IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  1,  comma  1,  della legge 30 luglio 1990, n. 218, a
norma del quale gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui
all'art.   29   del  regio  decreto-legge  12  marzo  1936,  n.  375,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938,  n.  141,  e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' le casse comunali di
credito agrario e i monti di credito su pegno  di  seconda  categoria
che  non  raccolgono  risparmio  tra  il  pubblico possono effettuare
trasformazioni ovvero fusioni con altri enti  creditizi  pubblici  di
qualsiasi   natura,   da   cui,   anche   a   seguito  di  successive
trasformazioni o conferimenti, risultino comunque societa' per azioni
operanti  nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra
enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che  hanno  per
oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine;
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  della  citata  legge secondo cui alle
operazioni indicate al precedente comma 1,  nonche'  ai  conferimenti
dell'azienda, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una
o piu' societa' per azioni gia' iscritte  nell'albo  suddetto  ovvero
appositamente  costituite  anche  con  atto  unilaterale e aventi per
oggetto l'attivita' svolta dall'ente conferente o rami  di  essa,  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge medesima;
  Visto l'art. 7, comma 2, della indicata legge secondo il quale ove,
a seguito dei conferimenti, le  aziende  o  le  partecipazioni  siano
state  iscritte  in bilancio a valori superiori all'ultimo valore dei
beni ricevuti riconosciuto ai fini delle imposte  sui  redditi,  deve
essere  allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di
riconciliazione  tra  i  dati  esposti  nel  bilancio  ed  i   valori
fiscalmente riconosciuti;
  Visto  lo  stesso  art.  7,  comma 2, della legge citata in base al
quale nel caso di operazioni che nel  loro  complesso  soddisfino  le
condizioni  di  cui  all'art.  1,  ripartite  in  piu'  fasi ai sensi
dell'art.  2,  comma  1,  lettera  a),  della  medesima   legge,   le
disposizioni ivi contenute si applicano anche ai conferimenti ed alle
cessioni di azioni rivenienti dai conferimenti  d'azienda  effettuati
nell'ambito  di  un unitario programma approvato a norma dello stesso
art. 1;
  Visto  l'art.  7,  comma  5,  della  legge  citata secondo cui alle
operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura
societaria  al  fine  di  costituire  un  gruppo  creditizio ai sensi
dell'art. 5 della legge citata si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 del medesimo art. 7;
  Considerato  che ai sensi del predetto art. 7, comma 2, con decreto
del Ministro delle finanze si deve provvedere, entro  novanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  citata  legge  n. 218, a
stabilire le caratteristiche del prospetto;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  approvato l'annesso prospetto di riconciliazione in conformita'
del quale le societa' per azioni, ove a seguito delle  operazioni  di
cui  all'art.  1  e  all'art.  7  della legge 30 luglio 1990, n. 218,
iscrivono in bilancio i beni ricevuti a  valori  superiori  a  quelli
riconosciuti  ai  fini  delle  imposte sui redditi, devono indicare i
dati esposti  in  bilancio  e  i  corrispondenti  valori  fiscalmente
riconosciuti.