IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visti la legge ed il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato; Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81; Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229; Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni; Visto l'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 991 "Provvedimenti a favore dei territori montani" modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1976, n. 657; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1; Visto l'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 220, relativo all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani; Visto che e' stato messo a punto un programma di opere che prevede la realizzazione di collegamenti telefonici per novantotto localita' (XXIII lotto); Visto, in particolare, il progetto relativo alle opere di cui sopra, redatto in data 22 luglio 1989 per l'importo complessivo di L. 3.403.949.000, I.V.A. compresa; Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore tecnico PTA nella 197a adunanza della sua seconda sezione in data 6 luglio 1990 e dal consiglio di amministrazione nella 1810a adunanza in data 10 luglio 1990; Decreta: Art. 1. E' approvato il progetto in data 22 luglio 1989 relativo alla realizzazione di novantotto collegamenti telefonici (XXIII lotto) nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani, per un importo globale di L. 3.403.949.000, di cui L. 2.860.461.500 per le opere e L. 543.487.500 per I.V.A.