IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2134,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  In  conseguenza  delle  premesse, lo statuto dell'Universita' degli
studi di Bari e' cosi' modificato:
                            Articolo unico
  Gli  articoli  dal  367 al 375, relativi alla scuola diretta a fini
speciali  in  tecnico  di  igiene  ambientale  e  del  lavoro,   sono
soppressi.
  Con  lo  spostamento  della  numerazione degli articoli successivi,
sono inseriti i seguenti nuovi articoli,  relativi  al  riordinamento
della  scuola diretta a fini speciali in tecnico di igiene ambientale
e del lavoro.
                    Scuola diretta a fini speciali
            per tecnici di igiene ambientale e del lavoro
  Art. 1. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali in tecnico
di igiene ambientale e del lavoro presso l'Universita' degli studi di
Bari.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di preparare personale tecnico sanitario
esperto in igiene pubblica e del lavoro.
  La scuola rilascia il diploma di tecnico di igiene ambientale e del
lavoro.
  Art.  2. - La scuola ha la durata di due anni e non e' suscettibile
di abbreviazioni. Ciascun anno  di  corso  prevede  quattrocento  ore
d'insegnamento   e   di   attivita'   pratiche   guidate   (tirocinio
professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci
per ciascun anno di corso, per un totale di venti studenti.
  Art.  3.  - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
l'istituto di medicina del lavoro.
  Art.  4.  -  Sono  ammessi  alle  prove per ottenere l'iscrizione i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati,
e'  subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con
domande e risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e  dalla
valutazione  del  voto del disploma di scuola secondaria superiore in
misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Art. 5. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   fisica (*);
   chimica e propedeutica biochimica (*);
   biologia generale (*);
   tecniche  di  prelevamento  ed  analisi  di  inquinanti ambientali
fisici;
   tecniche  di  prelevamento  ed  analisi  di  inquinanti ambientali
chimici;
   tecnologia del lavoro;
   igiene del lavoro.
  2› Anno:
   tossicologia industriale;
   igiene pubblica;
   igiene del lavoro II;
   tecniche  di  prelevamento  ed  analisi  di  inquinanti ambientali
fisici II;
   tecniche  di  prelevamento  ed  analisi  di  inquinanti ambientali
chimici II;
   statistica medica;
   legislazione ed organizzazione sanitaria.
  Gli  insegnamenti  con  asterisco sono di regola mutuabili da altre
scuole dirette a fini speciali.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico. L'esame relativo,  da  svolgersi  mediante  colloquio  e
traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro il biennio.
  Art. 6. - Durante i due anni di corso e' richiesta la frequenza nei
seguenti laboratori:
   igiene ambientale;
   clinico;
   otologia professionale.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del Consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  della  attivita'  svolta e dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art.  7.  - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se
abbia frequentato i corsi e superato gli esami  prescritti  ed  abbia
ottenuto  un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi,  ha  valore  di
esame di Stato.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato,  a  norma di legge, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bari, 1› ottobre 1990
                                                           Il rettore