IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo
sviluppo  dell'economia  e  l'incremento   dell'occupazione   e,   in
particolare,   le  disposizioni  del  capo  VI  relativo  al  credito
all'artigianato, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  1  della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra
l'altro, si dispone che i limiti e le modalita'  per  la  concessione
del  contributo  sul  pagamento  degli interessi sono determinati con
decreto   del   Ministro   del   tesoro,    sentito    il    Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto  l'art.  109,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto  il  proprio decreto in data 8 agosto 1986, recante norme per
la determinazione del tasso massimo d'interesse da assumere come base
per  il  calcolo  dei contributi in conto interessi da corrispondersi
dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui
finanziamenti a favore delle imprese artigiane;
  Visto  il  proprio  decreto  del  21 dicembre 1989, registrato alla
Corte dei conti il 30 dicembre 1989, registro n. 35, foglio  n.  279,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13
del 17 gennaio 1990, con il quale e' stata demandata al Ministro  del
tesoro   la   competenza   a  fissare  annualmente  la  misura  della
maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per
le  operazioni  di  credito  agevolato previsto dalle leggi citate in
premessa;
  Visto  il  proprio  decreto  del 23 dicembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del  30  dicembre
1989, con il quale la maggiorazione forfettaria di cui sopra e' stata
fissata, per l'anno 1990,  nella  misura  dell'1  per  cento  per  le
operazioni  di  durata  fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05
per cento per le operazioni oltre i diciotto mesi;
  Attesa  la  necessita' di determinare la misura della maggiorazione
forfettaria per l'anno 1991;
                               Decreta:
  La  maggiorazione  forfettaria,  da  riconoscere  agli  istituti di
credito per gli oneri connessi alle operazioni di  credito  agevolato
previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata, per l'anno 1991,
nella misura dell'1 per cento per le  operazioni  di  durata  fino  a
diciotto  mesi  e  nella misura dell'1,05 per cento per le operazioni
oltre i diciotto mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 dicembre 1990
                                                   Il Ministro: CARLI