52.889 a lire 54.515 e da lire 24.783 a lire 26.409
per ettolitro, alla temperatura di 15  C, rispettivamente per gli oli
da  gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso
di illuminazione e riscaldamento di cui alla lettera F), punto 1),  e
D),  punto  3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n.
32;
    d)  da  lire 22.585 a lire 23.072, da lire 25.302 a lire 25.886 e
da lire 60.623 a lire 62.473 per cento kg, rispettivamente,  per  gli
oli  combustibili  diversi  da  quelli speciali, semifluidi, fluidi e
fluidissimi, di cui alla lettera H, punti 1- b) ,  1-  c)  e  1-  d),
della predetta tabella B.