IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Art. 1. In conseguenza delle premesse, lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' cosi' modificato: Articolo unico Gli articoli dal 367 al 375, relativi alla scuola diretta a fini speciali in tecnico di igiene ambientale e del lavoro, sono soppressi. Con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola diretta a fini speciali in tecnico di igiene ambientale e del lavoro. Scuola diretta a fini speciali per tecnici di igiene ambientale e del lavoro Art. 1. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali in tecnico di igiene ambientale e del lavoro presso l'Universita' degli studi di Bari. La scuola ha lo scopo di preparare personale tecnico sanitario esperto in igiene pubblica e del lavoro. La scuola rilascia il diploma di tecnico di igiene ambientale e del lavoro. Art. 2. - La scuola ha la durata di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore d'insegnamento e di attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di venti studenti. Art. 3. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e l'istituto di medicina del lavoro. Art. 4. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande e risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del disploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo. Art. 5. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: fisica (*); chimica e propedeutica biochimica (*); biologia generale (*); tecniche di prelevamento ed analisi di inquinanti ambientali fisici; tecniche di prelevamento ed analisi di inquinanti ambientali chimici; tecnologia del lavoro; igiene del lavoro. 2 Anno: tossicologia industriale; igiene pubblica; igiene del lavoro II; tecniche di prelevamento ed analisi di inquinanti ambientali fisici II; tecniche di prelevamento ed analisi di inquinanti ambientali chimici II; statistica medica; legislazione ed organizzazione sanitaria. Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali. Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il biennio. Art. 6. - Durante i due anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti laboratori: igiene ambientale; clinico; otologia professionale. La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del Consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Lo studente ha facolta' di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo della attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Art. 7. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato. L'esame di diploma e' sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione e' costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame. Il presente decreto sara' pubblicato, a norma di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 1 ottobre 1990 Il rettore