IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Visto l'art. 12 della citata legge 29 marzo 1983, n. 93, che disciplina gli accordi sindacali intercompartimentali, prevedendo altresi' la composizione delle delegazioni, di parte pubblica e sindacale, abilitate alla trattativa per la formazione degli accordi predetti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, recettivo dell'accordo intercompartimentale 1985-87; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, recettivo dell'accordo intercompartimentale 1988-90; Vista la direttiva di cui alla circolare 28 ottobre 1988, n. 24518/8.93.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, concernente, in attuazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/88, le modalita' di accertamento del requisito della maggiore rappresentativita' su base nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali; Vista la circolare 19 gennaio 1990, n. 42257.8.93.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1990, concernente l'aggiornamento dei dati di cui alla circolare n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988; Tenuto conto che, ai sensi del citato art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, della delegazione di parte pubblica sono componenti anche cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici, designati a maggioranza dai presidenti dei predetti enti; Tenuto conto delle designazioni dei rappresentanti degli enti pubblici non economici effettuate, a maggioranza, a seguito di apposito procedimento elettivo, dai presidenti delle varie categorie di enti; Tenuto conto, altresi', che, ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la delegazione sindacale e' composta "da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentative su base nazionale"; Tenuto conto che, in base ai criteri ed ai parametri di cui alla citata direttiva-circolare del 28 ottobre 1988, sono da considerare maggiormente rappresentative su base nazionale le confederazioni sindacali nei confronti delle quali sia stata accertata, in base alla predetta direttiva-circolare, la rappresentativita' qualificata in almeno due comparti di contrattazione collettiva ovvero che siano presenti nella composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; Tenuto conto dei dati pervenuti da parte delle pubbliche amministrazioni in relazione alle citate circolari-direttive e della attuale composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; Decreta: Art. 1. La delegazione di parte pubblica di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, abilitata a condurre la trattativa per la formazione dell'accordo sindacale intercompartimentale per il triennio 1991-93, e' composta nel modo seguente: Ministro per la funzione pubblica, presidente; Ministro del tesoro, o Sottosegretario di Stato delegato; Ministro del bilancio e della programmazione economica, o Sottosegretario di Stato delegato; Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o Sottosegretario di Stato delegato; un rappresentante per ogni regione; due rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.); due rappresentanti dell'Unione province d'Italia (U.P.I.); un rappresentante dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM); dai seguenti cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designati a maggioranza, a seguito di apposito procedimento elettivo, dai presidenti delle varie categorie di enti: per gli enti di previdenza e di assistenza (punti 1 e 2 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70): sig. Mario Colombo, presidente dell'I.N.P.S.; per gli enti di promozione economica (punto 3 della tabella allegata alla legge n. 70/1975), per gli enti preposti alle attivita' del tempo libero (punto 5 della tabella allegata alla legge n. 70/1975) e per gli enti culturali e di promozione artistica, escluso l'Istituto italiano di medicina sociale (punto 7 della tabella allegata alla legge n. 70/1975): sig. Giuseppe Zurlo, presidente dell'U.N.I.R.E.; per gli enti preposti a servizi di pubblico interesse (punto 4 della tabella allegata alla legge n. 70/1975): sig. Paolo Lena, presidente dell'A.C.I. di Genova; per gli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali, per le casse conguaglio prezzi, per gli organismi ed istituzioni derivati dalla ex Cassa per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno e per gli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato: sig. Eolo Parodi, presidente dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri; per gli enti di ricerca e sperimentazione (punto 6 della tabella allegata alla legge n. 70/1975) e per l'Istituto italiano di medicina sociale: sig. Luigi Rossi Bernardi, presidente del C.N.R.