IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed
integrazioni, recante provvedimenti  per  l'ordinamento  del  credito
agrario;
  Vista  la  legge  9  maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed
integrazioni, recante l'applicazione delle  direttive  del  Consiglio
delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura;
  Visto  il  decreto  interministeriale del n. 638421 del 23 dicembre
1986 con il quale e'  stata  demandata  al  Ministro  del  tesoro  la
competenza  a  fissare la misura delle commissione onnicomprensiva da
riconoscere agli istituti di credito  per  gli  oneri  connessi  alle
operazioni  di  credito  agevolato  previste  dalle  leggi  citate in
premessa;
  Visto il proprio decreto del 14 dicembre 1989 con il quale e' stata
fissata, per l'anno 1990, la misura della commissione onnicomprensiva
di cui sopra;
  Attesa  la  necessita'  di  determinare la predetta commissione per
l'anno 1991;
                               Decreta:
  La  commissione  onnicomprensiva  da  riconoscere  agli istituti di
credito per gli oneri connessi alle operazioni di  credito  agevolato
previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata come appresso:
    a) 1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1991;
    b) 1,30% per i contratti definitivi stipulati nel 1991 e relativi
a contratti condizionati stipulati nel 1990;
    c)  1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1991, relativi
a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;
    d)  1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1991, relativi
a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 dicembre 1990
                                                   Il Ministro: CARLI