IL MINISTRO
                       PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto  l'art.  12  della  citata  legge  29  marzo 1983, n. 93, che
disciplina gli  accordi  sindacali  intercompartimentali,  prevedendo
altresi'  la  composizione  delle  delegazioni,  di  parte pubblica e
sindacale, abilitate alla trattativa per la formazione degli  accordi
predetti;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986,
n. 13, recettivo dell'accordo intercompartimentale 1985-87;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395, recettivo dell'accordo intercompartimentale 1988-90;
 Vista  la  direttiva  di  cui  alla  circolare  28  ottobre 1988, n.
24518/8.93.5, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  257  del  2
novembre 1988, concernente, in attuazione dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 395/88, le modalita'  di  accertamento
del  requisito  della  maggiore  rappresentativita' su base nazionale
delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali;
  Vista  la  circolare  19  gennaio 1990, n. 42257.8.93.5, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.  19  del  24  gennaio  1990,  concernente
l'aggiornamento dei dati di cui alla circolare n. 24518/8.93.5 del 28
ottobre 1988;
  Tenuto  conto che, ai sensi del citato art. 12 della legge 29 marzo
1983, n. 93, della delegazione  di  parte  pubblica  sono  componenti
anche  cinque  rappresentanti  degli  enti  pubblici  non  economici,
designati a maggioranza dai presidenti dei predetti enti;
  Tenuto  conto  delle  designazioni  dei  rappresentanti  degli enti
pubblici non  economici  effettuate,  a  maggioranza,  a  seguito  di
apposito  procedimento elettivo, dai presidenti delle varie categorie
di enti;
  Tenuto  conto,  altresi', che, ai sensi dell'art. 12 della legge 29
marzo 1983, n. 93, la  delegazione  sindacale  e'  composta  "da  tre
rappresentanti  per  ogni confederazione maggiormente rappresentative
su base nazionale";
  Tenuto  conto  che,  in base ai criteri ed ai parametri di cui alla
citata direttiva-circolare del 28 ottobre 1988, sono  da  considerare
maggiormente  rappresentative  su  base  nazionale  le confederazioni
sindacali nei confronti delle quali sia stata accertata, in base alla
predetta  direttiva-circolare,  la  rappresentativita' qualificata in
almeno due comparti di contrattazione  collettiva  ovvero  che  siano
presenti  nella  composizione del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro;
  Tenuto   conto   dei   dati  pervenuti  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni in relazione alle citate circolari-direttive e  della
attuale  composizione  del  Consiglio  nazionale  dell'economia e del
lavoro;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  delegazione di parte pubblica di cui all'art. 12 della legge 29
marzo 1983,  n.  93,  abilitata  a  condurre  la  trattativa  per  la
formazione   dell'accordo   sindacale   intercompartimentale  per  il
triennio 1991-93, e' composta nel modo seguente:
   Ministro per la funzione pubblica, presidente;
   Ministro del tesoro, o Sottosegretario di Stato delegato;
   Ministro   del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  o
Sottosegretario di Stato delegato;
   Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, o Sottosegretario
di Stato delegato;
   un rappresentante per ogni regione;
   due  rappresentanti  dell'Associazione  nazionale  comuni d'Italia
(A.N.C.I.);
   due rappresentanti dell'Unione province d'Italia (U.P.I.);
   un  rappresentante  dell'Unione  nazionale  comuni  comunita' enti
montani (UNCEM);
   dai   seguenti  cinque  rappresentanti  degli  enti  pubblici  non
economici designati a maggioranza, a seguito di apposito procedimento
elettivo, dai presidenti delle varie categorie di enti:
    per  gli  enti  di  previdenza e di assistenza (punti 1 e 2 della
tabella allegata alla legge  20  marzo  1975,  n.  70):   sig.  Mario
Colombo, presidente dell'I.N.P.S.;
    per  gli  enti  di  promozione  economica  (punto 3 della tabella
allegata alla legge n. 70/1975), per gli enti preposti alle attivita'
del  tempo  libero  (punto  5  della  tabella  allegata alla legge n.
70/1975) e per gli enti culturali e di promozione artistica,  escluso
l'Istituto  italiano  di  medicina  sociale  (punto  7  della tabella
allegata alla legge n.  70/1975):  sig.  Giuseppe  Zurlo,  presidente
dell'U.N.I.R.E.;
    per  gli  enti  preposti a servizi di pubblico interesse (punto 4
della tabella allegata alla legge  n.  70/1975):   sig.  Paolo  Lena,
presidente dell'A.C.I. di Genova;
    per  gli  ordini  e collegi professionali e relative federazioni,
consigli e collegi nazionali, per le casse conguaglio prezzi, per gli
organismi  ed  istituzioni derivati dalla ex Cassa per gli interventi
straordinari per il Mezzogiorno e per gli enti pubblici non economici
comunque  sottoposti  a  tutela  o  vigilanza dello Stato:  sig. Eolo
Parodi, presidente dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri;
    per  gli enti di ricerca e sperimentazione (punto 6 della tabella
allegata alla legge n. 70/1975) e per l'Istituto italiano di medicina
sociale: sig. Luigi Rossi Bernardi, presidente del C.N.R.