LA GIUNTA REGIONALE
   Vista  la  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  sulla tutela delle
bellezze naturali e il relativo regolamento di  esecuzione  approvato
con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939,  n.  1497,  presentata  dall'ENEL  -  zona  di  Lecco,  per  la
realizzazione  di  elettrodotto  a  15  KV  e  380/220  Volts aereo e
sotterraneo su area ubicata nel comune  di  Casargo  (Como),  mappale
3212,  foglio  7,  mappali  3200, 3024, 5417, 4835, 3040, 3091, 3094,
4512, 3093, 2869, 2866, 4850, 3098, 2870,  2812,  2874,  2876,  2881,
4806,  2916,  2917,  2918,  2915, 2884, 2887, 4799, 2903, 2901, 2911,
4804, 4825, 4828, foglio 6, sottoposta  a  vincolo  paesaggistico  in
forza  dell'art.  1,  lettera  g), della legge 8 agosto 1985, n. 431,
nonche' gravata da vincolo di immodificabilita'  ed  inedificabilita'
temporanea  di  cui  all'art.  1- ter legge 8 agosto 1985, n. 431, in
quanto ricompresa nell'ambito  territoriale  n.  6,  individuato  con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in  argomento,
diretta  al  soddisfacimento  di  interessi pubblici, consistenti nel
dotare del servizio di energia elettrica utenze attualmente prive;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare  i  suddetti  interessi  pubblici ad essa sottesi, i quali
rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta  regionale  non
puo'  esimersi  dal  prendere  in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8  agosto  1985,  n.  431:  cio'  in  considerazione  del
limitato impatto ambientale delle opere;
  Atteso  che  si  e'  provveduto, relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, a  verificare  che  la  stessa  non  risulta  in
contrasto  con  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che
urbanistico ed economico sociale,  propri  della  proposta  di  piano
paesistico;
  Riconosciuto  che, un'ottica di accelerazione del processo generale
di  pianificazione  paesistico-ambientale,   risultano   soddisfatte,
relativamente  all'area di cui trattasi, quelle finalita' di tutela e
valorizzazione dei beni paesistici,  costituenti  obiettivo  primario
della   legge   8  agosto  1985,  n.  431  e,  in  particolare  della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  6,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera' ad
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata nel comune di Casargo (Como), mappali 3212, foglio 7, mappali
3200,  3024,  5417,  4835,  3040, 3091, 3094, 4512, 3093, 2869, 2866,
4850, 3098, 2870, 2812, 2874, 2876, 2881,  4806,  2916,  2917,  2918,
2915, 2884, 2887, 4799, 2903, 2901, 2911, 4804, 4825, 4828, foglio 6,
dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  6,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3  giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4)  di inviare al sindaco del comune di Casargo (Como) copia della
Gazzetta Ufficiale, contenente la presente  deliberazione,  affinche'
provveda  ad  affiggerla  all'albo  comunale; il comune stesso dovra'
tenere  a  disposizione  degli  interessati  copia   della   Gazzetta
Ufficiale  con  la  relativa  planimetria, ai sensi dell'art. 4 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
    Milano, 1› ottobre 1990
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO