IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 645, concernente  l'istituzione  degli  uffici  periferici  per  i
servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'art.  1  del  citato  decreto  n.  645,  quale  modificato
dall'art. 4, comma 24, del decreto-legge 19 dicembre  1984,  n.  853,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17,
che  consente  l'istituzione  nelle  province  di  Bologna,  Brescia,
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, di due uffici imposta
sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal  capoluogo,
nonche'  la  ripartizione,  con  decreto  del Ministro delle finanze,
delle competenze e dei servizi tra i due uffici;
  Visto  il  decreto  27  febbraio 1988 con il quale si e' provveduto
alla istituzione nella provincia di  Genova  di  un  secondo  ufficio
imposta  sul  valore  aggiunto,  con  sede  in Chiavari, demandando a
successivi decreti la determinazione delle  modalita'  di  attuazione
delle  disposizioni  contenute  nel decreto stesso, nonche' la data a
decorrere dalla quale avranno effetto le disposizioni stesse;
  Visto  l'art.  1,  comma 1, del menzionato decreto 27 febbraio 1988
con il quale e' stata  attribuita  al  secondo  ufficio  imposta  sul
valore aggiunto di Genova, con sede in Chiavari, la giurisdizione sui
comuni riportati nell'allegato;
  Considerata   l'opportunita'   di   provvedere  alle  modalita'  di
attuazione delle disposizioni contenute  nel  menzionato  decreto  27
febbraio  1988  relativamente  al  secondo ufficio imposta sul valore
aggiunto della provincia di Genova;
                               Decreta:
  Il  secondo  ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di
Genova, con sede in Chiavari, entra in funzione a  decorrere  dal  1›
gennaio 1991, con competenza (compresa quella relativa alla ricezione
della dichiarazione per il periodo d'imposta 1990) a decorrere  dalla
stessa  data  nei  confronti  dei  contribuenti  aventi  il domicilio
fiscale nei comuni indicati nel  sopra  richiamato  allegato  facenti
parte  della propria circoscrizione territoriale, anche relativamente
ai periodi d'imposta pregressi.
  Resta  ferma  la  competenza  del  primo ufficio imposta sul valore
aggiunto di Genova relativamente ai soggetti che cessano  l'attivita'
entro il 31 dicembre 1990 o che alla data stessa risultano sottoposti
alle procedure concorsuali di cui all'art. 74- bis  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni; resta ferma inoltre la competenza  del  primo  ufficio
per  gli  adempimenti  relativi  ai processi verbali di constatazione
notificati entro il 31 dicembre 1990, nonche' per l'appuramento delle
dichiarazioni   gia'   prodotte  e  l'esecuzione  dei  rimborsi  gia'
richiesti.
  Al  secondo  ufficio  imposta  sul valore aggiunto e' attribuito il
codice  ufficio  n.  099  e  sara'  provveduto  alla   riattribuzione
d'ufficio   di  un  nuovo  numero  di  partita  IVA  ai  contribuenti
interessati mediante invio  a  domicilio  del  relativo  certificato,
conforme al modello allegato al presente decreto.
   Roma, 5 dicembre 1990
                                                 Il Ministro: FORMICA