IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, a norma del quale gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi pubblici di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o conferimenti, risultino comunque societa' per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio e lungo termine; Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge secondo cui alle operazioni indicate al precedente comma 1, nonche' ai conferimenti dell'azienda, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una o piu' societa' per azioni gia' iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attivita' svolta dall'ente conferente o rami di essa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge medesima; Visto l'art. 7, comma 2, della indicata legge secondo il quale ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori all'ultimo valore dei beni ricevuti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; Visto lo stesso art. 7, comma 2, della legge citata in base al quale nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'art. 1, ripartite in piu' fasi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), della medesima legge, le disposizioni ivi contenute si applicano anche ai conferimenti ed alle cessioni di azioni rivenienti dai conferimenti d'azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso art. 1; Visto l'art. 7, comma 5, della legge citata secondo cui alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'art. 5 della legge citata si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 7; Considerato che ai sensi del predetto art. 7, comma 2, con decreto del Ministro delle finanze si deve provvedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 218, a stabilire le caratteristiche del prospetto; Decreta: Art. 1. E' approvato l'annesso prospetto di riconciliazione in conformita' del quale le societa' per azioni, ove a seguito delle operazioni di cui all'art. 1 e all'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, iscrivono in bilancio i beni ricevuti a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, devono indicare i dati esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti.