IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che nell'art. 8 determina la composizione del comparto di contrattazione collettiva del personale della scuola, prevedendo altresi' la composizione delle delegazioni, di parte pubblica e sindacale, abilitata alla trattativa per la formazione dell'accordo riguardante il predetto comparto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, recettivo dell'accordo intercompartimentale 1985-87; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, recettivo dell'accordo intercompartimentale 1988-90; Vista la direttiva di cui alla circolare 28 ottobre 1988, n. 24518/8.93.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, concernente, in attuazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88, le modalita' di accertamento del requisito della maggiore rappresentativita' su base nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali; Vista la circolare 19 gennaio 1990, n. 42257.8.93.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1990, concernente l'aggiornamento dei dati di cui alla circolare n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988; Tenuto conto che, in base ai criteri ed ai parametri di cui alla citata direttiva-circolare del 28 ottobre 1988, sono da considerare maggiormente rappresentative su base nazionale le confederazioni sindacali nei confronti delle quali sia stata accertata, in base alla predetta direttiva-circolare, la rappresentativita' qualificata in almeno due comparti di contrattazione collettiva ovvero che siano presenti nella composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; Tenuto conto, altresi', che in base ai criteri ed ai parametri di cui alla citata direttiva-circolare del 28 ottobre 1988, sono da considerare maggiormente rappresentative su base nazionale le organizzazioni sindacali, le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche "o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevato in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale"; Tenuto conto, inoltre, della speciale disposizione contenuta nella circolare-direttiva del 28 ottobre 1988 che consente "nel caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi........ marginali deroghe, in via del tutto eccezionale e, ove ricorrano particolarissime ragioni giustificative, con motivati provvedimenti della pubblica amministrazione che tengano conto delle seguenti variabili di contesto: il grado di sindacalizzazione complessiva del comparto e delle aree professionali indicate, la consistenza relativa delle varie organizzazioni sindacali e la dinamica di crescita di nuove organizzazioni sindacali"; Viste le note n. 25034 del 20 luglio 1989, n. 3837 del 13 dicembre 1989, n. 16001 del 21 luglio 1990, n. 16060 del 24 luglio 1990 e gli atti in esse richiamati, trasmesse dal Ministero della pubblica istruzione in riferimento alle circolari-direttive in precedenza citate; Tenuto conto dei dati pervenuti con le predette note del Ministero della pubblica istruzione in relazione alle citate circolari-direttive; Decreta: Art. 1. La delegazione di parte pubblica di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, abilitata a condurre la trattativa per la formazione dell'accordo sindacale per il triennio 1991-93 riguardante il comparto del personale della scuola, e' composta nel modo seguente: Ministro per la funzione pubblica, presidente; Ministro del tesoro, o Sottosegretario di Stato delegato; Ministro del bilancio e della programmazione economica, o Sottosegretario di Stato delegato; Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o Sottosegretario di Stato delegato; Ministro della pubblica istruzione, o Sottosegretario di Stato delegato.