IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, concernente l'istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 1 del citato decreto n. 645, quale modificato dall'art. 4, comma 24, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che consente l'istituzione nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, di due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo, nonche' la ripartizione, con decreto del Ministro delle finanze, delle competenze e dei servizi tra i due uffici; Visto il decreto 27 febbraio 1988 con il quale si e' provveduto alla istituzione nella provincia di Genova di un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto, con sede in Chiavari, demandando a successivi decreti la determinazione delle modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nel decreto stesso, nonche' la data a decorrere dalla quale avranno effetto le disposizioni stesse; Visto l'art. 1, comma 1, del menzionato decreto 27 febbraio 1988 con il quale e' stata attribuita al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto di Genova, con sede in Chiavari, la giurisdizione sui comuni riportati nell'allegato; Considerata l'opportunita' di provvedere alle modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nel menzionato decreto 27 febbraio 1988 relativamente al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Genova; Decreta: Il secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Genova, con sede in Chiavari, entra in funzione a decorrere dal 1 gennaio 1991, con competenza (compresa quella relativa alla ricezione della dichiarazione per il periodo d'imposta 1990) a decorrere dalla stessa data nei confronti dei contribuenti aventi il domicilio fiscale nei comuni indicati nel sopra richiamato allegato facenti parte della propria circoscrizione territoriale, anche relativamente ai periodi d'imposta pregressi. Resta ferma la competenza del primo ufficio imposta sul valore aggiunto di Genova relativamente ai soggetti che cessano l'attivita' entro il 31 dicembre 1990 o che alla data stessa risultano sottoposti alle procedure concorsuali di cui all'art. 74- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; resta ferma inoltre la competenza del primo ufficio per gli adempimenti relativi ai processi verbali di constatazione notificati entro il 31 dicembre 1990, nonche' per l'appuramento delle dichiarazioni gia' prodotte e l'esecuzione dei rimborsi gia' richiesti. Al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto e' attribuito il codice ufficio n. 099 e sara' provveduto alla riattribuzione d'ufficio di un nuovo numero di partita IVA ai contribuenti interessati mediante invio a domicilio del relativo certificato, conforme al modello allegato al presente decreto. Roma, 5 dicembre 1990 Il Ministro: FORMICA