IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale, approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5
della legge 24 marzo 1980, n. 85, secondo il quale  il  Ministro  dei
trasporti  dispone,  con  propri  decreti,  la  revisione  generale o
parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;
 Visto  il  decreto  ministeriale  29  gennaio 1981 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 4 febbraio 1981), nel  testo  modificato
dall'art.  3  del  decreto  ministeriale  2 dicembre 1987 (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  289  dell'11  dicembre   1987),   che
stabilisce   quali  siano  le  categorie  di  veicoli  da  sottoporre
annualmente a revisione generale;
  Visto  il  decreto  ministeriale 16 dicembre 1989 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre  1989),  con  il  quale  e'
stata  disposta  per  il  1990  la revisione delle autovetture ad uso
privato immatricolate  per  la  prima  volta  entro  il  1979  e  non
revisionate  da oltre un quadriennio nonche' degli autoveicoli per il
trasporto di cose di massa complessiva fino  a  3,5  t  immatricolati
entro il 1984 e non revisionati da oltre un triennio;
  Considerata   l'opportunita'  di  proseguire  negli  interventi  di
controllo tecnico del parco di veicoli a motore e  rimorchi  da  piu'
tempo  non  sottoposti  a  visita  e  prova  di  revisione,  anche in
relazione al recepimento della direttiva n. 88/449/CEE del 26  luglio
1988  che  modifica  la  precedente  direttiva  n.  77/143/CEE del 29
dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ferma  restando la revisione generale ed annuale delle seguenti
categorie di veicoli:
    a) autobus;
    b)  autoveicoli  isolati  di  massa  complessiva  a  pieno carico
superiore a 3,5 tonnellate;
    c)  rimorchi  di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate;
    d)  autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio
con conducente;
    e) autoambulanze,
e'  disposta  per  il  1991  la  revisione  generale  delle ulteriori
seguenti categorie di veicoli:
   autovetture   ad   uso   privato,   non  comprese  nel  punto  d),
immatricolate per la prima volta con targa civile italiana  entro  il
31 dicembre 1980, con esclusione di quelle che siano state sottoposte
a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di  idoneita'  alla
circolazione nel 1991 o nel quadriennio precedente;
   autoveicoli  ad  uso  speciale ed autocaravan di massa complessiva
non superiore a 3,5 tonnellate, motocarri, motoveicoli per  trasporto
non  contemporaneo di persone e di cose, motoveicoli per uso speciale
o per trasporti specifici, immatricolati per la prima volta con targa
civile  italiana  entro il 31 dicembre 1985, con esclusione di quelli
che siano stati sottoposti a visita e prova  per  l'accertamento  dei
requisiti  d'idoneita'  alla  circolazione  nel  1991  o nel triennio
precedente.
  2. La revisione e' diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2
del decreto ministeriale 29 gennaio 1981 citato nelle premesse.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Nota alle premesse:
             -  Per il testo dell'art. 55 del testo unico delle norme
          sulla circolazione stradale (codice della strada)  si  veda
          nella nota all'art. 3.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  degli articoli 1 e 2 del D.M. 29 gennaio 1981
          e' il seguente:
             "Art.  1.  -  A  decorrere  dal  1981,  e'  disposta  la
          revisione generale ed annuale delle seguenti  categorie  di
          veicoli:
               a) autobus;
               b)  autoveicoli  isolati  di  peso complessivo a pieno
          carico superiore a 3,5 tonnellate;
               c)   rimorchi  di  peso  complessivo  a  pieno  carico
          superiore a 3,5 tonnellate;
               d)  autoveicoli  e motoveicoli in servizio di piazza o
          di noleggio con conducente;
               e) autoambulanze,
          con   esclusione   di   quei   veicoli   che   siano  stati
          immatricolati per la prima volta nell'anno solare in  corso
          o  nell'ultimo  bimestre  dell'anno  precedente, nonche' di
          quelli che nel medesimo periodo siano  stati  sottoposti  a
          visita   e   prova  per  l'accertamento  dei  requisiti  di
          idoneita' alla  circolazione  ai  sensi  dell'art.  54  del
          codice stradale".
             "Art.  2.  -  La  revisione  e'  diretta ad accertare la
          sussistenza,  nelle  categorie  di  veicoli  indicati   nel
          precedente  art.  1,  delle  condizioni di sicurezza per la
          circolazione e di  silenziosita'.  La  revisione,  inoltre,
          deve   accertare  che  i  predetti  veicoli  non  producano
          emanazioni  inquinanti  oltre  i  limiti   previsti   dalle
          normative vigenti.
             A  tal  fine,  nell'effettuazione  delle  operazioni  di
          revisione, il  controllo  tecnico  deve  essere  effettuato
          sugli  elementi  numerati  nella  tabella  II  allegata  al
          presente decreto,  purche'  i  dispositivi  si  riferiscano
          all'equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo".